Trascrizione di sentenza di divorzio estera in Italia

Devi far trascrivere in Italia una sentenza di divorzio emessa in un Paese estero che riguardi il matrimonio tra due cittadini italiani oppure il matrimonio che un cittadino straniero ha contratto con un cittadino italiano? Questa guida ti fornirà tutte le informazioni utili sull’argomento.

Offriremo una panoramica sulla trascrizione delle sentenze di divorzio in Italia, spiegando quali formalità (come procedure di legalizzazione e traduzione) siano necessarie per il riconoscimento e quali requisiti legali debbano essere soddisfatti dalla sentenza. Analizzeremo inoltre le particolarità relative alle sentenze emesse in un altro Stato membro dell’Unione Europea, a quali autorità rivolgersi, i criteri per stabilire il Comune competente e le implicazioni derivanti dall’adozione, da parte del Comune, della piattaforma ANSC (Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile).

1. Che cos’è e a cosa serve la trascrizione di una sentenza di divorzio

La trascrizione è il procedimento che consente l’inserimento di un atto formato all’estero nei registri di Stato Civile italiani. Questa procedura è fondamentale poiché l’esecuzione della trascrizione produce importanti effetti legali, tra cui il riconoscimento dello stato civile aggiornato e dei relativi diritti nel nostro Paese.

Una sentenza di divorzio estera che riguardi un cittadino italiano non è immediatamente efficace in Italia. Affinché lo diventi, deve essere inserita nei registri di Stato Civile mediante trascrizione.

Affinché la trascrizione possa avvenire, la sentenza deve soddisfare due tipologie di requisiti:

  • Requisiti formali: atti a riconoscere la qualità di documento pubblico della sentenza straniera.
  • Requisiti legali: atti a certificare la compatibilità della sentenza con le norme italiane di diritto internazionale privato.

2. I requisiti formali da soddisfare per il riconoscimento della sentenza

Poiché la sentenza oggetto di trascrizione è un documento estero, è necessario attestare che si tratti effettivamente di un documento pubblico. Questo richiede che la sentenza, salvo esenzioni, sia dapprima soggetta a procedure di legalizzazione e poi tradotta in italiano, se non rilasciata originariamente in italiano o in un formato plurilingue che comprenda anche l’italiano.

La procedura di legalizzazione alla quale ricorrere per il riconoscimento dipende dal Paese nel quale essa sentenza è stata emessa. Bisogna ricorrere:

  • all’apostille, se la sentenza è stata emessa in un Paese nel quale è in vigore la Convenzione dell’Aja;
  • alla legalizzazione consolare,  se la sentenza è stata emessa in un Paese nel quale la Convenzione dell’Aja non è in vigore (questo processo richiede una prima legalizzazione nazionale presso un ente competente del Paese di rilascio e una seconda legalizzazione presso il Consolato italiano competente per il Paese di rilascio).

Se è necessario tradurre la sentenza, prima di effettuare la traduzione è importante verificare se il documento deve essere sottoposto a una procedura di legalizzazione. Qualora sia necessario ricorrere a una procedura di legalizzazione, la traduzione andrà effettuata solo al completamento della procedura di legalizzazione.

Qualora la procedura di legalizzazione alla quale ricorrere sia la legalizzazione consolare, è necessario verificare con il Consolato italiano competente alla sua esecuzione se la sentenza deve essere presentata già tradotta in italiano oppure se la traduzione deve essere effettuata o legalizzata/vistata dal Consolato contestualmente alla presentazione del documento.

Se la traduzione è necessaria e non deve essere effettuata come parte della procedura di legalizzazione, il nostro consiglio è quello di eseguire la traduzione in italiano direttamente in Italia eseguendo una traduzione giurata,  ossia una traduzione il cui contenuto sia giurato presso un Tribunale italiano oppure dinanzi a un Giudice di Pace o un Notaio italiani.

