Se devi richiedere la trascrizione di una sentenza di divorzio estera al Comune di Torino, devi leggere questo articolo. Sappi che puoi trascriverla solo se si tratta di un divorzio riguardante persone il cui atto di matrimonio è presente nei registri del Comune di Torino.
Affinché un sentenza di divorzio estera venga trascritta in Italia, è necessario che rispetti alcuni requisiti.
I requisiti cui si fa riferimento sono elencati nell’art. 64 della Legge 218/1995:
“La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.”
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La sentenza di divorzio emessa all’estero tra due persone, di cui almeno una delle due possiede la cittadinanza italiana, per essere valida in Italia deve essere trascritta nei registri di Stato Civile.
La trascrizione della sentenza estera ha come scopo principale quello di rendere pubblica la notizia dello scioglimento o della cessazione del vincolo coniugale, che può avere vari effetti, sia in tema di successione sia per consentire uno o entrambi gli ex coniugi di contrarre nuovo matrimonio.
L’istanza di trascrizione può essere trasmessa:
– tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza. Quest’ultimo provvederà direttamente a darne notizia al/ai Comune/i italiano/i di residenza di uno o entrambi gli ex coniugi;
– direttamente dalla persona interessata o da un terzo delegato da entrambi gli ex coniugi.
Ai fini della richiesta di trascrizione, presso il Comune di Torino, è necessario presentare:
– copia del documento di identità in corso di validità degli ex coniugi;
– istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa personalmente dagli interessati) attraverso la quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
– l’originale o la copia conforme della sentenza straniera accompagnata dall’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, dalla legalizzazione o apostillazione e dalla traduzione in italiano giurata in Tribunale (per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja la legalizzazione deve essere sostituita dal timbro Apostille).
Ti elenchiamo alcune esenzioni, per cui la legalizzazione o apostille delle firme non è occorre:
– in base alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, per gli atti e documenti pubblici prodotti e da far valere tra gli Stati aderenti, cioè Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia;
– per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 e da far valere negli stati aderenti alla medesima Convenzione, cioè Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna;
– ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, per gli atti e documenti pubblici italiani, e le rispettive copie autentiche, da far valere negli Stati membri dell’Unione Europea, e riguardanti divorzio (separazione personale o annullamento del matrimonio), lo scioglimento di un’unione registrata (la separazione legale o l’annullamento di un’unione registrata).
Se la sentenza è stata emessa in un paese UE, l’Autorità competente dello Stato Membro interessato deve rilasciare (dietro richiesta anche solo di uno degli ex coniugi) un certificato utilizzando il modello standard previsto dal Regolamento (UE) 2019/1111, che non necessita di traduzione né di legalizzazione.
L’Ufficio incaricato è l’Ufficio Matrimoni e Divorzi Esteri del Comune di Torino (scala a sinistra, primo piano con accesso per i disabili in via Corso Giulio Cesare, 22), che è aperto dal lunedì al giovedì, dalle ore 08:15 alle 15:00, il venerdì dalle ore 08:15 alle 13:50.
L’Ufficio riceve previo appuntamento da richiedere scrivendo una email a matrimonidivorziesteri@comune.torino.it o una PEC a stato.civile@cert.comune.torino.it.
Se vuoi ricevere informazioni puoi chiamare dal lunedì al giovedì, dalle 13:30 alle 15:30 ai numeri 01101125018 – 01101125027 – 01101125087 – 01101125336.
Per avanzare questo tipo di richiesta non sono previsti costi. Se la richiesta è avanzata direttamente in Ufficio, la trascrizione è a vista. Mentre, per le richieste trasmesse dall’autorità diplomatica o consolare italiana presente nel Paese estero dove è stata pronunciata la sentenza di divorzio, ci vorranno alcuni giorni e, in questo caso, sarà il funzionario a dirti quando ripassare.
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