Devi far trascrivere un Atto di Unione Civile Estero al Comune di Nole? Se questo è il tuo problema, allora sei nel posto giusto.
Quella che segue è, infatti, una guida sul procedimento di trascrizione.
Prima di procedere oltre, è importante sottolineare che il contenuto di questa guida si applica anche ai procedimenti di trascrizione di Atti di Matrimonio tra persone dello stesso poiché in Italia la trascrizione di un matrimonio tra persone dello stesso sesso avviene nel registro delle unioni civili e non nel registro degli Atti di Matrimonio.
NOTA BENE!
Se già sai che vuoi affidarci la richiesta di trascrizione di un Atto di Unione Civile Estero presso il Comune di Nole, contattaci!
Prima che la copia dell’Atto di Unione Civile da trascrivere possa essere presentata alle autorità italiane, è necessario verificare se, ai fini del suo riconoscimento, debba essere apostillata o legalizzata. In assenza di esenzioni, la documentazione dovrà dapprima essere apostillata o legalizzata presso le autorità competenti del Paese di origine. Se la copia dell’Atto di Unione Civile da trascrivere è stata rilasciata da un’autorità consolare competente per l’Italia e non sono presenti esenzioni dalla legalizzazione, possiamo fornire assistenza con la legalizzazione nazionale presso una Prefettura italiana di competenza. In ogni caso, l’Atto di Unione Civile, se non rilasciato originariamente in italiano o in un formato che comprenda l’italiano, andrà tradotto in italiano. Possiamo occuparci della traduzione giurata del documento dalla lingua d’origine all’italiano qui in Italia, se necessaria, anche se non vuoi affidarci la procedura di trascrizione.
La trascrizione di un Atto di Unione Civile formato in un Paese Estero è una procedura che permette l’inserimento di quello specifico Atto di Unione Civile nei registri di Stato Civile del Paese nel quale la trascrizione stessa deve avvenire. Questa procedura è particolarmente importante perché l’esecuzione della trascrizione ha delle implicazioni quali il riconoscimento di determinati diritti nel Paese di trascrizione.
La trascrizione dell’Atto di Unione Civile presenta due tipologie di requisiti fondamentali: requisiti correlati ad almeno uno degli intestatari del documento e requisiti correlati al documento stesso che è oggetto della trascrizione.
Almeno uno degli intestatari dell’Atto di Unione Civile deve, infatti, avere la cittadinanza italiana.
L’Atto di Unione Civile da trascrivere, invece, ha il limite inderogabile di non poter essere contrario all’ordine pubblico così come previsto dall’ordinamento italiano. Un Atto di Unione Civile che sia contrario all’ordine pubblico non può essere trascritto. Inoltre, poiché il documento da trascrivere è un documento rilasciato da un Paese Estero, il suo riconoscimento richiede il soddisfacimento di alcuni requisiti formali che vedremo di seguito.
In questo senso, è necessario fare un’importante precisazione, anche circa quanto menzionato nell’introduzione: se l’atto oggetto di trascrizione è un Atto di Matrimonio che abbia come intestatarie persone dello stesso sesso, questo elemento, preso singolarmente, non costituisce elemento di contrarietà all’ordine pubblico che impedisce l’esecuzione della trascrizione. L’ordinamento italiano, infatti, prevede che l’Atto di Matrimonio che abbia come intestatarie persone dello stesso sesso è trascrivibile, posto che non vi siano effettivi elementi di contrarietà all’ordine pubblico, e verrà sì trascritto ma nel registro di Stato Civile per le unioni civili invece che nel registro per gli Atti di Matrimonio. Quanto riportato nei prossimi paragrafi, dunque, si applica anche a questi specifici Atti di Matrimonio che vengono trascritti come unioni civili.
