Come difendersi se si è vittime di revenge porn commesso con l’uso di internet e dei social network

In questa guida ti spieghiamo come fare per tutelarti se ritieni di aver subito un reato di revenge porn commesso via internet o social network.

Navigare sul web, commentare un post su Facebook o condividere un video su WhatsApp fanno parte della nostra routine. Spesso, però, la barriera di uno schermo conferisce una falsa apparenza di anonimato e impunità, facendo sì che un comportamento magari soltanto superficiale si trasformi in un vero e proprio reato, dal quale è importante sapersi tutelare.

Se vuoi presentare una denuncia o hai dei dubbi, puoi chiedere chiarimenti ad una professionista del settore. Contatta direttamente la nostra penalista, nonché autrice di questo articolo.

Avv. Elvira Supino
Via Lorenzo il Magnifico 14
50129 Firenze
Tel/Fax 0559866735
elvira.supino@gmail.com 

1. Premessa: in cosa consiste il revenge porn

Inviare a terzi o pubblicare foto e video privati a sfondo sessuale senza l’espresso consenso della persona ritratta costituisce il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, chiamato comunemente “revenge porn”, introdotto nel codice dall’Articolo 612-ter del Codice Penale (all’interno del pacchetto c.d. “Codice Rosso” del 2019). 

Il reato punisce il fatto di chi, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate.

Sono poi previste delle circostanze aggravanti: per esempio, ed è quello che qui interessa, la pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Importante da chiarire: perché ci sia il reato non è necessario che la diffusione avvenga con intento di odio, discriminazione o vendetta; la legge infatti prevede un aumento di pena anche in questo caso, cioè quando il fatto è commesso come atto di odio, di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto la vittima è donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali

Quindi, anche se nella maggior parte dei casi il reato di revenge porn avviene per i motivi sopra descritti, esso può verificarsi anche quando si agisce per altre motivazioni.

La legge punisce non solo chi diffonde il materiale per primo (ad esempio l’ex partner che ha ricevuto le foto consensualmente durante la relazione), ma anche chi riceve il file e lo inoltra a sua volta a gruppi o singoli contatti. Di recente, la Corte di Cassazione (sentenza n. 25516/2025) ha confermato che il reato sussiste anche se il materiale viene prelevato e condiviso da piattaforme online a pagamento o con accesso limitato ai soli iscritti. 

Un’ultima particolarità da segnalare è che si tende ad associare il fenomeno del “revenge porn” a condotte in grado di determinare – o quantomeno innescare – la “viralità” delle immagini: in realtà, secondo quanto confermato anche dalla Corte di Cassazione  (sezione V, sentenza n. 14927/2023) il reato c’è anche quando il materiale sessualmente esplicito viene trasmesso ad un solo destinatario, perché già in questo modo si verifica la violazione della sfera di intimità sessuale cui il reato di revenge porn è posto a tutela. 

2. Cristallizzare la prova del revenge porn

Se si viene a conoscenza di un video o di immagini lesivi della propria intimità sessuale, la prima cosa da fare è assicurarsi di conservare adeguatamente la prova di quanto accaduto.

Per quanto sia lo strumento più intuitivo, chiariamo subito però che un semplice screenshot potrebbe non essere sufficiente: questo perché è facilmente modificabile con qualsiasi programma di grafica, e ciò lo rende facilmente contestabile in tribunale in un eventuale futuro processo.

Ci sono diversi strumenti per dare valore legale alla prova, vale a dire per certificare la data, l’ora e l’URL esatto, rendendola inattaccabile: si possono utilizzare servizi online di “acquisizione forense” (molti sono gratuiti o molto economici per singole pagine web) oppure rivolgersi ad un consulente informatico, assicurandosi di memorizzare il link diretto al profilo dell’autore, l’URL del post e l’orario di pubblicazione.

3. Presentare la querela

La querela per revenge porn, vale a dire l’atto con cui si chiede che si proceda penalmente nei confronti dell’autore di un reato, deve essere proposta dalla persona offesa personalmente o tramite un avvocato entro il termine perentorio di sei mesi da quando si è venuti a conoscenza del contenuto sessualmente esplicito.

