Quali sono le norme che disciplinano il diritto d’autore del traduttore?
La legge di riferimento è la n. 633 del 1941, e successive modifiche e integrazioni (c.d. Legge sul Diritto di Autore).
In particolare, l’art. 4 prevede che: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull’opera originaria, sono protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.
Quindi, il nostro ordinamento tutela le traduzioni come vere e proprie opere dell’ingegno, laddove le traduzioni consistano in elaborazioni creative dell’opera dell’ingegno originaria.
Chi è il traduttore secondo il nostro ordinamento?
Per capirlo occorre fare riferimento al successivo art. 7 della medesima Legge sul Diritto di Autore, laddove è previsto che: “È considerato autore delle elaborazioni l’elaboratore, nei limiti del suo lavoro”. A ben vedere, dunque, la legge definisce il traduttore come “autore delle elaborazioni”, ossia l’autore dell’opera di elaborazione detta “traduzione”.
Quali sono i diritti che la legge attribuisce al traduttore?
Sono gli stessi diritti attribuiti all’autore, ossia i diritti morali ed i diritti patrimoniali sull’opera frutto di elaborazione.
Vediamoli meglio nel dettaglio: i principali diritti morali previsti dalla legge sono il diritto alla paternità dell’opera (che si estrinseca, ad esempio, nell’obbligo di menzione del nome del traduttore), il diritto all’integrità dell’opera (che si estrinseca, ad esempio, nel divieto all’editore e a terzi di apportare modifiche alla traduzione che possano danneggiare l’opera stessa o l’onore e la reputazione del traduttore), il diritto a ritirare l’opera dal commercio (il c.d. diritto di pentimento), il diritto di inedito (con il quale viene attribuita all’autore la facoltà di decidere quando rendere pubblica la sua opera, ovvero di non pubblicarla affatto, in tutto o in parte).
I diritti morali sono diritti della personalità e pertanto non sono sottoposti a termini di durata, sono intrasmissibili, irrinunciabili e imperscrittibili, ossia l’azione a loro tutela può essere fatta valere in ogni tempo.
Per quanto riguarda invece i diritti patrimoniali, essi sono i diritti di utilizzazione e sfruttamento economico dell’opera, quali a titolo esemplificativo: pubblicazione, commercializzazione, recitazione, elaborazione, comunicazione al pubblico tramite diffusione a distanza, digitalizzazione.
I diritti di utilizzazione e sfruttamento economico sono indipendenti gli uni dagli altri, e sono tutti cedibili; possono essere esercitati singolarmente o nella loro totalità, durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte, salvo alcune deroghe ed adattamenti relativi a fattispecie particolari.
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