In questa guida ti spieghiamo come e quando si acquisisce la cittadinanza italiana, la modulistica da compilare e presentare e i costi. Puoi anche contattarci per la richiesta!
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La cittadinanza è uno status della persona, alla quale l’ordinamento giuridico nazionale riconosce la pienezza dei diritti politici e civili.
La cittadinanza si acquista:
– per nascita (ius sanguinis), nel caso almeno uno dei due genitori del richiedente sia già cittadino italiano;
-per nascita sul territorio italiano, cioè per essere nati in Italia, seppur da genitori stranieri, e avendo chiesto la cittadinanza dopo il compimento della maggiore età e per aver risieduto, fino a quel momento, in Italia legalmente e ininterrottamente;
– per residenza, avendo risieduto in Italia per un determinato lasso di tempo ininterrottamente;
– per matrimonio, avendo contratto matrimonio con un cittadino italiano.
In Italia vige il principio dello ius sanguinis, secondo cui acquista automaticamente la cittadinanza italiana, al momento della nascita, chiunque:
– sia nato da padre e/o madre cittadini italiani;
Se si è nati all’estero da genitori italiani e questi hanno dimenticato di richiedere la trascrizione della nascita nel registro di stato civile italiano, è necessario chiedere la verifica della cittadinanza italiana.
La verifica va richiesta:
a. per i residenti all’estero, al Consolato Italiano territorialmente competente;
b. per i residenti in Italia, all’ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza o presso il Consolato estero (in Italia) dello Stato di nascita del richiedente.
– sia nato sul territorio italiano da genitori apolidi (cioè coloro che non possiedono la cittadinanza di nessuno Stato);
– sia figlio (nato in Italia) di genitori ignoti e se non viene provato il possesso di altra cittadinanza.
La cittadinanza italiana può essere acquistata dallo straniero nato in Italia da genitori stranieri, a partire dal momento in cui compie 18 anni, se ha risieduto sul territorio nazionale legalmente e senza interruzioni fino alla maggiore età.
La richiesta può essere avanzata dal compimento della maggiore età fino al giorno precedente il diciannovesimo anno. Nel corso dei 6 mesi antecedenti il compimento del diciottesimo anno di età, l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del soggetto è tenuto, secondo l’art. 33, comma 2, della Legge 98/2013, a comunicare al cittadino straniero nato in Italia da genitori stranieri, all’indirizzo di residenza che risulta all’ufficio, la possibilità di presentare la dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età.
I requisiti sono:
– essere residenti nel Comune presso il quale si intende rendere la dichiarazione di acquisto;
– essere nati in un Comune italiano da genitori stranieri;
– possedere un permesso di soggiorno;
– avere avuto residenza legale in Italia senza interruzioni dalla nascita fino al compimento della maggiore età.
In mancanza del requisito della residenza legale, se la nascita è stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia, è possibile presentare documenti integrativi che dimostrino l’effettiva presenza sul territorio italiano nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (ad es. attestati scolastici, vaccinazioni etc.).
La richiesta di cittadinanza deve essere formulata attraverso una dichiarazione di volontà presentata all’Ufficio di Stato Civile del proprio Comune di residenza.
Il richiedente dovrà mostrare:
– carta d’identità (se cittadino UE);
– passaporto (se cittadino extra UE);
– dichiarazione di volontà compilata (potrai trovare il modulo sul sito del tuo Comune di residenza o recarti all’Ufficio di stato Civile del tuo Comune di residenza).
Dopo la verifica di tutti i requisiti da parte dell’ufficio competente e dopo l’esito positivo della verifica, dovrà essere effettuato un versamento di Euro 250,00 con bollettino sul conto corrente postale n. 809020 intestato a “Ministero dell’Interno D.L.C.I. Cittadinanza”, specificando nella causale “cittadinanza – contributo di cui all’art. 1, comma 12, Legge 15 luglio 2009, n. 94”.
La legge italiana consente la doppia cittadinanza quindi non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un’altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.
La cittadinanza italiana può essere concessa, su richiesta, quando lo straniero risiede in Italia per un determinato periodo di tempo, ininterrottamente. In particolare:
– 10 anni, per gli stranieri non comunitari, come regola generale;
– 3 anni, per gli stranieri che hanno il padre, la madre o uno degli ascendenti in linea retta fino al secondo grado che siano italiani per nascita;
– 5 anni successivi al giuramento del genitore, per gli stranieri maggiorenni, che siano figli di straniero naturalizzato italiano;
– 5 anni, per l’apolide o rifugiato;
– 4 anni, per i cittadini comunitari;
– 5 anni successivi all’adozione e di residenza legale in Italia, per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano.
