Come si traduce “mandato con e senza rappresentanza” in inglese?

La risposta al quesito non è semplice né immediata, e soprattutto dev’essere ponderata per non cadere facilmente in un tranello.

Infatti, se volessi una risposta veloce, in internet puoi trovare varie risorse gratuite la cui autorevolezza non è discutibile (ad esempio il Dizionario Sansoni o il Collins), ma che senza una comprensione previa dell’istituto, possono fuorviare.

1. Che cos’è il mandato?

È questo il primo quesito che dobbiamo porci.

Possiamo innanzitutto passare al setaccio la vasta voce “MANDATO” dell’Enciclopedia Treccani e da essa estrarre il primo dato rilevante, ovvero “Nel moderno diritto privato il mandato è un contratto in forza del quale una persona, il mandatario, si obbliga gratuitamente o mediante un compenso a compiere un affare per conto di un’altra, il mandante, da cui ne ha avuto incarico”.

Senza entrare nei dettagli di questa figura giuridica, questa prima operazione ci permette di escludere che il mandato – con o senza rappresentanza – di cui diremo nel prosieguo, possa essere tradotto come “warrant, writ, summons”, ecc., che sono traduzioni che nel diritto anglosassone o più precisamente detto common law, sono sì termini giuridici, ma di natura processuale, che non hanno nulla a che vedere con il contratto che vogliamo tradurre in inglese.

2. Distinzione tra mandato con rappresentanza e senza rappresentanza

Addentrandoci dunque nel nocciolo della questione è necessario esaminare il codice civile, che all’articolo 1704, rubricato “Mandato con rappresentanza” indica che “Se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante si applicano anche le norme del capo VI del titolo II di questo libro”. Dal tenore di tale articolo si può quindi dedurre che, se il mandato è con rappresentanza, il mandatario può “spendere” il nome del mandante, ovvero rivelare che sta concludendo il negozio non per sé, ma in nome di qualcun altro, indicando peraltro espressamente di chi si tratta. La conseguenza – anche qui senza entrare nei dettagli – è che si instaurerà un rapporto giuridico non tra il mandatario e il terzo, ma tra il mandante e il terzo con cui viene stipulato il negozio giuridico.

Il successivo articolo 1705 parla, per contro, del mandato senza rappresentanza affermando: “Il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato”. Il secondo comma aggiunge, facendo salve determinate circostanze, che “I terzi non hanno alcun rapporto col mandante”.

È qui chiaro, dunque, che nel mandato con rappresentanza il mandante è sempre noto, mentre nel mandato senza rappresentanza non deve esserlo necessariamente, anzi, qualora lo fosse, tale circostanza sarebbe giuridicamente irrilevante (facendo salvo naturalmente quanto disposto dal secondo comma della relativa disposizione codicistica).

Ed è quest’ultimo concetto che va traslato in inglese.

3. Le differenze tra il sistema italiano e quello di common law

Come ci indica De Franchis nel suo dizionario giuridico (F. De Franchis, Dizionario giuridico italiano-inglese, Giuffrè editore, 1996, pag. 957) la “common law non conosce il contratto di mandato: essa ricorre all’analogo dell’agency, peraltro priva di corrispondenza esatta nella civil law”.

Ne consegue che la traduzione non può che essere – come spesso accade – il frutto di un’approssimazione, ma che a livello pratico, e tenendo a mente le peculiarità del mandato nella sua duplice forma, pare quantomeno calzante. A questo punto, infatti, fatta luce e aggirato dunque il possibile tranello, l’operazione diventa semplicissima. Dobbiamo solo specificare se il mandante sia “disclosed” o “undisclosed”, ovvero, rispettivamente, rivelato o meno.

Non lo diciamo noi, lo afferma ancora una volta De Franchis qualche pagina dopo, ribadendo, in relazione al Mandato con rappresentanza, “Non vi ha equivalenza esatta, ma grosso modo potrebbe definirsi come agency with disclosed principal”, mentre il Mandato senza rappresentanza è definito tout court come “Grosso modo, undisclosed agency”.

4. Mandato con e senza rappresentanza nel Regno Unito, negli Stati Uniti e nell’Unione Europea

Sebbene in altri nostri articoli aventi ad oggetto altri istituti vi sia un approfondimento che va ad analizzare le differenze tra le relative figure nel Regno Unito e negli Stati Uniti, per quanto riguarda la Disclosed/Undisclosed Agency abbiamo ritenuto di non effettuare una siffatta distinzione. Ciò è dovuto al fatto che le figure presentano molte similitudini tra loro e che le differenze, non incidendo in particolare sulla rappresentanza, sarebbero prive di rilevanza ai fini del presente articolo.

Si segnala – a livello linguistico soltanto – che nell’ambito dell’Unione Europea si è parlato in relazione al mandato con rappresentanza sia di “Disclosed Agency” (si veda, per esempio, la fine del comma 1 dell’Articolo 4 della Decisione (UE) 2019/137 della Banca Centrale Europea) che di “Agent with representation” (si vedano le Conclusioni dell’avvocato generale Tesauro del 13 dicembre 1991 nella Causa C-323/90). Quest’ultima espressione ci è parsa un tentativo di avvicinamento tra common law e civil law attraverso la “letteralizzazione” della traduzione. Non condividiamo la scelta, ma per motivi di esaustività ci è parso corretto segnalarlo.

5. Conclusioni

Riteniamo pertanto che occorra andare oltre la letteralità, sia evitando di tradurre mandato con/senza rappresentanza con un “mandate with/without representation” sia, per contro, evitando di tradurre necessariamente Agency come agenzia.

Possiamo tradurre mandante/mandato con rappresentanza come Agent/Agency with disclosed principal e mandante/mandato senza rappresentanza come undisclosed agent/agency, dando dunque una risposta univoca per il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Unione Europea.

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