Cos’è la messa alla prova e quando conviene richiederla

In questo articolo esploreremo tutti gli aspetti legati alla messa alla prova: i requisiti necessari, il procedimento, i vantaggi e le situazioni in cui rappresenta una scelta conveniente.

1. Cos’è la messa alla prova

La sospensione del processo con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo penale con cui, in presenza di determinati presupposti che vedremo in questo articolo, si può ottenere una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, nei casi in cui il periodo di prova si concluda con esito positivo.

Se hai bisogno di una consulenza perché sei sottoposto ad un procedimento penale oppure su altri aspetti inerenti alla messa alla prova, puoi contattarci qui, siamo a tua disposizione.

Con la sospensione del procedimento, l’imputato, invece di affrontare il processo penale, viene affidato all’Ufficio di esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede, come attività obbligatoria e gratuita, l’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso istituzioni pubbliche, enti e organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Chi è accusato di un reato, alle condizioni che vedremo, può quindi rinunciare a difendersi nel processo – che non si terrà affatto, perché il giudice penale svolgerà solo un ruolo di controllore della adeguata redazione e del corretto svolgimento del programma di trattamento – e acconsentire a svolgere determinate attività in favore della comunità e della vittima del reato, ottenendo in cambio l’estinzione del reato.

2. I requisiti oggettivi

La messa alla prova può essere concessa quando l’imputato è accusato di un reato punito con la pena pecuniaria, con la pena detentiva fino a quattro anni oppure di un reato che rientra fra quelli previsti dall’art. 550 comma 2 c.p.p. di competenza del Tribunale monocratico con citazione diretta a giudizio.

Quest’ultima precisazione serve a consentire la sospensione del processo con messa alla prova anche per reati puniti più gravemente di quattro anni, che tuttavia non sono considerati particolarmente allarmanti, come ad esempio l’esercizio abusivo di una professione, la truffa anche ai danni dell’assicurazione, l’appropriazione indebita.

La richiesta, cui va allegata la proposta di trattamento o anche solo la richiesta di elaborazione del programma già inviata all’Ufficio di Esecuzione penale esterna, deve essere formulata dall’imputato, oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di un avvocato munito di procura speciale, con firma autenticata  – da un notaio o dal difensore: questo perché si vuole assicurare che ci sia consapevolezza dell’impegno in termini di tempo ed attività che la messa alla prova può comportare e che, chiedendola, si rinuncia al processo ed all’accertamento della propria responsabilità penale.

3. I requisiti soggettivi

È necessario che chi richiede la sospensione del processo con messa alla prova:
i) non sia stato dichiarato delinquente o contravventore abituale, professionale o per tendenza;
ii) non abbia già usufruito della sospensione anche se poi gli sia stata revocata la messa alla prova: l’unico caso in cui la messa alla prova può essere concessa più di una volta è quando il nuovo reato per cui si procede sia stato commesso prima della prima sospensione.

4. Il procedimento

In pratica, alla prima udienza del processo che lo riguarda, l’imputato dovrà chiedere, personalmente o tramite il proprio avvocato esplicitamente autorizzato, di sospendere il processo ed essere messo alla prova, dichiarandosi disponibile a rispettare il programma di trattamento già definito o comunque richiesto e a svolgere delle ore di lavoro socialmente utile.

Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti spaziano tra queste categorie di attività:
– sociali e sociosanitarie, come assistenza a malati o minori;
– protezione civile;
– patrimonio ambientale: prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali;
– specifiche competenze e professionalità dell’imputato.

La dichiarazione di disponibilità dell’Ente presso cui verranno svolti i lavori di pubblica utilità deve essere allegata al programma di trattamento: è quindi importante che l’imputato si attivi per tempo, anche tramite il proprio difensore, per ottenerla.

Oltre al lavoro di pubblica utilità, il programma specificherà che l’imputato dovrà svolgere attività riparative, volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno causato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato. Tale attività di mediazione può consistere in un percorso di incontri davanti ad un conciliatore individuato dal Giudice o dai servizi sociali o genericamente in attività mirate a ricucire lo strappo che si è creato tra l’autore del reato e la vittima.

Se il giudice ritiene che vi siano rischi di reiterazione del reato, il programma può prevedere l’osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell’imputato e relativi ai rapporti con l’ufficio di esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche: si potranno, ad esempio, prevedere controlli sanitari o psicologici, il divieto di allontanarsi dalla provincia di residenza o di frequentare persone vicine ad ambienti criminali.

Il programma di trattamento viene elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell’interessato o del suo difensore e predisposto in base alle specifiche caratteristiche, lavorative e familiari, della persona imputata.

Quanto alla durata del trattamento, il processo può essere sospeso per un periodo di massimo due anni.

Decorso il periodo di sospensione del processo con messa alla prova, l’ufficio esecuzione penale esterna deve elaborare una relazione circa il buon esito o meno della prova.

In caso di relazione positiva e, quindi, di esito positivo del periodo di messa alla prova, il giudice dichiara estinto il reato con sentenza.

In caso di esito negativo della stessa, invece, dispone, con ordinanza, che il processo riprenda il suo corso, previa revoca della messa alla prova.

La revoca della messa alla prova può aversi in questi casi, che sono indicativi del venire meno dell’imputato agli impegni assunti:
i) grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni imposte;
ii) rifiuto della prestazione del lavoro di pubblica utilità;
iii) commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede.

5. Quando è una scelta conveniente

Come abbiamo visto, la sospensione del processo con messa alla prova consente di ottenere l’estinzione del reato – e quindi una sentenza di proscioglimento – senza affrontare il processo.

È quindi sicuramente una scelta conveniente quando:

a – non ci sono i presupposti per una assoluzione o un proscioglimento, cioè le indagini sono state regolarmente svolte e l’accusa è fondata: di regola, per esserne sicuri è certamente consigliabile affidarsi al parere di un avvocato (se hai bisogno di una consulenza, puoi contattarci qui, siamo a tua disposizione);

b – non si può ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, perché si teme una condanna superiore ai due anni di reclusione o perché se ne è già beneficiato;

c – non si vuole, per quanto incensurati, sfruttare la sospensione condizionale, perché ad esempio si teme di riportare nuove condanne in futuro.

D’altra parte, occorre sempre considerare che anche la messa alla prova può rivelarsi un impegno gravoso, ed è per questo importante essere sicuri di essere in grado di rispettare gli impegni assunti.

6. Conclusioni

La sospensione del processo con messa alla prova è una modalità alternativa di definizione del processo penale per reati di lieve entità con cui, in caso di esito positivo, si può ottenere una pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato.

Comporta lo svolgimento di attività lavorativa in favore della comunità, oltre al risarcimento del danno causato e ad altre eventuali attività riparatorie, secondo quanto previsto dal programma di trattamento che deve essere approvato dal giudice.

Soprattutto nei casi in cui non si possa (o non si voglia) usufruire della sospensione condizionale della pena, può costituire una soluzione per evitare il processo penale e ottenere comunque una sentenza di proscioglimento.

Se hai bisogno di altri chiarimenti o vuoi un consiglio perché sei sottoposto ad un procedimento penale e sei interessato a chiedere la messa alla prova, puoi contattarci qui, siamo a tua disposizione.

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