In questa guida ti spieghiamo come fare per tutelarti se ritieni di aver subito un reato commesso via internet o social network.
Navigare sul web, commentare un post su Facebook o condividere un video su WhatsApp fanno parte della nostra routine. Spesso, però, la barriera di uno schermo conferisce una falsa apparenza di anonimato e impunità, facendo sì che un comportamento magari soltanto superficiale si trasformi in un vero e proprio reato, dal quale è importante sapersi tutelare.
Se vuoi presentare una denuncia o hai dei dubbi, puoi chiedere chiarimenti ad una professionista del settore. Contatta direttamente la nostra penalista, nonché autrice di questo articolo.
Avv. Elvira Supino
Via Lorenzo il Magnifico 14
50129 Firenze
Tel/Fax 0559866735
elvira.supino@gmail.com
Scrivere un commento offensivo o insultare qualcuno sotto un post pubblico non è una semplice “opinione esasperata“. Se l’offesa viene letta da più persone (come accade sui social o in un gruppo WhatsApp numeroso), si configura il reato di diffamazione aggravata previsto dall’Articolo 595, comma 3 del Codice Penale, che punisce chiunque, “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, e prevede un aumento di pena se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.
I perni su cui ruota questo reato sono tre:
Nel caso in cui il reato sia commesso via internet o tramite social network, la diffamazione è aggravata (e quindi lo è anche la pena prevista) in ragione della sua maggiore capacità lesiva, dal momento che i social network, le testate online e le chat di gruppo numerose sono considerati a tutti gli di effetti mezzi di pubblicità per la loro enorme capacità di diffondere il messaggio in modo rapido e incontrollabile.
La giurisprudenza ha di recente chiarito che l’offesa si consuma anche se la vittima non è online al momento della pubblicazione, dal momento che la pubblicazione di un post offensivo a mezzo social può essere considerata ingiuria aggravata e non diffamazione solo ove la presenza della vittima risulti con certezza dalla sua contestuale reazione al post (Cass. Sez. V, n. 20392/2025).
Sotto altro aspetto, il diritto di ciascuno alla tutela della reputazione va bilanciato con il diritto di cronaca e più in generale con il diritto di espressione: sempre la giurisprudenza ha chiarito su questo punto che il diritto di cronaca può essere efficacemente chiamato in causa – e quindi consentire l’uso di espressioni potenzialmente offensive per l’altrui reputazione, prestigio o decoro – soltanto qualora siano rispettate dall’autore tre condizioni:
a) la verità della notizia pubblicata;
b) l’interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti in relazione alla loro attualità ed utilità sociale;
c) l’obiettività e la continenza dell’informazione, precisando che l’uso del condizionale o di espressioni ambigue non basta a evitare la condanna se il contenuto è oggettivamente lesivo (Cass. sez. III, n. 14196/2025).
Se si viene a conoscenza di un post o di una comunicazione lesivi del proprio onore o della propria reputazione, la prima cosa da fare è assicurarsi di conservare adeguatamente la prova di quanto accaduto.
Per quanto sia lo strumento più intuitivo, chiariamo subito però che un semplice screenshot potrebbe non essere sufficiente: questo perché è facilmente modificabile con qualsiasi programma di grafica, e ciò lo rende facilmente contestabile in tribunale in un eventuale futuro processo.
Ci sono diversi strumenti per dare valore legale alla prova, vale a dire per certificare la data, l’ora e l’URL esatto, rendendola inattaccabile: si possono utilizzare servizi online di “acquisizione forense” (molti sono gratuiti o molto economici per singole pagine web) oppure rivolgersi ad un consulente informatico, assicurandosi di memorizzare il link diretto al profilo dell’autore, l’URL del post e l’orario di pubblicazione.
La querela per diffamazione, vale a dire l’atto con cui si chiede che si proceda penalmente nei confronti dell’autore di un reato, deve essere proposta dalla persona offesa personalmente o tramite un avvocato entro il termine perentorio di tre mesi da quando si è venuti a conoscenza del contenuto offensivo.
Laddove si decida di proporla personalmente, la querela può essere presentata presso la Polizia Postale, i Carabinieri o direttamente presso la Procura della Repubblica. Se l’autore del contenuto è sconosciuto (perché ad esempio si è utilizzato un profilo falso o con soprannomi), la querela andrà proposta contro ignoti, chiedendo alla Polizia di identificare l’indirizzo IP del computer o dello smartphone utilizzato.
Pare utile a questo punto affrontare la questione della competenza territoriale, ovvero stabilire quale Tribunale e quale Procura d’Italia debbano materialmente giudicare un reato: si tratta di uno dei temi più complessi del diritto penale quando si parla di reati commessi a mezzo internet.
In ogni caso, determinare la competenza è importante perché indirizzare la propria querela alla Procura competente consente di evitare che essa debba essere trasmessa da un ufficio a un altro con evidente perdita di tempo e pericolo che le prove del fatto nel frattempo possano disperdersi.
La regola base, che vale per tutti i reati in qualunque modo siano stati commessi, è semplice: il giudice competente è quello del luogo in cui il reato è stato consumato.
Quindi: se un furto avviene a Firenze, se ne occupa il Tribunale di Firenze.
Ma sul web dove si consuma il reato? Nel posto in cui l’autore scrive, in quello dove si trova il server del social network, oppure ancora nel luogo in cui la vittima legge l’insulto?
Fino a pochi anni fa si pensava che il reato si consumasse ovunque qualcuno leggesse il post, creando notevole confusione.
La giurisprudenza della Cassazione (confermata di recente, ad esempio con la sentenza n. 14204/2025) ha stabilito una gerarchia di criteri rigorosi per individuare il giudice competente:
Si sa che le indagini su un reato possono durare a lungo, ed è concreto pertanto il rischio che nell’attesa che il procedimento penale si definisca il contenuto offensivo resti disponibile alla lettura e continui a diffondersi, con corrispondente aggravamento del danno alla reputazione ed all’onore della persona offesa.
Fondamentale quindi è segnalare alla piattaforma il contenuto offensivo, utilizzando i moduli di segnalazione interni del social network (Facebook, Instagram, X, ecc.) per violazione degli standard della community o diffamazione.
Se la piattaforma non risponde o se si tratta di un sito web/blog, un avvocato può inviare una lettera di diffida formale chiedendo la rimozione immediata del contenuto e la deindicizzazione dai motori di ricerca.
Se hai bisogno di assistenza per una delle procedure qui descritte, non esitare a contattare la nostra penalista, di cui trovi i contatti qui di seguito.
Avv. Elvira Supino
via Lorenzo il Magnifico 14
50129 Firenze
tel/fax 0559866735
elvira.supino@gmail.com