I documenti (in formato .PDF) da allegare alla richiesta sono:
a) Marca da bollo da 16 Euro (i cui estremi andranno indicati nella domanda);
b) Certificato di nascita estero (ove sia nato all’estero) contente tutte le generalità del richiedente (legalizzato e tradotto);
Per le donne che, a seguito di matrimonio, hanno acquisito il cognome del marito, il certificato di nascita deve recare sia il cognome da nubile che da sposata. Altrimenti sarà necessario allegare anche il certificato di matrimonio (legalizzato e tradotto), dove risulta il cambio di cognome. Verrà in ogni caso considerato il cognome indicato nel certificato di nascita.
Per i rifugiati, sarà possibile allegare il documento sostitutivo, cioè l’atto notorio (formato dinanzi ad un notaio o altro pubblico ufficiale).
c) Certificato penale (legalizzato e tradotto) del Paese di origine attestante che, nell’arco di tempo indicato nel certificato, il soggetto non abbia avuto problemi con la giustizia. Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età. Questo certificato, salvo proroghe previste da normative nazionali, accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie, può essere utilizzato fino a sei mesi dalla data di rilascio. Se il richiedente ha risieduto per più di 6 mesi anche in altri Paesi, è necessario presentare il certificato penale per ognuno di essi;
I succitati documenti (certificato di nascita e certificato penale), se prodotti da un Paese UE, non necessitano di legalizzazione né apostille, per dimostrarne l’autenticità, ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/1191.
Dovranno però essere tradotti con giuramento.
Nel caso di apolide o rifugiato, bisognerà allegare il documento sostitutivo, cioè un’autocertificazione, da firmare dinanzi ad un notaio o altro pubblico ufficiale.
c) carta di identità in corso di validità, se cittadino europeo;
d) passaporto in corso di validità, se cittadino extraeuropeo;
e) Permesso di soggiorno in corso di validità, se cittadino extraeuropeo;
Per i cittadini provenienti dall’UE basterà allegare il certificato di soggiorno permanente, da richiedere al Comune di residenza.
f) Certificato storico di residenza, con cui si dimostra che non vi è stata alcuna discontinuità nella residenza. Si può sostituire il certificato di residenza con un’autocertificazione da sottoscrivere davanti ad un notaio o altro pubblico ufficiale.
g) Modello di Certificazione Unica, Unico e modello 730 (relativi ai redditi percepiti degli ultimi 3 anni), a seconda della posizione lavorativa del richiedente.
In caso di insufficienza del reddito degli ultimi tre anni (non inferiore a € 8.263,31 all’anno, incrementato a € 11.362,05 euro in presenza del coniuge a carico e con l’aggiunta di € 516,00 per ogni figlio a carico) sarà possibile integrarlo, eventualmente, con il reddito di altri familiari conviventi con il richiedente. Nel calcolo vengono presi in considerazione i redditi dei partner solo se regolamentati da “Unione civile” o “Convivenza di fatto”. I parametri reddituali sono soggetti a variazione ed è bene informarsi prima di presentare la richiesta.
Colf, badanti e collaboratori domestici dovranno invece presentare l’estratto conto INPS, nel quale si documenta la regolarità del pagamento delle imposte.
h) Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1, rilasciato da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore, nello specifico:
– la Società Dante Alighieri;
– l’Università per Stranieri di Perugia;
– l’Università per Stranieri di Siena;
– l’Università degli Studi Roma Tre.
Invece, all’estero è possibile sostenere gli esami per il rilascio dei certificati di competenza linguistica presso diversi enti. Per trovare una lista degli stessi, è bene rivolgersi al Consolato italiano di riferimento del paese estero.
Questo attestato non è necessario per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordo di integrazione, i quali andranno allegati alla domanda.
i) Titolo di studio del richiedente;
l) Copia del versamento del contributo di € 250,00 sul c/c n. 809020 intestato a “Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza”, con la causale “cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94”. Copia della ricevuta di versamento va allegata alla documentazione;
m) Marca da bollo di Euro € 16 (i cui estremi dovranno essere indicati nella domanda).
Eventuale documentazione da allegare:
– Sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale;
– Certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell’ascendente in linea retta fino al secondo grado;
– Attestazione di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato.
– Reddito amministratore di sostegno e dichiarazione di mantenimento e consenso al trattamento dati.
La cittadinanza italiana si può acquisire anche contraendo matrimonio con un cittadino italiano.