Laddove si decida di proporla personalmente, la querela può essere presentata presso la Polizia Postale, i Carabinieri o direttamente presso la Procura della Repubblica. Se l’autore del contenuto è sconosciuto (perché ad esempio si è utilizzato un profilo falso o con soprannomi), la querela andrà proposta contro ignoti, chiedendo alla Polizia di identificare l’indirizzo IP del computer o dello smartphone utilizzato.

4. L’ufficio competente per le indagini

Pare utile a questo punto affrontare la questione della competenza territoriale, ovvero stabilire quale Tribunale e quale Procura d’Italia debbano materialmente giudicare un reato: si tratta di uno dei temi più complessi del diritto penale quando si parla di reati commessi a mezzo internet.

In ogni caso, determinare la competenza è importante perché indirizzare la propria querela alla Procura competente consente di evitare che essa debba essere trasmessa da un ufficio a un altro con evidente perdita di tempo e pericolo che le prove del fatto nel frattempo possano disperdersi.

La regola base, che vale per tutti i reati in qualunque modo siano stati commessi, è semplice: il giudice competente è quello del luogo in cui il reato è stato consumato. 

Quindi: se un furto avviene a Firenze, se ne occupa il Tribunale di Firenze. 

Ma sul web dove si consuma il reato? Nel posto in cui l’autore scrive, in quello dove si trova il server del social network, oppure ancora nel luogo in cui la vittima legge l’insulto?

Fino a pochi anni fa si pensava che il reato si consumasse ovunque qualcuno leggesse il post, creando notevole confusione. 

La giurisprudenza della Cassazione (confermata di recente, ad esempio con la sentenza n. 14204/2025) ha stabilito una gerarchia di criteri rigorosi per individuare il giudice competente: 

  • Il luogo della prima percezione: Il reato si consuma nel luogo in cui il destinatario riceve e percepisce per la prima volta il post o il messaggio offensivo;
  • Il luogo dell’upload: dal momento che è quasi impossibile dimostrare dove si trovasse fisicamente la prima persona che ha visto l’immagine o il video, il secondo criterio è quello del luogo in cui l’autore ha effettuato il caricamento (upload) del contenuto sessualmente esplicito sulla rete; 
  • La residenza dell’imputato (regola suppletiva): se non si riesce a dimostrare con certezza nemmeno il luogo dell’upload (perché ad esempio lo smartphone era in movimento o comunque non è possibile individuare il luogo da cui è partito il contenuto offensivo), si applica l’art. 9 c.p.p.: la competenza spetta al Tribunale del luogo di residenza, domicilio o dimora di chi ha inviato o ceduto o comunque diffuso il contenuto;
  • se neanche questo criterio è utilizzabile, perché ad esempio l’autore del fatto è rimasto ignoto, la competenza sarà del luogo in cui ha sede l’Ufficio del pubblico ministero che per primo ha ricevuto la notizia di reato.

5. Chiedere la rimozione del contenuto

Si sa che le indagini su un reato possono durare a lungo, ed è concreto pertanto il rischio che nell’attesa che il procedimento penale si definisca il contenuto esplicito resti disponibile in rete e continui a diffondersi, con corrispondente aggravamento del danno alla reputazione ed all’onore della persona offesa.

Fondamentale quindi è segnalare alla piattaforma il contenuto sessualmente esplicito, utilizzando i moduli di segnalazione interni del social network (Facebook, Instagram, X, ecc.) per violazione degli standard della community o diffamazione.

Se la piattaforma non risponde o se si tratta di un sito web/blog, un avvocato può inviare una lettera di diffida formale chiedendo la rimozione immediata del contenuto e la deindicizzazione dai motori di ricerca.

6. Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di assistenza per una delle procedure qui descritte, non esitare a contattare la nostra penalista, di cui trovi i contatti qui di seguito.

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