Sei un cittadino italiano residente in Italia oppure un cittadino straniero domiciliato o residente in Italia che deve sposarsi in Comune? In questo caso, come parte della procedura per contrarre matrimonio dovrai richiedere le pubblicazioni di matrimonio al tuo Comune di residenza in Italia o, nel caso in cui tu sia un cittadino straniero domiciliato ma non residente in Italia al tuo Comune di domicilio.
In questa guida affronteremo il tema delle pubblicazioni di matrimonio spiegando cosa sono, quando sono necessarie, a chi devono essere richieste e quali documenti devono essere presentati per la loro richiesta.
La legislazione attualmente vigente in Italia prevede che, in molti casi, affinché possa essere celebrato un matrimonio in Comune, si proceda alle pubblicazioni di matrimonio, ossia pubbliche affissioni che informano la popolazione che una persona ha intenzione di contrarre matrimonio, così da poter sollevare obiezioni laddove qualcuno sappia che sussistano impedimenti al matrimonio dettati da norme di legge. Le pubblicazioni di matrimonio dovranno essere disponibili per almeno otto giorni prima che il matrimonio possa essere celebrato. Il conteggio dei giorni inizia il giorno successivo a quello effettivo di affissione. Il matrimonio potrà essere celebrato esclusivamente se in quell’arco di tempo nessuno solleverà opposizione alla celebrazione.
La domanda di pubblicazioni va presentata nel Comune di residenza degli sposi. Se gli sposi dovessero essere residenti in Comune differenti, una volta presentata nel Comune di residenza di uno degli sposi, sarà l’ufficiale di stato civile del Comune presso il quale è stata presentata a comunicarla al Comune di residenza dell’altro sposo.
Laddove a dover contrarre matrimonio sia un cittadino straniero, la domanda di affissione delle pubblicazioni va presentata esclusivamente qualora il cittadino straniero sia residente o domiciliato in Italia. In questo caso, il cittadino straniero dovrà presentare la domanda di pubblicazioni al proprio Comune italiano di domicilio o residenza. La legislazione italiana attualmente vigente sulle pubblicazioni non si applica a cittadini stranieri che non sono né domiciliati né residenti in Italia, i quali dovranno presentare esclusivamente i documenti di cui parleremo nel dettaglio al paragrafo 4.
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che le pubblicazioni di matrimonio sono una forma di avviso pubblico, mediante il quale si informa la popolazione del Comune nel quale avvengono che una persona intende contrarre matrimonio e si consente di sollevare obiezioni qualora si sia a conoscenza di impedimenti di legge. In questo paragrafo vedremo nel dettaglio quali sono i requisiti necessari per poter contrarre matrimonio secondo la legislazione attualmente vigente in Italia e che, se non soddisfatti, possono portare alla formazione di obiezioni efficaci. Alcuni dei requisiti previsti dalla legge sono assoluti e inderogabili, altri sono dispensabili a patto che l’ente preposto alla concessione della dispensa fornisca apposita documentazione. Nel caso in cui il requisito sia dispensabile e sia stata presentata l’apposita documentazione di dispensa, un’obiezione basata su quel requisito è considerata inefficace e il matrimonio potrà essere celebrato senza problemi una volta che siano trascorsi almeno otto giorni a partire da quello successivo dall’affissione delle pubblicazioni.
La legge italiana prevede i seguenti requisiti per essere ritenuti idonei a poter contrarre matrimonio:
È, inoltre, importante ricordare che in Italia il matrimonio può essere contratto solo se le parti sono di sesso diverso. Laddove le parti coinvolte avessero lo stesso sesso, è invece necessario costituire un’unione civile.
Gli sposi devono presentare la richiesta di pubblicazioni all’ufficiale di Stato Civile di un Comune competente.
Un Comune è competente alla richiesta di pubblicazioni se rispetta uno dei seguenti requisiti:
Nel caso in cui la competenza ricada su due Comuni, gli sposi possono presentare la richiesta di pubblicazioni in uno dei due Comuni a loro scelta. L’ufficiale dello Stato Civile al quale verrà presentata la richiesta procederà ad informare gli ufficiali dello Stato Civile competenti per l’altro Comune.
Gli sposi possono delegare la presentazione della domanda di pubblicazioni anche a un terzo che farà da procuratore speciale. Il procuratore speciale dovrà essere munito di apposita procura speciale rappresentata da una delega in carta semplice dello sposo che lo ha delegato. Il procuratore speciale dovrà presentare all’ufficiale di Stato Civile la delega ricevuta, il proprio documento di identità e il documento di identità dello sposo delegante. Se il procuratore speciale non rappresenta entrambi gli sposi, dovrà eseguire la richiesta di pubblicazioni insieme all’altro sposo o, nel caso in cui l’altro sposo abbia optato a sua volta per ricorrere a un procuratore speciale, al procuratore speciale dell’altro sposo. Uno degli sposi può nominare anche come procuratore speciale l’altro sposo, al quale dovrà fornire apposita procura speciale e una copia del proprio documento di identità.
Il processo di richiesta delle pubblicazioni è un processo di carattere verbale nel corso del quale verranno presentate all’ufficiale dello Stato Civile le dichiarazioni previste dall’articolo 51 del d.P.R. 396/2000. Sarà compito dell’ufficiale di Stato Civile acquisire la documentazione necessaria per verificare la veridicità delle dichiarazioni ricevute. Esistono, però, alcuni documenti che devono essere forniti dagli sposi e li vedremo nel prossimo paragrafo.