Le principali esenzioni dalle procedure di legalizzazione per sentenze di divorzio estere sono quelle ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 (che esenta da legalizzazione e apostille, tra gli altri, tutti i documenti rilasciati da un’autorità o da un funzionario dipendenti da un’autorità giudiziaria di una delle parti contraenti e destinati a un’altra delle parti contraenti), il Regolamento (CE) 2201/2003 e il Regolamento (UE) 2019/1111 (che esentano da legalizzazione e apostille le sentenze di divorzio rilasciate da Paesi UE da utilizzarsi in altri Paesi UE).

3. I requisiti legali che una sentenza di divorzio non UE deve soddisfare per il suo riconoscimento in Italia

Se da un lato abbiamo i requisiti formali che consentono il riconoscimento della sentenza in quanto documento pubblico, dall’altro abbiamo i requisiti legali che devono essere soddisfatti per permettere di procedere con la trascrizione.

I requisiti legali riguardano il contenuto della sentenza e le modalità che hanno portato al suo pronunciamento.

La legge attualmente in vigore in Italia che riguarda il riconoscimento delle sentenze nell’ambito del diritto privato è la legge n. 218 del 31 maggio 1995, ossia la “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.”

Il processo di riconoscimento è automatico, ma l’ufficiale di Stato Civile ha il compito di verificare la sussistenza di determinati presupposti legali definiti dagli articoli 64, 65 e 66.

L’ufficiale verifica in primo luogo che la sentenza sia stata emessa da un giudice competente secondo i principi italiani e che non contrasti con l’ordine pubblico. Inoltre, deve accertarsi che non esistano processi o sentenze italiane precedenti sullo stesso oggetto.

La prova del rispetto di questi criteri avviene solitamente in tre modi:

  1. Dall’analisi diretta della sentenza: si verifica la competenza del giudice (art. 65), il passaggio in giudicato (la definitività) e il rispetto dei diritti di difesa (notifiche e regolare costituzione delle parti).
  2. Tramite documentazione integrativa: se il testo della sentenza non è sufficientemente chiaro su notifiche, contumacia o definitività, l’ufficiale può richiedere documenti aggiuntivi.
  3. Tramite autocertificazione: per escludere la presenza di altre sentenze o processi pendenti in Italia, l’interessato può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Se il provvedimento non nasce da una lite tra le parti ma da un procedimento di volontaria giurisdizione (assistenza del giudice in fattispecie non contenziose), si applica l’art. 66. Anche in questo caso, restano imprescindibili tre pilastri: la competenza dell’autorità straniera, la garanzia del diritto di difesa e la compatibilità con l’ordine pubblico italiano.

4. Trascrizione di una sentenza di divorzio UE

Qualora la sentenza oggetto di trascrizione sia definitiva e sia stata emessa in un altro Paese dell’Unione Europea, le procedure per la trascrizione sono regolamentate dal Regolamento (CE) 2201/2003 e dal Regolamento (UE) 2019/1111.

Di fatto, il Regolamento (UE) 2019/1111 ha abrogato il Regolamento (CE) 2201/2003, ma quest’ultimo continua ad applicarsi a tutte le sentenze il cui iter giudiziario sia iniziato entro il 31 luglio 2022.

Questo significa che, per stabilire quale Regolamento sia applicabile, non bisogna guardare alla data in cui è stata emessa la sentenza, ma alla data di avvio dell’iter giudiziario. Se l’iter giudiziario è iniziato:

  • entro il 31 luglio 2022, la trascrizione è regolamentata dal Regolamento (CE) 2201/2003;
  • dopo il 31 luglio 2022, la trascrizione è regolamentata dal Regolamento (UE) 2019/1111.

Una sentenza di divorzio che sia definitiva e non entri in contrasto con il Regolamento europeo applicabile in base alla data di avvio dell’iter giudiziario verrà trascritta. In entrambi i casi, il Regolamento applicabile prevede che la sentenza di divorzio debba essere accompagnata dall’apposito certificato previsto: l’allegato I per il Regolamento (CE) 2201/2003 e l’allegato II per il Regolamento (UE) 2019/1111.

