Come richiedere un Certificato di Stato di Famiglia in Italia

Devi richiedere un Certificato di Stato di Famiglia? Questa guida ti fornirà informazioni utili sull’argomento.

Ti spiegheremo che cos’è e a cosa serve un Certificato di Stato di Famiglia, come richiederne uno in Italia e cosa fare, ai fini del suo riconoscimento, laddove tu debba inviarlo ad un Paese Estero.

1. Che cos’è il Certificato di Stato di Famiglia

Il Certificato di Stato di Famiglia è un certificato anagrafico che attesta la composizione della famiglia anagrafica della quale l’intestatario del certificato fa parte, così come registrata presso l’anagrafe, nel momento in cui viene richiesto. Riporta alcuni dati anagrafici delle persone (ad esempio, nome; cognome; data e luogo di nascita; estremi dell’atto di nascita, se presenti) che fanno parte della famiglia anagrafica e l’indirizzo corrente della famiglia anagrafica. Poiché certifica una caratteristica attuale, si tratta di un certificato anagrafico corrente.

Il Certificato di Stato di Famiglia si limita ad attestare la composizione della famiglia anagrafica. Se è necessario che siano indicati anche i rapporti di parentela tra i componenti della famiglia anagrafica, è necessario invece richiedere un Certificato di Stato di Famiglia con Rapporti di Parentela.

Se è necessario attestare la composizione della famiglia anagrafica della persona in un momento pregresso, che si tratti di una specifica data oppure di un intero intervallo di tempo, che precede il momento nel quale è richiesto il certificato è invece necessario richiedere un Certificato Storico di Famiglia (o Certificato di Stato di Famiglia Storico).

Il Certificato di Stato di Famiglia può essere richiesto da chiunque sia a conoscenza dei dati identificativi dell’intestatario del documento e conterrà la composizione della famiglia anagrafica di cui fa parte.

2. Dove richiedere il Certificato di Stato di Famiglia in Italia

In Italia il Certificato di Stato di Famiglia può essere rilasciato sia in formato cartaceo che in formato digitale.

Poiché si tratta di un certificato anagrafico corrente, il Certificato di Stato di Famiglia in formato cartaceo può essere rilasciato presso qualsiasi sportello comunale abilitato a rilasciare certificati anagrafici. Non si è vincolati a richiederlo agli sportelli del Comune di residenza dell’intestatario. Infatti, qualsiasi sportello anagrafico potrà acquisire e stampare il documento direttamente dal portale dell’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente).

Il certificato in formato digitale per sé e per i componenti della propria famiglia anagrafica può essere richiesto sul portale dell’ANPR.

Alcuni Comuni permettono di richiedere il documento in formato digitale anche sui loro portali istituzionali (qualora il portale includa una piattaforma che permetta di richiedere il rilascio di certificati anagrafici) oppure tramite email e PEC. La possibilità di richiedere il rilascio di una copia digitale direttamente al Comune e le modalità attraverso le quali richiederla vanno verificate direttamente con il singolo Comune di interesse.

3. Procedure da seguire se il Certificato di Stato di Famiglia deve essere presentato in un Paese Estero

Qualora il Certificato di Stato di Famiglia rilasciato dalle autorità italiane debba essere presentato in un Paese Estero, contestualmente al suo rilascio si dovrà richiedere che contenga apposita dicitura. Inoltre, in molti casi, ai fini del suo riconoscimento da parte dell’autorità destinataria è necessario che il documento sia soggetto a una procedura di legalizzazione che ne attesti la qualità di documento pubblico attraverso l’autenticazione della firma del pubblico ufficiale che lo ha rilasciato.

Qualora fosse necessario eseguire una procedura di legalizzazione per il riconoscimento del documento, sarà necessario farsene rilasciare una copia cartacea timbrata e firmata a penna da un pubblico ufficiale che abbia la firma registrata presso la Prefettura territorialmente competente per il Comune di rilascio.

In questo caso la procedura di legalizzazione dipenderà dal Paese Estero al quale il Certificato di Stato di Famiglia è destinato.

Il documento andrà apostillato presso la Prefettura territorialmente competente per il Comune di rilascio, se il Paese di destinazione è un Paese nel quale è in vigore la Convenzione dell’Aja.

Se nel Paese di destinazione non è in vigore la Convenzione dell’Aja, il documento dovrà invece dapprima essere legalizzato presso la Prefettura territorialmente competente per il Comune di rilascio e successivamente legalizzato presso il Consolato del Paese di destinazione competente per l’Italia.

Inoltre, se il Certificato di Stato di Famiglia non è in una lingua riconosciuta dal Paese di destinazione, a prescindere dal doverlo sottoporre o meno a procedure di legalizzazione, andrà anche tradotto in una di quelle lingue. Laddove il documento debba essere soggetto a una procedura di legalizzazione, la traduzione andrà effettuata dopo il completamento della procedura di legalizzazione, a meno che la traduzione sia richiesta come parte della procedura di legalizzazione stessa (come accade in alcuni casi in cui è necessario ricorrere alla legalizzazione consolare). Se la traduzione del documento non è richiesta come parte della procedura di legalizzazione, il nostro consiglio è di eseguirla direttamente nel Paese Estero di destinazione e di ricorrere a una traduzione effettuata in Italia solamente laddove l’opzione di effettuare la traduzione nel Paese di destinazione risulti più complicata, meno praticabile o non percorribile. Nel caso in cui si opti per l’esecuzione della traduzione in Italia, è necessario verificare con l’ente straniero destinatario se desidera ricevere una traduzione certificata oppure una traduzione giurata.

In alcuni casi, sono presenti esenzioni dalle procedure di legalizzazione per i Certificati di Stato di Famiglia rilasciati dalle autorità italiane. Le maggiori esenzioni dall’apostille e dalla legalizzazione che si applicano a Certificati di Stato di Famiglia italiani destinati a Paesi Esteri sono quelle ai sensi della Convenzione Italia-San Marino del 3 marzo 1939 (che esenta da legalizzazione e apostille, tra gli altri, i Certificati di Stato di Famiglia rilasciati dalle parti contraenti), dall’Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 18 marzo 1968 (che esenta da legalizzazione e apostille anche i Certificati di Stato di Famiglia), dell’Accordo tra l’Italia e la Germania 7 giugno 1969 (che esenta da legalizzazione e apostille, tra gli altri, i documenti pubblici rilasciati da enti pubblici di una delle parti contraenti e destinati all’altra parte contraente).

4. Conclusioni

Sai già di non poterti occupare della domanda di Certificato di Stato di Famiglia o di qualsiasi altro certificato, estratto o copia integrale presso un Comune italiano? Possiamo farlo noi per te! 

Invia una email a info@multilex.it e saremo lieti di richiedere e ottenere per te il documento o i documenti che ti servono. 

Possiamo anche occuparci della loro legalizzazione o apostillazione in Prefettura e/o della loro eventuale traduzione ufficiale.

Infine, possiamo svolgere per te qualsiasi altra pratica presso i Comuni italiani, come trascrizioni di atti e annotazioni, nonché le pubblicazioni di matrimonio e la richiesta di costituzione di unione civile tramite delega.

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