In questa guida ti spieghiamo come fare per eliminare le tracce dei propri precedenti penali, ciò che comunemente viene chiamato ripulire la fedina penale o il certificato del casellario giudiziale.
Se vuoi puoi delegare dei professionisti del settore: il nostro team può anche occuparsi delle procedure per ripulirli, al tuo posto.
La fedina penale, tecnicamente certificato del casellario giudiziale o certificato penale, è un certificato in cui sono indicati i precedenti penali, cioè le condanne definitive ricevute nell’ambito di un procedimento penale: nel certificato a disposizione dal Ministero della Giustizia sono riportati tutti i precedenti, mentre in quello richiesto da privati o dalla Pubblica Amministrazione sono indicati solo quelli in relazione ai quali non sia stato concesso il beneficio della “non menzione nel casellario”.
Per “precedenti penali” si intendono sentenze di condanna definitive riguardanti un soggetto.
I procedimenti penali aperti o in corso saranno, invece, riportati nel certificato dei carichi pendenti, che consente la conoscenza dei procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
Per approfondire, leggi l’articolo sulle differenze tra certificato del casellario e certificato dei carichi pendenti.
In queste righe cercheremo di capire se è possibile – e come fare per – ripulire la fedina penale.
Esistono più tipologie di certificati, a seconda di chi sia il soggetto richiedente.
Si può distinguere tra certificato richiesto da: l’interessato; il datore di lavoro; la Pubblica amministrazione e l’Autorità Giudiziaria.
È bene premettere che non è possibile cancellare del tutto un precedente penale: nel caso di certificato richiesto dall’Autorità Giudiziaria, infatti, ogni annotazione sarà sempre visibile, per consentire al Tribunale di verificare compiutamente e in ogni momento lo stato e la storia penale di una persona.
Anche se il precedente penale non si cancella, grazie alla riabilitazione penale o all’incidente di esecuzione, non avrà più alcun effetto negativo e verranno ripristinate le facoltà giuridiche del soggetto, perse con la condanna.
La riabilitazione e l’incidente di esecuzione (nello specifico, la richiesta di estinzione del reato), che costituiscono i rimedi di cui stiamo per parlare, quindi, permetteranno di eliminare gli effetti dei precedenti penali dagli altri tipi di certificato, rendendoli non visibili e privi di conseguenze a ogni altro fine (come, ad esempio, per la contestazione della recidiva o per calcolare la concedibilità della sospensione condizionale della pena), requisito spesso indispensabile in numerose occasioni, quali l’accesso a posti di lavoro, la partecipazione a gare pubbliche, il rilascio del passaporto, la richiesta di cittadinanza.
Gli strumenti per eliminare gli effetti di una sentenza definitiva di condanna, come detto, sono due: la richiesta di estinzione del reato (che si richiede tramite una procedura chiamata incidente di esecuzione) e la riabilitazione, ciascuno dei quali ha presupposti diversi.
Nei casi in cui:
– il procedimento si sia concluso con una sentenza di patteggiamento o con un decreto penale di condanna; oppure
– vi sia una condanna con sospensione condizionale della pena;
sarà possibile chiedere l’estinzione del reato mediante istanza (tecnicamente, incidente di esecuzione) al Giudice dell’esecuzione (che, generalmente, è lo stesso Giudice che ha emesso il provvedimento definitivo).
Si tratta di un procedimento piuttosto semplice, che può essere azionato anche dal privato cittadino senza bisogno di ricorrere ad un avvocato, ma che può essere chiesto solo nelle specifiche ipotesi sopra menzionate, e sempre che, tranne in alcuni casi particolari (come nel caso di soggetti recidivi o delinquenti abituali), siano trascorsi cinque anni in caso di delitto o due anni in caso di contravvenzione dal momento in cui il provvedimento è divenuto definitivo e sempre che non si siano commessi altri reati.
La decisione del Giudice dell’Esecuzione è pressoché automatica, una volta che si siano verificati i presupposti della richiesta.
La richiesta non prevede particolari formalità, essendo sufficiente che nella stessa:
– vengano indicate le proprie generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita), luogo di residenza e un indirizzo – fisico o anche PEC – presso il quale si intendono ricevere le comunicazioni riguardanti il procedimento di esecuzione;
– siano riportati gli estremi del provvedimento di condanna (numero della sentenza o del decreto, data di emissione e autorità che lo ha emanato);
– sia dichiarato che è trascorso il tempo previsto dalla legge per l’estinzione del reato;
– sia richiesto che il Giudice dell’esecuzione dichiari estinto il reato.
La richiesta può essere depositata presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento in carta libera (senza marche da bollo), ma è sempre meglio allegare copia del provvedimento di condanna e del proprio documento di identità.
La richiesta e gli allegati devono essere recapitati in formato cartaceo o tramite PEC.
L’indirizzo della cancelleria è diverso a seconda che il provvedimento definitivo sia stato emesso dal Tribunale, dal Giudice per le Indagini Preliminari o dalla Corte d’Appello, ma tutti sono facili da individuare in questa pagina di ricerca sul sito del Ministero della Giustizia.