Il certificato viene rilasciato nella stessa lingua nella quale è rilasciata la sentenza, ma la parte interessata può richiedere che venga rilasciato in una lingua differente. L’autorità che rilascia il certificato non è obbligata a rilasciarlo in una lingua alternativa.

Sia la sentenza che il certificato devono essere tradotti, se richiesto dall’autorità destinataria, ma sono esenti da formalità di legalizzazione ai sensi del Regolamento di riferimento. L’assenza della copia integrale della sentenza e/o del certificato o di una traduzione di uno o entrambi i documenti potrebbe non compromettere l’esecuzione della trascrizione, ma questo va valutato con l’autorità destinataria.

La scelta fortemente consigliata è quella di presentare comunque sia la copia integrale della sentenza che il certificato debitamente tradotti in italiano.

5. Le autorità alle quali rivolgersi per la trascrizione della sentenza di divorzio

La procedura di trascrizione della sentenza di divorzio può essere avviata rivolgendosi al Consolato italiano competente per il Paese Estero nel quale la sentenza da trascrivere è stata emessa oppure rivolgendosi direttamente al Comune italiano nel quale la trascrizione della sentenza deve avvenire.

Nel caso in cui la richiesta venisse presentata attraverso il Consolato italiano competente, sarà il Consolato a inviare la documentazione al Comune.

La richiesta può essere presentata da un’autorità competente oppure da una parte interessata dalla sentenza.

La parte interessata può presentare la richiesta di trascrizione anche tramite un terzo debitamente delegato.

6. Come stabilire il Comune di competenza per l’esecuzione della trascrizione della sentenza di divorzio estera

Prima di avviare un procedimento di trascrizione per una sentenza di divorzio estera, è necessario stabilire quale Comune italiano sia effettivamente competente per la trascrizione.

Un Comune italiano è competente per la trascrizione della sentenza di divorzio se è verificata una delle due seguenti condizioni:

  • è il Comune italiano nel quale è stato celebrato il relativo matrimonio;
  • è un Comune italiano nel quale è stato trascritto l’atto di matrimonio, se questo è stato celebrato all’estero.

7. Implicazioni derivanti dal fatto che il Comune competente sia o meno in ANSC quando avviene la trascrizione

Se il Comune competente per la trascrizione della sentenza non è ancora subentrato in ANSC (Archivio Nazionale Informatizzato dei Registri dello Stato Civile) nel momento in cui la trascrizione deve essere eseguita, la trascrizione della sentenza di divorzio avverrà nel registro degli atti di matrimonio cartaceo del Comune. Quando il Comune successivamente subentrerà in ANSC, la trascrizione della sentenza non verrà digitalizzata. La trascrizione della sentenza risulterà, dunque, immediatamente disponibile solamente presso il Comune di avvenuta trascrizione.

Se il Comune competente per la trascrizione, invece, è già subentrato in ANSC nel momento in cui la trascrizione deve essere eseguita, la trascrizione della sentenza avverrà direttamente nell’archivio digitale nazionale e risulterà accessibile a tutti i Comuni che siano subentrati nella piattaforma.

8. Conclusioni

Sai già di non poterti occupare della domanda di trascrizione della sentenza di divorzio estera presso un Comune italiano? Possiamo farlo noi per te! 

Contattaci e saremo lieti di richiedere la trascrizione della sentenza di divorzio per te.

Possiamo occuparci anche della traduzione giurata in italiano della sentenza di divorzio e di eventuale documentazione aggiuntiva, se necessaria.

Inoltre, possiamo svolgere per te anche qualsiasi altra pratica presso i Comuni italiani, come la richiesta di certificati, estratti e copie integrali, annotazioni e correzioni di atti di Stato Civile, nonché pubblicazioni di matrimonio e richieste di costituzione di unioni civili tramite delega.

Nel caso in cui i documenti da richiedere vadano presentati in un Paese Estero, possiamo occuparci anche della loro legalizzazione o apostillazione presso la Prefettura territorialmente competente per il Comune di rilascio e/o della loro traduzione ufficiale.

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