Un Tribunale italiano ha emesso una sentenza di separazione o divorzio e adesso devi inviare la sentenza in un Paese Estero? Questa guida ti fornirà informazioni sull’argomento.
Prima di procedere oltre indichiamo una nota importante: questa guida coprirà solamente alcune delle procedure formali necessarie per il riconoscimento della sentenza, ossia le procedure di legalizzazione e la traduzione. Il pieno riconoscimento della sentenza da parte delle autorità destinatarie potrebbe prevedere requisiti aggiuntivi che non saranno oggetto di discussione, quali il passaggio in giudicato.
Verranno fornite alcune informazioni maggiormente nel dettaglio solamente nei rapporti con altri Paesi dell’Unione Europea, con l’eccezione della Danimarca, per i quali sono presenti Regolamenti specifici. La Danimarca fa eccezione perché non è coperta dai Regolamenti Europei di riferimento.
Nel caso tu non abbia richiesto la separazione o il divorzio per via giudiziaria, ma per via amministrativa, puoi invece leggere la nostra guida sul come richiedere copia dell’accordo di separazione o divorzio sottoscritto dinanzi all’ufficiale di Stato Civile.
Hai bisogno di assistenza per richiedere una sentenza di separazione o divorzio emessa da un Tribunale italiano? Possiamo richiederla noi per te! Possiamo occuparci anche di richiederne l’apostillazione o la legalizzazione nazionale presso la Procura della Repubblica competente per il Tribunale di rilascio e della sua traduzione ufficiale. Contattaci per esporci accuratamente il tuo caso e per ricevere un preventivo senza impegni.
La copia conforme della sentenza di separazione o divorzio emessa da un Tribunale italiano va richiesta rivolgendosi alla Cancelleria di quello specifico Tribunale.
In molti casi, ai fini del suo riconoscimento da parte dell’autorità destinataria, è necessario che la copia conforme della sentenza di separazione o divorzio rilasciata da un Tribunale italiano sia soggetta a una procedura di legalizzazione che ne attesti la qualità di documento pubblico attraverso l’autenticazione della firma del pubblico ufficiale che ha provveduto al suo rilascio.
Qualora fosse necessario eseguire una procedura di legalizzazione per il riconoscimento del documento, sarà necessario farsene rilasciare una copia cartacea timbrata e firmata a penna da un ufficiale del Tribunale che abbia la firma registrata presso la Procura della Repubblica competente per quello specifico Tribunale.
In questo caso la procedura di legalizzazione dipenderà dal Paese Estero al quale il documento è destinato.
Se nel Paese di destinazione è in vigore la Convenzione dell’Aja, il documento andrà apostillato presso la Procura della Repubblica competente per il Tribunale di rilascio.
Se nel Paese di destinazione non è in vigore la Convenzione dell’Aja, il documento dovrà dapprima ricevere legalizzazione nazionale presso la Procura della Repubblica competente per il Tribunale di rilascio e successivamente legalizzazione consolare presso il Consolato del Paese di destinazione competente per l’Italia.
Inoltre, se la copia conforme della sentenza di separazione o divorzio non è in una lingua riconosciuta dal Paese di destinazione, a prescindere dal doverla sottoporre o meno a procedure di legalizzazione, andrà anche tradotta in una di quelle lingue.
Laddove il documento debba essere soggetto a una procedura di legalizzazione, la traduzione andrà effettuata dopo il completamento della procedura di legalizzazione, a meno che la traduzione sia richiesta come parte della procedura di legalizzazione stessa (come accade in alcuni casi in cui è necessario ricorrere alla legalizzazione consolare).
Se la traduzione del documento non è richiesta come parte della procedura di legalizzazione, il nostro consiglio è di eseguirla direttamente nel Paese Estero di destinazione e di ricorrere a una traduzione effettuata in Italia solamente laddove l’opzione di effettuare la traduzione nel Paese di destinazione risulti più complicata o non percorribile. Nel caso in cui si opti per l’esecuzione della traduzione in Italia, è necessario verificare con l’ente straniero destinatario se desidera ricevere una traduzione certificata oppure una traduzione giurata, ossia una traduzione il cui contenuto sia giurato in Tribunale oppure dinanzi a un Giudice di Pace o un Notaio.
