Cos’è l’affidamento esclusivo e come chiederlo al Tribunale di Padova

In questa guida ti spieghiamo come fare per chiedere l’affidamento esclusivo dei figli minori, se è competente il Tribunale di Padova.

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Avv. Elvira Supino
elvira.supino@gmail.com 

1. Cos’è l’affidamento esclusivo

Quando una coppia si separa o divorzia e ci sono figli minorenni, il giudice, in questo caso, il Tribunale di Padova decide come organizzare la loro vita; questo sia in caso di figli legittimi (cioè nati dal matrimonio) che di figli naturali (da genitori non sposati).

La regola generale in Italia è l’affidamento condiviso, cioè entrambi i genitori partecipano alle decisioni importanti (scuola, salute, educazione). L’affidamento condiviso si basa sul principio di bigenitorialià, per il quale il bambino ha il diritto di mantenere un rapporto stabile e paritetico con entrambi i genitori.

L’affidamento esclusivo è invece una soluzione eccezionale: il figlio viene affidato prevalentemente a un solo genitore, che gestisce la vita quotidiana del minore ed esercita, in via prevalente, la responsabilità genitoriale diventando unico responsabile del benessere del minore, sia dal punto di vista fisico che emotivo. 

Questo comporta di conseguenza l’esclusione dell’altro genitore dalla gestione delle decisioni quotidiane inerenti il minore, che mantiene alcuni diritti (come quello di visita e di partecipazione alle decisioni rilevanti), ma con un ruolo estremamente più limitato.

La legge non fa differenze tra madre e padre: nella pratica, spesso viene scelto il genitore che si è occupato di più del figlio in passato e che quindi garantisce maggiore stabilità e continuità.

Ogni decisione è adottata caso per caso: se il padre risulta più idoneo, l’affidamento può andare a lui.

In ogni caso, conta sempre e solo una cosa: l’interesse e il benessere del bambino.

2. Quando il giudice decide per l’affidamento esclusivo

Il regime di affidamento esclusivo trova applicazione quando il giudice valuta che l’affidamento condiviso non costituisca una soluzione idonea a garantire l’interesse superiore del minore, con particolare riguardo alla tutela del suo benessere psicofisico.

Il giudice terrà conto dell’interesse del bambino ma anche della sua volontà, nel caso in cui abbia un’età sufficiente per esprimere con consapevolezza la propria opinione.

Non esistono norme specifiche che prevedono quando debba essere applicato l’affidamento esclusivo, quindi si può soltanto ricavare una breve casistica delle situazioni che giustificano l’affidamento esclusivo sulla scorta delle decisioni dei giudici che nel corso degli anni hanno formato dei precedenti giurisprudenziali.

Il giudice sceglie l’affidamento esclusivo, in generale, se ritiene che quello condiviso farebbe male al minore, in particolare in presenza di situazioni molto gravi come ad esempio:

  • un genitore è violento, pericoloso o gravemente inaffidabile;
  • un genitore non è in grado di educare o prendersi cura del figlio;
  • un genitore manifesta totale disinteresse verso il figlio;
  • uno dei genitori ostacola il rapporto del figlio con l’altro;
  • il minore, se abbastanza grande, rifiuta motivatamente il rapporto con un genitore;

L’affidamento esclusivo può essere richiesto anche:

  • per mancato mantenimento;
  • nel caso in cui uno dei genitori facesse uso di sostanze stupefacenti o fosse riconosciuto come incapace di intendere e di volere;
  • nel caso di carattere aggressivo o di strumentalizzazione del figlio che viene messo contro l’altro genitore;
  • nel caso di sparizione dalla vita del figlio o di assenza nel momento in cui è avvenuta la separazione, quando avrebbe potuto rivendicare il suo diritto all’affidamento condiviso.

Al contrario, non basta per ottenere l’affidamento esclusivo:

  • che un genitore abbia una relazione omosessuale;
  • che professi una religione diversa;
  • che viva lontano;
  • che si appoggi spesso ai nonni;
  • che ci sia conflitto tra i genitori;
  • che sia accusato di reato ma non condannato.

Allo stesso tempo, il genitore al quale il minore viene affidato deve essere in grado di garantirgli un adeguato sviluppo psico-fisico e di permettergli di vivere in un ambiente sano, nel quale vengano soddisfatte tutte le sue necessità, materiali e affettive.

L’affidamento esclusivo può essere deciso:

  • subito, all’inizio della separazione;
  • in seguito, se l’affidamento condiviso non funziona più, revocando quindi un affidamento condiviso stabilito in precedenza.

3. Come chiedere l’affido esclusivo dei figli

Per chiedere l’affidamento esclusivo di un figlio è necessario presentare domanda al Tribunale di Padova.

La richiesta di affidamento esclusivo deve essere motivata e fondata su elementi reali.

Nel caso in cui uno dei due genitori facesse richiesta per motivi di ricatto o legati a una vendetta personale, il giudice infatti potrà:

  • ritenere la richiesta manifestamente infondata;
  • scegliere di estromettere il genitore in questione dall’affidamento e affidare il minore a quello che non ha effettuato la richiesta;
  • condannarlo al risarcimento del danno perché ha agito in mala fede o con colpa grave.

Il Tribunale di Padova accoglierà la domanda di affidamento esclusivo dopo un’attenta valutazione che avrà lo scopo di garantire unicamente l’interesse del minore. 

