Attraverso questo articolo potrai scoprire come richiedere la trascrizione di una sentenza di divorzio estera in Italia!
Se devi avanzare questo tipo di richiesta in una città in particolare, il nostro blog contiene moltissimi articoli su questo argomento. Quindi, consulta il nostro motore di ricerca!
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La sentenza di divorzio pronunciata all’estero tra due persone, di cui almeno una goda della cittadinanza italiana, per essere valida in Italia deve essere trascritta nei registri di Stato Civile.
Trascrivere una sentenza di divorzio estero è un atto di notevole importanza in quanto, rendendo pubblica la notizia dello scioglimento o della cessazione del vincolo coniugale, si potrebbero verificare vari effetti, sia in tema di successione sia per consentire uno o entrambi gli ex coniugi di contrarre nuovo matrimonio.
Inoltre, affinché un sentenza di divorzio estera venga trascritta in Italia, è fondamentale che rispetti dei requisiti che sono elencati nell’art. 64 della Legge 218/1995. Ti riportiamo l’articolo completo:
“La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.”
Per avanzare questo tipo di richiesta, le regole possono differenziarsi in base al Comune presso il quale si intende inoltrare l’istanza di trascrizione. Infatti, in alcuni Comuni (ad esempio quello di Napoli) questo tipo di richiesta può essere inoltrata solo attraverso l’autorità consolare italiana presente nel Paese estero dove è stata emanata la sentenza, che si occuperà della trasmissione in Italia affinché si attui la trascrizione nei Registri di Stato Civile del Comune di residenza.
Mentre, altri Comuni accettano la presentazione dell’istanza anche all’Ufficio dedicato del Comune di residenza o iscrizione AIRE degli ex coniugi (anche uno di essi), da chiunque abbia interesse.
In linea generale, ai fini della richiesta di trascrizione di sentenza di divorzio estera in Italia, è necessario presentare:
– copia del documento di identità in corso di validità degli ex coniugi;
– istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa personalmente dagli interessati) attraverso la quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
– l’originale o la copia conforme della sentenza straniera accompagnata dall’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza;
Generalmente, l’atto deve essere legalizzato o apostillato (se non vi è esenzione) e accompagnato dalla traduzione giurata in italiano. Inoltre, vi possono essere alcuni documenti ulteriori che possono variare da Consolato a Consolato. Quindi, noi ti consigliamo di metterti in contatto con l’autorità consolare italiana competente e verificare le regole previste per l’inoltro di tale richiesta.
Ti elenchiamo alcune esenzioni, per cui la legalizzazione o apostille delle firme non è occorrente:
– in base alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, per gli atti e documenti pubblici prodotti e da far valere tra gli Stati aderenti, cioè Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia;
– per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 e da far valere negli stati aderenti alla medesima Convenzione, cioè Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna;
– ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, per gli atti e documenti pubblici italiani, e le rispettive copie autentiche, da far valere negli Stati membri dell’Unione Europea, e riguardanti divorzio (separazione personale o annullamento del matrimonio), lo scioglimento di un’unione registrata (la separazione legale o l’annullamento di un’unione registrata).
Infine, se la sentenza è stata emessa in un Paese Membro dell’UE, l’Autorità competente di tale Paese deve rilasciare (dietro richiesta anche solo di uno degli ex coniugi) un certificato utilizzando il modello standard previsto dal Regolamento (UE) 2019/1111, che non necessita di traduzione né di legalizzazione.
Di regola, questo servizio non prevede costi. Tuttavia, il nostro consiglio è quello di mettersi in contatto con il Comune di competenza per verificare le modalità di richiesta e i relativi costi. Qualora si scelga (e ciò sia consentito dal Comune di competenza) di procedere per via consolare, sarà il Consolato di competenza ad indicare eventualmente i costi.
Come avrai intuito, questa è una guida generale che ha lo scopo di chiarirti le idee su questo argomento. Pertanto, il nostro consiglio è di verificare sul nostro motore di ricerca la presenza della città di tuo interesse e, in caso contrario, metterti in contatto con l’autorità consolare competente per avere informazioni più dettagliate. Non dimenticarti che puoi sempre delegarci e non dovrai muovere un dito!
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