Nel caso di accoglimento della richiesta, la iscrizione nel Casellario non viene eliminata per effetto della eventuale dichiarazione di estinzione, ma si determina una annotazione (la dicitura “reato estinto”) che compare accanto agli estremi della sentenza.
L’istituto della riabilitazione consente invece di ottenere, trascorsi alcuni anni dal giorno in cui la pena sia stata eseguita o si sia estinta, l’estinzione delle pene accessorie e degli effetti penali della condanna, primo fra tutti proprio l’annotazione del precedente penale nel certificato del casellario giudiziale, che dunque verrebbe ripulito.
Si tratta di una procedura all’esito della quale il condannato sarà equiparato a tutti gli effetti ad un soggetto incensurato, che cioè non abbia mai riportato condanne penali.
I requisiti per ottenerla sono più complessi, e richiedono una verifica da parte del Tribunale di Sorveglianza, che svolgerà attività di controllo per accertare che il condannato meriti effettivamente di essere riabilitato.
La riabilitazione può essere richiesta quando sono trascorsi tre anni (otto per i recidivi aggravati, dieci per i delinquenti abituali) dall’espiazione della pena. Se la condanna ha inflitto una pena pecuniaria, il termine per la riabilitazione decorre dal giorno in cui la somma in denaro (multa o ammenda) è stata pagata.
Come per l’incidente di esecuzione, la richiesta deve contenere le generalità complete e tutti gli estremi del provvedimento di condanna per il quale si vuole ottenere la riabilitazione, che va allegato.
Oltre a questo, il condannato che vuole essere riabilitato:
a) deve fornire prove effettive e costanti di buona condotta, dimostrando, volendo esemplificare:
– di avere un lavoro stabile;
– di versare in normali condizioni familiari (se si è sposati o conviventi, se si hanno figli e ogni altra informazione rilevante a questi fini);
– di non avere rapporti con persone vicine ad ambienti criminali;
– di non avere comportamenti illegali o anche solo immorali, come il gioco d’azzardo o l’abuso di alcol o stupefacenti;
– di dedicarsi ad attività socialmente utili, come il volontariato o la beneficenza.
b) deve provare di aver risarcito il danno alla persona offesa e provveduto al pagamento delle spese processuali o di non averlo potuto fare per cause oggettive, come l’impossibilità di rintracciare la persona offesa o il trovarsi in stato di bisogno.
Tutti questi elementi devono essere dettagliati e la richiesta dovrà indicare:
– che l’interessato è stato condannato, in data _______, con sentenza n. _______, emessa dal Tribunale di _______, all’esito del procedimento penale n. _______ RGNR;
– che sono trascorsi (tre) oppure (otto) oppure (dieci) oppure (uno) anni dal giorno in cui la pena principale (è stata eseguita) oppure (si è estinta per _______) oppure (è stata sospesa);
– che durante tale periodo il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta;
– che non è stato sottoposto a misura di sicurezza oppure che il provvedimento che aveva applicato la misura di sicurezza della _______ è stato revocato in data _______;
– che il condannato ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato oppure non ha potuto adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato in quanto _______;
– che sussistono, pertanto, le condizioni previste dall’art. 179 c.p. (“Condizioni per la riabilitazione”).
La richiesta di riabilitazione va depositata, in carta semplice (senza marca da bollo) o tramite posta elettronica certificata (PEC), presso il Tribunale di Sorveglianza del luogo di residenza del condannato, e alla stessa vanno allegati:
– Copia documento d’identità dell’interessato;
– Documentazione riguardante l’eventuale risarcimento del danno provocato e l’attività riparatoria;
Nota bene: il danno va risarcito anche se il danneggiato non si è costituito parte civile nel processo penale; spetta all’interessato dimostrare di aver effettuato il risarcimento o, in alternativa, di aver fatto il possibile per rintracciare la parte offesa o i suoi eredi. Se non è stato possibile rintracciarli, occorrerà provvedere a un’attività riparatoria, ad esempio versando una somma a organizzazioni senza scopo di lucro che curano la riduzione di danni analoghi a quello provocato dal reato o che intervengono in ambito sociale o sanitario.
– Fotocopia delle sentenze e/o decreti penali per i quali si richiede la riabilitazione;
– Visura delle iscrizioni del casellario giudiziale;
– Ricevute dell’eventuale pagamento di spese processuali e/o del proprio mantenimento in carcere (per chi voglia essere riabilitato da una condanna eseguita anche in parte in custodia cautelare o in via definitiva in carcere);
– Documentazione relativa all’effettiva e costante buona condotta (attestazioni riguardanti lavoro, studio, famiglia, volontariato, ecc.).
La procedura, quindi, è più complessa rispetto alla richiesta di estinzione del reato e, in relazione ad essa, è consigliabile – anche se non necessario – rivolgersi ad un professionista, dal momento che l’avvocato avrà le competenze per indicare i documenti necessari da allegare alla richiesta e consigliare la migliore strada da percorrere. Inoltre, la richiesta deve essere valutata da un organo giurisdizionale chiamato Tribunale di Sorveglianza, che decide discrezionalmente, ed è quindi utile presentare una domanda completa e che contenga tutti gli elementi, di forma e di sostanza, necessari per la decisione.
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