In alcuni casi, sono presenti esenzioni dalle procedure di legalizzazione per le copie conformi di sentenze di separazione o divorzio. Le maggiori esenzioni dall’apostille e dalla legalizzazione che si applicano alle sentenze di separazione o divorzio italiane destinate a Paesi Esteri sono quelle ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (che, tra gli altri, esenta da legalizzazione e apostille i documenti rilasciati da autorità giudiziarie, come le copie conformi di sentenze, di una delle parti contraenti che debbano essere utilizzati da un’altra delle parti contraenti) e ai sensi del Regolamento (UE) 2019/1111 e del Regolamento (CE) 2201/2003 (che esentano, tra gli altri, le copie conformi di sentenze di separazione o divorzio rilasciate da un Paese membro dell’UE e destinate a un altro Paese Membro dell’UE, purché il Paese di rilascio o destinazione sia diverso dalla Danimarca alla quale i due Regolamenti citati non si applicano).
Il riconoscimento di una sentenza di separazione o divorzio emessa da un Tribunale italiano prevede procedure semplificate se esso deve avvenire in un Paese membro dell’Unione Europea diverso dalla Danimarca.
Il riconoscimento delle sentenze di separazione o divorzio rilasciate in Italia in Paesi UE diversi dalla Danimarca è, infatti, regolamentato dal Regolamento (CE) 2201/2003 e dal Regolamento (UE) 2019/1111 e la sentenza stessa, ai fini del suo riconoscimento, deve essere compatibile con quanto prescritto dal Regolamento applicabile.
Di fatto, il Regolamento (UE) 2019/1111 ha abrogato il Regolamento (CE) 2201/2003, ma quest’ultimo continua ad applicarsi a tutte le sentenze il cui iter giudiziario sia iniziato entro il 31 luglio 2022.
Questo significa che, per stabilire quale Regolamento sia applicabile, non bisogna guardare alla data in cui è stata emessa la sentenza, ma alla data di avvio dell’iter giudiziario. Se l’iter giudiziario è iniziato:
Una sentenza di separazione o divorzio che non entri in contrasto con il Regolamento europeo applicabile in base alla data di avvio dell’iter giudiziario verrà riconosciuta. In entrambi i casi, il Regolamento applicabile prevede che la sentenza di separazione o divorzio debba essere accompagnata dall’apposito certificato previsto: l’allegato I per il Regolamento (CE) 2201/2003 e l’allegato II per il Regolamento (UE) 2019/1111.
Il certificato viene rilasciato nella stessa lingua nella quale è rilasciata la sentenza, ma la parte interessata può richiedere che venga rilasciato in una lingua differente. L’autorità che rilascia il certificato non è obbligata a rilasciarlo in una lingua alternativa.
Questo significa che, quando si richiede la copia conforme della sentenza presso la cancelleria del Tribunale italiano, si deve richiedere anche il rilascio del relativo certificato opportunamente compilato ai sensi del Regolamento applicabile alla sentenza della quale si sta facendo richiesta.
Sia la sentenza che il certificato devono essere tradotti, se richiesto dall’autorità destinataria, ma sono esenti da formalità di legalizzazione ai sensi del Regolamento di riferimento. L’assenza della copia integrale della sentenza e/o del certificato o di una traduzione di uno o entrambi i documenti potrebbe non compromettere l’esecuzione della trascrizione, ma questo va valutato con l’autorità destinataria.
Possiamo assisterti nelle seguenti attività relative alle sentenze di separazione o divorzio:
Possiamo occuparci anche del rilascio e della traduzione di altri documenti rilasciati da Tribunali italiani da inviare in Paesi Esteri.
Per documenti che non godessero di specifiche esenzioni, possiamo anche occuparci dell’apposizione dell’apostille o della legalizzazione nazionale presso la Procura della Repubblica competente, in base al Paese di destinazione della sentenza. Possiamo occuparci anche della legalizzazione consolare, se il Consolato presso la quale va eseguita è locato in Italia (questo servizio non è offerto per tutti i Paesi per i quali sia richiesta legalizzazione consolare che abbiano una rappresentanza consolare in Italia e la disponibilità va valutata caso per caso).
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