Fatta salva la presenza di esenzioni, il riconoscimento dell’Atto di Unione Civile da parte delle autorità italiane richiede di ricorrere a procedure di legalizzazione (apostille presso l’autorità competente del Paese di rilascio, se si tratta di documenti non consolari rilasciati da un Paese per il quale è in vigore la Convenzione dell’Aja; legalizzazione nazionale presso l’autorità competente del Paese di rilascio seguita da legalizzazione consolare presso il Consolato italiano competente per quel Paese, se si tratta di documenti non consolari rilasciati da un Paese per il quale non è in vigore la Convenzione dell’Aja; legalizzazione nazionale in Italia presso una Prefettura territorialmente competente, se si tratta di documenti consolari rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera competente per l’Italia). Inoltre, a prescindere dalla necessità di ricorrere o meno alle procedure di legalizzazione, se il documento non è stato rilasciato in italiano o in un formato che comprenda anche l’italiano, il documento andrà anche tradotto in italiano. Qualora il documento debba essere soggetto a procedure di legalizzazione, la traduzione andrà effettuata a seguito dell’effettivo completamento della procedura di legalizzazione, fatto salvo il caso in cui la procedura di legalizzazione richiesta sia la legalizzazione consolare poiché in quest’ultimo caso è necessario verificare con il Consolato italiano competente se il documento deve essere presentato già tradotto in italiano oppure se la traduzione deve essere effettuata o legalizzata/vistata dal Consolato contestualmente alla presentazione del documento. Il nostro consiglio, nel caso in cui la traduzione sia necessaria e non vada effettuata come parte della procedura di legalizzazione, è quello di eseguire la traduzione in italiano del documento direttamente in Italia eseguendo una traduzione giurata o asseverata (sono sinonimi), ossia una traduzione il cui contenuto sia giurato o asseverato presso un Tribunale italiano oppure dinanzi a un Giudice di Pace o un Notaio italiani.
Le maggiori esenzioni da legalizzazione e apostille per Atti di Unione Civile Esteri destinati all’Italia sono le seguenti:
– Convenzione Italia-San Marino del 31 marzo 1939 che esenta da legalizzazione e apostille, tra gli altri, i documenti rilasciati dagli ufficiali di Stato Civile di una delle due parti contraenti e destinati all’altra parte contraente (il che include gli Atti di Unione Civile).
– Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 che esenta da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati dei Paesi aderenti da far valere negli Stati aderenti alla medesima Convenzione, cioè Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna, o presso le delegazioni consolari e diplomatiche di uno di quei Paese ovunque nel mondo. La Convenzione di Londra è rilevante se l’Atto di Unione Civile è stato rilasciato da un’autorità consolare.
– Regolamento (UE) 2016/1191 che esenta da legalizzazione e apostille, tra gli altri, atti e documenti pubblici comunitari riguardanti le unioni civili e le rispettive copie autentiche, da far valere negli Stati membri dell’Unione Europea, quando rilasciati da un altro Stato membro dell’Unione Europea oppure da una delegazione consolare o diplomatica di un altro Stato membro.
Prima di avviare un procedimento di trascrizione per un Atto di Unione Civile formato all’Estero presso il Comune di Nole è necessario stabilire se questo Comune è effettivamente competente per la trascrizione di quello specifico Atto di Unione Civile, sulla base dei criteri illustrati di seguito.
La legislazione italiana attualmente vigente stabilisce regole ben precise per stabilire presso quale Comune italiano possa avvenire la trascrizione di un Atto di Unione Civile formato in un Paese Estero. Ciò significa che l’Atto di Unione Civile non potrà essere trascritto in un Comune di propria scelta, se non in circostanze ben specifiche. Infatti, esiste un insieme di criteri gerarchicamente ordinato da seguire in ordine discendente per stabilire dove possa avvenire la trascrizione e si può passare al criterio successivo esclusivamente laddove il criterio precedente abbia dato esito negativo.
La gerarchia è la seguente e si applica a ciascun intestatario italiano:
1) il Comune italiano in cui l’intestatario italiano è attualmente residente oppure intende stabilire residenza. Nel caso in cui l’intestatario non sia ancora residente nel Comune designato, è necessario che avvenga dapprima una richiesta d’iscrizione anagrafica presso quel Comune;
2) se l’intestatario italiano è iscritto all’AIRE, la trascrizione va invece effettuata presso il Comune italiano di iscrizione all’AIRE;
3) il Comune in cui è stato formato o trascritto l’Atto di Nascita dell’intestatario italiano;
4) se l’intestatario italiano è nato in un Paese Estero e attualmente risiede all’Estero, la trascrizione deve essere effettuata nel Comune italiano di nascita o residenza della madre o del padre o dell’avo materno o paterno;
5) la trascrizione può avvenire in un Comune scelto dall’interessato esclusivamente laddove gli altri quattro criteri enunciati in precedenza abbiano dato ciascuno sequenzialmente, dal primo al quarto, esito negativo.
Nel caso in cui entrambi gli intestatari dell’Atto di Unione Civile siano cittadini italiani, il procedimento di trascrizione può essere avviato presso il Comune di Nole se, sulla base dei criteri di cui sopra, questo Comune è competente per almeno uno dei due intestatari.
