In questa guida ti spieghiamo come fare per tutelarti se ritieni di aver subito un reato di sostituzione di persona commesso via internet o social network.
Navigare sul web, commentare un post su Facebook o condividere un video su WhatsApp fanno parte della nostra routine. Spesso, però, la barriera di uno schermo conferisce una falsa apparenza di anonimato e impunità, facendo sì che un comportamento magari soltanto superficiale si trasformi in un vero e proprio reato, dal quale è importante sapersi tutelare.
Capita, ad esempio, che si scopra che il proprio nome o altri attributi personali sono stati abusivamente utilizzati da altri, con potenziale danno alla propria immagine, oppure che si venga indotti in errore da chi finge di essere qualcun altro.
Se vuoi presentare una denuncia o hai dei dubbi, puoi chiedere chiarimenti ad una professionista del settore. Contatta direttamente la nostra penalista, nonché autrice di questo articolo.
Avv. Elvira Supino
Via Lorenzo il Magnifico 14
50129 Firenze
Tel/Fax 0559866735
elvira.supino@gmail.com
Creare un profilo social utilizzando il nome, il cognome o le foto di un’altra persona (anche se per uno scherzo o per “spiare” un ex partner) integra il reato di sostituzione di persona, previsto dall’Articolo 494 del Codice Penale.
Il reato si verifica quando qualcuno, per indurre altri in errore, compie una di queste azioni:
Perché uno di questi comportamenti sia reato, occorre poi il c.d. dolo specifico: la legge richiede in altre parole che l’autore agisca con un fine preciso, cioè quello di procurare a sé o ad altri un vantaggio (anche non economico, come il semplice spiare un ex o ottenere attenzioni online) oppure recare ad un terzo un danno (economico, d’immagine o morale).
Perché si verifichi il reato, poi, è sufficiente la creazione dell’account: per far scattare la condanna non serve che il finto profilo compia truffe o azioni illecite.
Il reato si consuma nel momento stesso in cui il profilo falso viene registrato sul social network e reso visibile, poiché in quel momento si traggono in inganno la piattaforma e i singoli utenti.
Pare importante sottolineare che anche creare un profilo usando il proprio nome ma la foto di un’altra persona (all’insaputa di quest’ultima) integra pienamente il reato, in quanto l’immagine del volto è un tratto identificativo fondamentale della persona (questo principio è stato chiarito anche dalla giurisprudenza a partire dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n. 25774/2014).
Ancora, anche usare un nome inventato può essere reato: l’orientamento consolidato della giurisprudenza (richiamato da Cass. sez. V n. 22049/2020) è tale per cui il reato di sostituzione di persona è integrato anche se non si “ruba” l’identità di una persona reale, ma si inventa un nome di sana pianta, a patto che quel nome fasullo sia utilizzato con il dolo specifico di indurre intenzionalmente in errore gli altri utenti per ottenere un vantaggio (es. avviare una conversazione o ottenere interazioni che altrimenti sarebbero state negate) o arrecare un danno.
Se si viene a conoscenza di un post o di una comunicazione in cui qualcuno ha assunto abusivamente la nostra identità, o si è stati tratti in inganno da chi si è finto qualcun altro, la prima cosa da fare è assicurarsi di conservare adeguatamente la prova di quanto accaduto.
Per quanto sia lo strumento più intuitivo, chiariamo subito però che un semplice screenshot potrebbe non essere sufficiente: questo perché è facilmente modificabile con qualsiasi programma di grafica, e ciò lo rende facilmente contestabile in tribunale in un eventuale futuro processo.
Ci sono diversi strumenti per dare valore legale alla prova, vale a dire per certificare la data, l’ora e l’URL esatto, rendendola inattaccabile: si possono utilizzare servizi online di “acquisizione forense” (molti sono gratuiti o molto economici per singole pagine web) oppure rivolgersi ad un consulente informatico, assicurandosi di memorizzare il link diretto al profilo dell’autore, l’URL del post e l’orario di pubblicazione.
La denuncia per sostituzione di persona, vale a dire l’atto con cui si chiede che si proceda penalmente nei confronti dell’autore di un reato, deve essere proposta personalmente o tramite un avvocato: a differenza di quanto avviene per altri reati, per i quali la querela va proposta entro il termine perentorio di tre mesi da quando si è venuti a conoscenza del reato, qui non è previsto un termine dato che il reato è procedibile d’ufficio.
Questo significa che il fatto può essere portato a conoscenza dell’Autorità giudiziaria (polizia o Procura della Repubblica) da chiunque e senza limiti di tempo: è evidente però che la tempestività è fondamentale per garantire indagini rapide ed efficaci.
Laddove si decida di presentare la denuncia personalmente, questa può essere formalizzata presso la Polizia Postale, i Carabinieri o direttamente presso la Procura della Repubblica. Se l’autore del fatto è sconosciuto, la denuncia andrà proposta contro ignoti, chiedendo alla Polizia di identificare l’indirizzo IP del computer o dello smartphone utilizzato.
Pare utile a questo punto affrontare la questione della competenza territoriale, ovvero stabilire quale Tribunale e quale Procura d’Italia debbano materialmente giudicare un reato: si tratta di uno dei temi più complessi del diritto penale quando si parla di reati commessi a mezzo internet.
In ogni caso, determinare la competenza è importante perché indirizzare la propria denuncia alla Procura competente consente di evitare che essa debba essere trasmessa da un ufficio a un altro con evidente perdita di tempo e pericolo che le prove del fatto nel frattempo possano disperdersi.
La regola base, che vale per tutti i reati in qualunque modo siano stati commessi, è semplice: il giudice competente è quello del luogo in cui il reato è stato consumato.
Quindi: se un furto avviene a Firenze, se ne occupa il Tribunale di Firenze.
Ma sul web dove si consuma il reato? Nel posto in cui l’autore scrive, in quello dove si trova il server del social network, oppure ancora nel luogo in cui la vittima si accorge di quanto accaduto?
La giurisprudenza della Cassazione (confermata di recente, ad esempio con la sentenza n. 14204/2025) ha stabilito una gerarchia di criteri rigorosi per individuare il giudice competente:
Si sa che le indagini su un reato possono durare a lungo, ed è concreto pertanto il rischio che nell’attesa che il procedimento penale si definisca il contenuto illecito resti disponibile alla lettura in rete e continui a diffondersi, con corrispondente aggravamento del danno.
Fondamentale quindi è segnalare alla piattaforma il contenuto fasullo, utilizzando i moduli di segnalazione interni del social network (Facebook, Instagram, X, ecc.) per violazione degli standard della community.
Se la piattaforma non risponde o se si tratta di un sito web/blog, un avvocato può inviare una lettera di diffida formale chiedendo la rimozione immediata del contenuto e la deindicizzazione dai motori di ricerca.
Se hai bisogno di assistenza per una delle procedure qui descritte, non esitare a contattare la nostra penalista, di cui trovi i contatti qui di seguito.
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