In questo caso:
– se i coniugi risiedono all’estero, devono essere trascorsi 3 anni dal matrimonio per richiedere la cittadinanza;
– se risiedono in Italia, 2 anni.
Nel caso in cui la coppia abbia dei figli, anche adottivi, i tempi si dimezzano, in entrambi i suddetti casi.
Durante gli anni di riferimento non deve essere intervenuta separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio.
Per la compilazione della domanda bisognerà allegare i seguenti documenti ( richiesti in formato PDF) :
a. Certificato di nascita (legalizzato e tradotto), contenente tutte le generalità. Questo documento non ha scadenza.
Per le cittadine straniere che hanno acquisito il cognome del marito è importante verificare che il certificato di nascita contenga sia il cognome da nubile che quello da sposata.
Per i rifugiati, basterà allegare un’autocertificazione firmata dinanzi ad un notaio o altro pubblico ufficiale.
b. Certificato penale (legalizzato e tradotto) del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza precedente, qualora la permanenza in tali Paesi sia stata superiore a 6 mesi. Questo certificato ha una validità di 6 mesi (fatte salve proroghe previste da normative nazionali, accordi, convenzioni internazionali o normative comunitarie) dalla sua emissione (e non dalla legalizzazione). Questo certificato non è necessario se il cittadino è nato in Italia o se risiede nel nostro Paese da prima del compimento del 14° anno di età.
Se sei un rifugiato o apolide puoi produrre un’autocertificazione firmata dinanzi ad un notaio o altro pubblico ufficiale.
c. Permesso di soggiorno in corso di validità. Per i cittadini provenienti dall’UE basterà il certificato di soggiorno permanente, da richiedere al Comune di residenza.
d. Passaporto, se non sei cittadino UE.
e. Carta d’identità, se sei cittadino UE.
f. Copia atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune italiano presso cui è stato trascritto.
g. Attestato di conoscenza della lingua italiana a livello non inferiore a B1, rilasciato da un istituto scolastico pubblico o parificato o da un ente certificatore, nello specifico:
– la Società Dante Alighieri;
– l’Università per Stranieri di Perugia;
– l’Università per Stranieri di Siena;
– l’Università degli Studi Roma Tre.
Invece, all’estero, è possibile sostenere gli esami per il rilascio dei certificati di competenza linguistica presso diversi enti, che puoi identificare controllando sul sito del Consolato italiano di riferimento.
Questo attestato non è necessario per i titolari di permesso di soggiorno UE di lungo periodo o per chi abbia sottoscritto un accordo di integrazione, i quali andranno allegati alla domanda.
h. Titolo di studio (legalizzato e tradotto).
i. Ricevuta di pagamento contributo di Euro € 250 sul c/c n. 809020 intestato a “Ministero Interno D.L.C.I. cittadinanza”, con la causale “cittadinanza – contributo di cui all’art. 1 co. 12, legge 15 luglio 2009 n. 94”. Copia della ricevuta di versamento va allegata alla documentazione.
l. Marca da bollo di Euro € 16 (i cui estremi dovranno essere indicati nella domanda).
Dovrai allegare anche i seguenti documenti o sostituirli con autocertificazioni (la cui firma andrà autenticata dinanzi ad un avvocato):
– stato di famiglia, che attesti eventuale presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
– certificato storico di residenza, attestante la residenza legale di due o tre anni (la metà in presenza di figli, anche adottivi), con indicazione esatta di iscrizione ed eventuale trasferimento ad altri Comuni. Dovranno essere indicati anche i cambi di indirizzo all’interno dello stesso Comune. Puoi richiedere queste informazioni all’ufficio Anagrafe dei Comuni in cui hai risieduto;
– data di acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge, se non è cittadino italiano dalla nascita;
– motivazione della residenza all’estero del coniuge italiano o della parte italiana unita civilmente.
Di regola, gli atti di stato civile e gli atti pubblici rilasciati da uno Stato estero o da una sua rappresentanza consolare in Italia e che devono essere utilizzati sul territorio italiano sono soggetti a legalizzazione o apostille.
Queste sono le regole per stabilire il procedimento di legalizzazione applicabile di volta in volta, a seconda dello stato di provenienza dei documenti:
– se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961, il documento va apostillato, salvo specifiche esenzioni (come, per esempio, quelle per i documenti provenienti dagli Stati dell’UE, ai sensi del Regolamento UE 2016/1191);
– se lo Stato di provenienza non aderisce alla Convenzione dell’Aia né beneficia di esenzioni specifiche, i documenti vanno legalizzati mediante legalizzazione diplomatica o consolare;
– gli atti rilasciati da un’Autorità diplomatica o consolare estera con sede in Italia devono essere legalizzati dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l’Autorità estera stessa, salvo specifiche esenzioni (come, per esempio, quella introdotta dalla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968).
