Trascrizione di un atto di nascita estero in Italia

Se devi richiedere la trascrizione di un atto di nascita estero in Italia, ti consigliamo di leggere questa guida.

Se, invece, ti serve avanzare questo tipo di richiesta in una città nello specifico, consulta il nostro motore di ricerca: troverai guide che trattano di questa richiesta nelle principali città italiane.

Ti lasciamo qui i nostri contatti nel caso in cui tu non voglia o non possa fare tutto da solo.

1. Di cosa si tratta

Le nascite avvenute all’estero possono essere trascritte presso il Comune italiano di residenza o di iscrizione AIRE dell’intestatario (se maggiorenne) oppure presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE dei genitori dell’intestatario (se minorenne).

Oltre all’intestatario, possono richiedere la trascrizione dell’atto di nascita anche:

– i genitori (se l’intestatario è minore)  o terzi delegati;

– i cittadini stranieri che hanno ottenuto lo stato di cittadino italiano o il relativo riconoscimento;

– le famiglie che hanno adottato un bambino all’estero, diventato a tutti gli effetti cittadino italiano.

2. Quali documenti occorre presentare

La documentazione necessaria ai fini di questa richiesta può variare in base all’autorità consolare estera competente o in base al Comune di residenza o iscrizione AIRE.

Di regola, il Consolato italiano all’estero (nel Paese dove è avvenuta la nascita) trasmette telematicamente l’atto di nascita formato all’estero affinché si attui la trascrizione presso lo Stato Civile del Comune italiano di residenza o di iscrizione AIRE competente.

In alternativa alla trasmissione consolare e, ove sia previsto dal Comune di competenza, la trascrizione dell’atto di nascita estero può essere richiesta al suddetto Comune da chiunque ne abbia interesse.

Di seguito troverai elencata la documentazione che, nella generalità dei casi , serve presentare ai fini della richiesta:

– l’atto di nascita in originale o copia conforme dello stesso;

Solitamente, il documento deve essere legalizzato o apostillato (se non vi è esenzione) e accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Inoltre, potrebbero esserci alcuni documenti ulteriori che possono essere diversi da Consolato a Consolato e da Comune a Comune. Ti consigliamo di metterti in contatto con l’autorità consolare italiana competente o con il Comune di interesse e verificare le regole adottate per l’inoltro di tale richiesta.

– la copia del documento di riconoscimento dell’intestatario dell’atto o dei genitori (se l’intestatario è minore);

Tra le tante esenzioni per cui la legalizzazione o apostille sul documento pubblico estero non è necessaria, troviamo:

– in base alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, gli atti e documenti pubblici prodotti e da far valere tra gli Stati aderenti, cioè Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia;

– gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati dei Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 e da far valere negli Stati aderenti alla medesima Convenzione, cioè Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna;

– ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, gli atti e documenti pubblici comunitari riguardanti la nascita e le rispettive copie autentiche, da far valere negli Stati membri dell’Unione Europea.

3. Come avanzare la richiesta

La richiesta di trascrizione può essere avanzata:

a) direttamente dall’autorità consolare italiana presente nel Paese estero dove è avvenuta la nascita. Questa si occuperà di trasmettere tutta la documentazione in Italia affinché si attui la trascrizione nei Registri di Stato Civile del Comune di residenza o iscrizione AIRE;

b) direttamente all’Ufficio dedicato del Comune di appartenenza, personalmente dall’intestatario, dai suoi genitori (se minorenne) o da un delegato.

Anche in questo caso, come per la documentazione da presentare, non vi è una regola sovrana. La modalità di richiesta può essere diversa da Consolato a Consolato e da Comune a Comune.

4. Quanto costa

Di solito, questo servizio non prevede costi (salvo spese consolari).

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