A tal proposito, nelle motivazioni del giudice devono essere indicati per legge:

  • sia i motivi per i quali un genitore è stato considerato idoneo all’affidamento;
  • sia le ragioni per le quali l’altro genitore è stato designato come incapace di potersi occupare del figlio: si parla in questo caso di “motivazione in negativo”.

Alla richiesta devono essere allegate tutte le prove utili ad ottenere l’affidamento esclusivo, come ad esempio:

  • relazioni dei servizi sociali che documentano la situazione familiare e le dinamiche tra i genitori e tra i genitori e il minore, evidenziando eventuali conflitti familiari, negligenza o disinteresse di uno dei genitori;
  • certificati medici o psicologici;
  • denunce o condanne che dimostrano l’inadeguatezza del genitore a garantire il benessere del minore;
  • testimonianze di insegnanti o familiari;
  • prove di assenza, disinteresse o mancato mantenimento;
  • dichiarazioni dei redditi che dimostrano la capacità del genitore che vuole l’affidamento a mantenere i figli.

I tempi della causa in media vanno dai 6 ai 18 mesi, di più se il caso è complesso.

È possibile accelerare i tempi avviando la procedura con l’assistenza di un avvocato, predisponendo documentazione completa e dettagliata e dimostrando situazioni di urgenza.

Il Tribunale di Padova può adottare provvedimenti urgenti e provvisori per tutelare subito il minore, come succede spesso ad esempio quando c’è il rischio di sottrazione del figlio e si prevede il divieto di espatrio del minore.

In ogni caso, il provvedimento del giudice non è definitivo, perché può essere sempre modificato se interviene un cambiamento significativo delle circostanze che giustifichi una revisione dell’affidamento (ad esempio, un miglioramento delle capacità genitoriali dell’altro genitore, o una richiesta motivata di modifica).

4. Conseguenze dell’affidamento esclusivo

Il genitore affidatario organizza la quotidianità del figlio, prendendo in maniera del tutto autonoma le decisioni che riguardano la vita di ogni giorno (ad esempio il consenso a trattamenti sanitari ordinari o autorizzare il figlio a giocare a casa di amici).

Nonostante le interpretazioni diffuse sulla questione, l’affido esclusivo non comporta la fine della responsabilità genitoriale per il genitore non affidatario, ma solo una sua limitazione, in quanto:

  • il genitore non affidatario dovrà continuare a vigilare sulle decisioni relative all’istruzione o alla salute del figlio;
  • avrà anche il diritto di potersi rivolgere al Giudice nel caso in cui ritenesse che le decisioni prese dal genitore affidatario siano contrarie all’interesse del minore.

Il minore deve continuare a ricevere cura, educazione e istruzione da tutti e due i genitori: le decisioni di maggiore interesse per la vita del figlio devono pertanto essere prese di comune accordo da entrambi i coniugi, anche nel caso di affidamento esclusivo.

L’altro genitore non viene “cancellato”, ma mantiene la responsabilità genitoriale, ha diritto di visita (per quanto i suoi tempi e modalità siano regolati dal giudice) e partecipa alle decisioni importanti (su scuola e salute), salvo casi eccezionali.

Il giudice può anche scegliere di limitare o azzerare il diritto di visita del genitore non affidatario, nel caso in cui si fosse di fronte a una delle situazioni seguenti:

  • il genitore sia tossicodipendente o soffra di alcolismo;
  • il genitore sia violento;
  • in presenza di patologie invalidanti, si può disporre che gli incontri con il figlio avvengano in presenza di altri familiari.

In generale, il giudice ha il potere di ridurre il tempo che il genitore non affidatario può trascorrere con il figlio, stabilire il luogo nel quale si debbano svolgere gli incontri fra i due, o anche fare in modo che tali incontri si svolgano solo in presenza di terzi, come per esempio di fronte a un assistente sociale).

5. L’affidamento super-esclusivo

L’affidamento super esclusivo (o cd. rafforzato) è una forma dell’affidamento esclusivo che presenta vincoli ancora maggiori e minori aperture verso il genitore non affidatario.

In questa ipotesi, un solo genitore è autorizzato a prendere in totale autonomia anche le decisioni di maggiore interesse per il minore.

Questa misura viene adottata in casi gravissimi, ovvero quando il genitore non affidatario è completamente inadeguato o addirittura pericoloso, ha violato gravemente i doveri genitoriali o è del tutto assente e disinteressato.

6. In sintesi

In conclusione: mentre la regola è quella dell’affidamento condiviso, l’affidamento esclusivo e l’affidamento super esclusivo sono misure eccezionali che il giudice può adottare per tutelare l’interesse superiore del minore.

L’affidamento esclusivo può essere richiesto quando vi siano circostanze specifiche che giustifichino la decisione di affidare il minore a un solo genitore.

È, tuttavia, essenziale che tali richieste siano adeguatamente motivate e sorrette da prove concrete, affinché il giudice possa valutare pienamente la situazione e adottare una decisione che rispecchi effettivamente l’interesse del minore.

7. Hai bisogno di aiuto?

Se hai bisogno di assistenza per una delle richieste qui descritte da avanzare al Tribunale di Padova, non esitare a contattare la nostra esperta, di cui trovi i contatti qui di seguito.

Avv. Elvira Supino
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