Una volta legalizzato, l’atto straniero dovrà essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana affinché possa essere presentato alle autorità italiane.
La traduzione in lingua italiana può essere fatta:
– in Italia, attraverso traduzione giurata effettuata da un traduttore mediante asseverazione del verbale di giuramento ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario senza ulteriori adempimenti o da un Notaio italiano. Il traduttore non può essere la stessa persona o una delle persone menzionate nel documento. È necessaria la sua terzietà;
– nello Stato estero dove è stato formato il documento, attraverso un traduttore ufficiale la cui firma andrà, di regola, legalizzata dall’Ufficio Consolare italiano o, se non esiste tale figura, mediante un interprete accreditato presso le sedi dell’autorità diplomatica o consolare italiana presente in quel Paese, apponendo il timbro “per traduzione conforme”, senza ulteriori adempimenti.
Ci sono alcuni documenti che vengono rilasciati in lingua italiana dalle rappresentanze diplomatiche/consolari in Italia dello Stato estero di provenienza dell’interessato; in questo caso dovranno riportare la legalizzazione prefettizia.
A quanto detto fino ad ora, fanno eccezione i casi previsti dall’art.6, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/1191 e i modelli plurilingue della Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976.
Per quanto riguarda gli Stati dell’Unione Europea infatti, secondo l’art.6, comma 1, del Regolamento (UE) 2016/1191, lo Stato membro in cui viene presentato il documento pubblico non può esigere la traduzione se lo stesso è redatto in una delle sue lingue ufficiali o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata. Inoltre, secondo la Convenzione di Vienna del 1976, la traduzione non può essere richiesta se il documento pubblico è accompagnato da un modello plurilingue.
La domanda per ottenere la cittadinanza italiana va compilata qui. L’accesso è consentito mediante spid (clicca qui, se devi ancora attivarlo). Dopodiché bisognerà cliccare la voce “cittadinanza-la mia domanda di cittadinanza”.
Per i richiedenti la cittadinanza non residenti in Italia, sarà consentito l’accesso senza spid, cliccando sulla voce “Accedi senza spid”. Ti verrà quindi chiesto di effettuare la registrazione al sito, altrimenti bisognerà accedere con le credenziali già in tuo possesso.
All’interno della pagina il richiedente potrà scegliere il modulo da compilare in base alla sua esigenza e allegare di volta in volta i documenti richiesti.
Il richiedente potrà consultare anche lo stato di avanzamento della pratica: dopo aver effettuato il login dovrà cliccare sulla voce “cittadinanza” e poi su “comunicazioni/stato pratica”.
Per chiarimenti o informazioni, il richiedente può inviare una e-mail all’indirizzo comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it inserendo, nell’oggetto, il numero identificativo della pratica (K10) o può chiamare i seguenti numeri telefonici: 3346909996 (il lunedì), 06/46539955 (il mercoledì), 3316536673 (il venerdì) dalle ore 10 alle ore 12.
Una volta effettuata la richiesta, per le domande presentate dal 20 dicembre 2020 la procedura si concluderà nel termine di 24 mesi, prorogabili fino al massimo di trentasei mesi, dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima del suddetto termine il termine sarà di 48 mesi.
Dopo la richiesta verrà assegnato al richiedente un codice K10 e, nel caso in cui la documentazione allegata sia incompleta, la Prefettura di competenza indicherà i documenti mancanti o inesatti.
Se non vi sono motivi che interessano la sicurezza della Repubblica (come una condanna definitiva dell’interessato per reati di particolare gravità, pronunciata in Italia o all’estero), il provvedimento di conferimento della cittadinanza è emanato dal Prefetto. In caso contrario, la competenza è del Ministro dell’interno.
Dopo la notifica del provvedimento, l’interessato ha 6 mesi per prestare giuramento presso il Comune di residenza; il giorno successivo egli acquisterà la cittadinanza, senza comunque dover rinunciare alla cittadinanza di origine.
Se hai bisogno di qualcuno che si occupi dell’intera pratica di cittadinanza, incluse le eventuali traduzioni, puoi chiedere a noi!
Ti consigliamo di dare uno sguardo anche alla nostra guida sul come richiedere un certificato di cittadinanza online!
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