La trascrizione di un Atto di Unione Civile al Comune di Nole può essere richiesta da chiunque soddisfi i seguenti requisiti:
La richiesta di trascrizione dell’Atto di Unione Civile può avvenire in diverse modalità e qui di seguito illustreremo le principali. In ogni caso, sarà necessario l’Atto di Unione Civile, opportunamente soggetto a procedure di legalizzazione, se necessarie, e tradotto in italiano, se non rilasciato già in italiano o in un formato che comprenda anche l’italiano, con una traduzione il cui contenuto sia stato giurato.
Come parte della presentazione della richiesta, se non presentata tramite Ambasciata o Consolato, potrebbe essere necessario compilare dei moduli. Laddove sia necessario presentare apposita modulistica, la stessa potrebbe essere fornita già allo sportello, per richieste in presenza, o essere disponibile sul sito del Comune di Nole, per richieste a distanza.
Inoltre, la richiesta può essere presentata anche tramite delegati. Il delegato dovrà fornire una delega debitamente compilata e firmata dalla parte interessata, una copia del proprio documento di identità e una copia del documento di identità del delegante. In alcuni casi, la delega dovrà essere specificamente redatta su un modulo specifico fornito dal Comune. Generalmente questi moduli possono essere acquisiti sul sito del Comune.
– Tramite richiesta all’Ambasciata o Consolato italiano competente
In questo caso, saranno le autorità dell’Ambasciata o del Consolato italiano competente per il Paese Estero nel quale è stato originariamente formato l’Atto di Unione Civile a presentare la richiesta, per tramite del richiedente, al Comune di Nole a mezzo PEC allegando tutti i documenti necessari forniti dal richiedente.
– Di persona presso il Comune
Si può avviare la procedura di trascrizione recandosi presso l’ufficio competente del Comune di Nole. In questo caso, sarà cura del richiedente presentare all’ufficio competente tutta la documentazione necessaria in originale.
– Tramite posta e/o corriere
Il Comune di Nole potrebbe accettare di avviare un procedimento di trascrizione anche ricevendo tutta la documentazione necessaria in originale via posta e/o corriere.
Per verificarlo, è necessario contattare preliminarmente l’ufficio competente del Comune.
Generalmente il procedimento di trascrizione in sé effettuato direttamente presso un Comune non prevede costi, ma è bene contattare il Comune di Nole per verificare la presenza di eventuali costi amministrativi per presentare l’istanza.
Qualora, invece, la richiesta di trascrizione venisse presentata rivolgendosi all’Ambasciata o al Consolato italiano competente, potrebbe essere richiesto il pagamento di spese consolari da verificarsi con l’Ambasciata o con il Consolato che presenta l’istanza.
Laddove il Comune di Nole permettesse di avviare l’istanza di trascrizione via posta o corriere, è necessario sopperire alle spese di spedizione per far pervenire al Comune tutta la documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione della trascrizione.
Data la particolarità e la complessità dei procedimenti di trascrizione, non è possibile stabilire tempi certi per la sua esecuzione. Le tempistiche andranno sempre verificate con il Comune di Nole e, anche nel caso in cui vengano fornite, queste potrebbero essere indicative. Qualora il procedimento di trascrizione sia stato avviato tramite l’Ambasciata o il Consolato italiano competente per il Paese di formazione dell’Atto di Unione Civile estero da trascrivere, l’Ambasciata o il Consolato riceverà una notifica via PEC dal Comune di Nole al completamento della trascrizione.
Sai già di non poterti occupare della domanda di trascrizione di un Atto di Unione Civile formato all’Estero al Comune di Nole? Possiamo farlo noi per te!
Contattaci e saremo lieti di richiedere l’esecuzione della trascrizione per te.
Possiamo anche occuparci della traduzione giurata in italiano di tutti i documenti necessari per l’esecuzione della trascrizione e della loro legalizzazione nazionale in Italia, se i documenti sono consolari.
Infine, possiamo svolgere per te qualsiasi altra pratica presso il Comune di Nole, come trascrizioni di altri atti, annotazioni e correzioni, nonché le pubblicazioni di matrimonio e le richieste di costituzione di unione civile tramite delega.
Possiamo anche occuparci della richiesta di certificati, estratti e copie integrali presso il Comune di Nole e, laddove gli atti richiesti fossero destinati ad un Paese Estero, della loro legalizzazione o apostillazione presso la Prefettura territorialmente competente e/o della loro traduzione ufficiale.