L’obbligo di dichiarare i precedenti penali e le conseguenze della loro mancata indicazione

Capita sempre più di frequente che, nella compilazione di moduli o di autocertificazioni, si debba dichiarare se si hanno precedenti penali: questo può accadere per le finalità più disparate, dalla richiesta di passaporto o porto d’armi, fino al modulo per la partecipazione ad un concorso pubblico.

A molti può però non essere chiaro quanto è esteso l’obbligo di dichiarare i propri precedenti penali: può succedere ad esempio che le condanne siano state sospese per effetto della sospensione condizionale della pena oppure si sia concordato un patteggiamento; è quindi importante chiarire quali sono i precedenti penali che devono essere indicati nelle autocertificazioni.

1. La dichiarazione sostitutiva di certificazione

Spesso, in caso di partecipazione a bandi o concorsi, viene chiesto al partecipante di compilare una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445/2000.

Si tratta di una dichiarazione con la quale si forniscono informazioni riguardanti propri stati, condizioni personali o avvenimenti e che sostituisce i corrispondenti certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni, come il Certificato del Casellario Giudiziale e il Certificato dei Carichi Pendenti

La funzione dell’autocertificazione è quella di semplificare le procedure di accesso ad atti e documenti e la presentazione di domande.

In particolare, possono essere forniti tramite autocertificazione informazioni come data e luogo di nascita, residenza e cittadinanza; stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero, stato di famiglia; iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni, appartenenza a ordini professionali e titolo di studio; situazione reddituale o economica.

Tramite autocertificazione – ed è quello che vogliamo approfondire in questo articolo – si può anche dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Questa ultima categoria di informazioni può creare confusione nel privato, che a volte sa di aver riportato condanne penali ma per le quali ha, ad esempio, ottenuto la concessione della sospensione condizionale della pena o la non menzione nel certificato del casellario: ci si chiede quindi se anche questi provvedimenti vadano dichiarati.

La questione diventa ancora più delicata se si pensa che le dichiarazioni inesatte riportate in queste autocertificazioni possono costituire il reato di falsità in atti, punito con la reclusione fino a due anni.

È normale, a questo punto, chiedersi se si è tenuti a dichiarare tutto o se invece ci sono dei provvedimenti che possono essere omessi senza provocare conseguenze.

2. Quali precedenti penali devono essere dichiarati?

Mettiamo subito in chiaro una cosa: in sede di autocertificazione, il privato non è tenuto ad indicare tutte le condanne riportate.

Infatti l’art. 28, comma 8, del D.P.R. 313/2002 prevede un lungo elenco di ipotesi di provvedimenti che possono essere omessi.

Si tratta di:

 – condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena della ammenda;

 – condanne per le quali è stata concessa la sospensione condizionale della pena e il reato è stato successivamente estinto, a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale, ovvero perché sono passati più di cinque anni dalla condanna senza che l’interessato ne abbia riportate altre;

 – provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento per messa alla prova ex art. 464 quater, c.p.p. e le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova ex art. 464 septies, c.p.p. (per saperne di più sulla messa alla prova, abbiamo scritto un articolo);

– provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità per particolare tenuità dei fatti, ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale;

– condanne delle quali è stata concessa la non menzione nel certificato del casellario, purché il beneficio non sia stato revocato;

– condanne per il reato di bigamia, nel caso in cui il matrimonio precedente sia dichiarato nullo o il secondo matrimonio annullato per causa diversa dalla bigamia;

– condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;

patteggiamenti, a condizione che la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, soli o congiunti a pena pecuniaria;

decreti penali di condanna;

– condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata (si tratta di reati che sono stati abrogati dopo che è intervenuta la condanna);

– provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace.

Da ultimo, questo catalogo è stato ampliato dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 179/2020, ha inserito, tra l’elenco dei provvedimenti che possono essere omessi, anche le sentenze di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, nel caso in cui sia stato dichiarato estinto in seguito al positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

In tutti questi casi, quindi, il privato non commette alcun illecito se non indica, nell’autocertificazione, il precedente penale.

3. L’autocertificazione per i concorsi pubblici

Quanto detto fino ad ora necessita di alcune precisazioni con riferimento alla materia dei concorsi pubblici, per la quale ci sono previsioni particolari che rendono l’obbligo di dichiarare i propri precedenti penali molto più stringente.

Infatti, il candidato ha l’obbligo di dichiarare i procedimenti penali in corso (che non sono indicati nel casellario, sul quale si iscrivono solo i provvedimenti definitivi) ed anche quelli già definiti iscrivibili nel casellario giudiziale a disposizione della magistratura, che è necessariamente completo, e che comprende – in buona sostanza – tutte le condanne riportate, ivi incluse quelle per cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna e persino la riabilitazione.

Anche in questo caso, tuttavia, ci sono alcune importanti eccezioni.

Difatti, il candidato non è tenuto a dichiarare:

– le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda

– le condanne per reati per cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena e successivamente dichiarati estinti per decorrenza del termine di 5 anni (per i delitti) o 2 anni (per le contravvenzioni), senza che il condannato abbia commesso alcun altro delitto o contravvenzione della stessa indole;

– i provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova, nonché le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova;

– i provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’articolo 131-bis, c.p.

Si crea quindi una situazione paradossale: il candidato non è tenuto a dichiarare alcuni tipi di condanne che lo hanno riguardato ma, se l’amministrazione procede a fare delle verifiche, può ottenere tutte le informazioni contenute nel certificato richiesto a fini di giustizia, che comprende ogni tipo di provvedimento che sia mai stato emesso nei confronti di una persona, anche se successivamente riabilitata e perfino se i reati sono stati abrogati o dichiarati estinti.

Dunque, fino a quando il legislatore non interverrà in punto, si pone un serio problema di coordinamento tra che cosa il candidato è tenuto a dichiarare e di che cosa la Pubblica Amministrazione può legittimamente venire a conoscenza: potrebbe quindi succedere che l’Amministrazione ritenga che il privato avrebbe dovuto dichiarare delle iscrizioni che invece non è tenuto a comunicare, e quindi esporlo ad un procedimento penale per falso in atto pubblico.

4. Le conseguenze della mancata indicazione dei precedenti penali

Cosa succede se si omette di indicare un precedente che si sarebbe dovuto dichiarare?

In tal caso, la legge prevede che chi rilascia autodichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale per il delitto di falso in atto pubblico.

Infatti, occorre ricordare che le autocertificazioni si considerano come dichiarazioni rese ad un Pubblico Ufficiale.

Inoltre, un’autocertificazione è, per sua natura, destinata a provare la verità dei fatti affermati e, pertanto, ha natura di atto pubblico.

Pertanto, qualora quanto dichiarato non corrisponda al vero, l’agente potrà rispondere del reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), che prevede la pena della reclusione fino al massimo di due anni.

Se hai bisogno di altri chiarimenti o vuoi un consiglio perché devi compilare una autocertificazione o sei sottoposto ad un procedimento penale per false dichiarazioni, puoi contattare direttamente la nostra penalista, nonché autrice di questo articolo.

Avv. Elvira Supino
Via Lorenzo il Magnifico 14
50129 Firenze
Tel/Fax 0559866735

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