Come menzionato in chiusura al precedente paragrafo, l’ufficiale competente non potrà provvedere all’acquisizione d’ufficio di alcuni dei documenti necessari, i quali dovranno essere presentati a cura degli sposi.
Possiamo distinguere due tipologie di documenti che non possono essere acquisiti d’ufficio dall’ufficiale di Stato Civile.
La prima tipologia di documenti è rappresentata dalle autorizzazioni di dispensa dai requisiti dispensabili rilasciati dall’autorità giudiziaria competente.
La seconda tipologia di documenti è rappresentata dal nulla osta che certifica l’assenza di impedimenti al matrimonio rilasciato dalle autorità competenti del proprio Paese di cittadinanza a un cittadino straniero che voglia contrarre matrimonio in Italia.
Il nulla osta può essere sostituito da alcuni documenti alternativi equipollenti e possiamo distinguere tre possibili alternative:
Per quanto riguarda i documenti rilasciati da un’autorità estera, l’ufficiale di Stato Civile italiano potrebbe non poterne riconoscere immediatamente la validità. Infatti, in assenza di esenzioni dalle procedure di legalizzazione, un documento rilasciato da un Paese e destinato a un altro Paese può essere riconosciuto solo se soggetto alle opportune procedure di legalizzazione (apostille presso l’autorità competente del Paese di rilascio, se si tratta di documenti non consolari rilasciati da un Paese per il quale è in vigore la Convenzione dell’Aja; legalizzazione nazionale presso l’autorità competente del Paese di rilascio seguita da legalizzazione consolare presso il Consolato italiano competente per quel Paese, se si tratta di documenti non consolari rilasciati da un Paese per il quale non è in vigore la Convenzione dell’Aja; legalizzazione nazionale in Italia presso una Prefettura territorialmente competente, se si tratta di documenti consolari rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera competente per l’Italia). Inoltre, a prescindere dalla necessità di ricorrere o meno alle procedure di legalizzazione, se il documento non è stato rilasciato in italiano o in un formato che comprenda anche l’italiano, il documento andrà anche tradotto in italiano. Nel caso il documento debba essere soggetto a procedure di legalizzazione, la traduzione andrà effettuata a seguito dell’effettivo completamento della procedura di legalizzazione, fatto salvo il caso in cui la procedura di legalizzazione richiesta sia la legalizzazione consolare poiché in quest’ultimo caso è necessario verificare con il Consolato italiano competente se il documento deve essere presentato già tradotto in italiano oppure se la traduzione deve essere effettuata o legalizzata/vistata dal Consolato contestualmente alla presentazione del documento.
Il nostro consiglio, nel caso in cui i documenti non vadano tradotti come parte della procedura di legalizzazione, è quello di tradurli in italiano direttamente in Italia con una traduzione il cui contenuto sia giurato. Il giuramento del contenuto della traduzione può essere effettuato in un Tribunale italiano oppure dinanzi a un Giudice di Pace o un Notaio italiani.
Le maggiori esenzioni dall’apostille e dalla legalizzazione che si applicano a documenti per richiedere le pubblicazioni di matrimonio destinati ad autorità italiane sono quelle introdotte, tra le altre, dalla Convenzione Italia-San Marino 3 marzo 1939 (che esenta da legalizzazione e apostille, tra gli altri, i nulla osta al matrimonio rilasciati dalle parti contraenti), dall’Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 18 marzo 1968 (che esenta da legalizzazione e apostille anche i nulla osta al matrimonio), dalla Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 (che esenta da legalizzazione e apostille tutti gli atti rilasciati da un Paese contraente e destinati ad un altro Paese contraente il cui scopo sia la celebrazione di un matrimonio) e dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 (che introduce l’omonimo Certificato di Capacità Matrimoniale esentandolo da legalizzazione e apostille e da traduzione, poiché redatto su uno specifico modello plurilingue, nei rapporti tra Paesi contraenti). Sono, inoltre, importanti, la Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 (che esenta da legalizzazione i documenti consolari rilasciati da rappresentanze diplomatiche e consolari dei Paesi contraenti e destinati ad altri Paesi contraenti oppure a rappresentanze diplomatiche e consolari di quei Paesi ovunque nel mondo, la quale in questo caso è rilevante nel caso in cui i documenti di autorizzazione al matrimonio per uno straniero siano documenti consolari) e il Regolamento (UE) 2016/1191 (che, tra gli altri, esenta da legalizzazione e apostille anche i documenti, consolari e non, rilasciati da un Paese membro dell’Unione Europea e destinati ad un altro Paese membro dell’Unione Europea).
Sai già di non poterti occupare della richiesta di pubblicazioni di matrimonio presso un Comune italiano? Possiamo farlo noi per te!
Invia una email a info@multilex.it e saremo lieti di richiedere le pubblicazioni di matrimonio per te.
Possiamo anche occuparci per te della richiesta di certificati, estratti, copie integrali e di ogni altro documento rilasciato da un Comune italiano.
Possiamo, inoltre, occuparci della loro legalizzazione o apostillazione in Prefettura e/o della loro traduzione ufficiale.
Infine, possiamo svolgere per te anche qualsiasi altra pratica presso i Comuni italiani, come trascrizioni di atti e annotazioni.