Trascrizione di un Atto di Nascita Estero al Comune di Carignano

Devi far trascrivere un Atto di Nascita Estero al Comune di Carignano? Se questo è il tuo problema, allora sei nel posto giusto.

Quella che segue è, infatti, una guida sul procedimento di trascrizione.

NOTA BENE!

Se già sai che vuoi affidarci la richiesta di trascrizione di un Atto di Nascita Estero presso il Comune di Carignano, contattaci!

Prima che la copia dell’Atto di Nascita da trascrivere possa essere presentata alle autorità italiane, è necessario verificare se, ai fini del suo riconoscimento, debba essere apostillata o legalizzata. In assenza di esenzioni, la documentazione dovrà dapprima essere apostillata o legalizzata presso le autorità competenti del Paese di origine. Se la copia dell’Atto di Nascita da trascrivere è stata rilasciata da un’autorità consolare competente per l’Italia e non sono presenti esenzioni dalla legalizzazione, possiamo sempre fornire assistenza con la legalizzazione nazionale presso una Prefettura italiana di competenza. In ogni caso, l’Atto di Nascita, se non rilasciato originariamente in italiano o in un formato che comprenda l’italiano, andrà tradotto in italiano. Possiamo sempre occuparci della traduzione giurata del documento dalla lingua d’origine all’italiano qui in Italia, se necessaria, anche se non vuoi affidarci la procedura di trascrizione.

1. La trascrizione dell’Atto di Nascita Estero: che cos’è e quali requisiti devono essere soddisfatti per eseguirla

La trascrizione di un Atto di Nascita formato in un Paese Estero è una procedura che permette l’inserimento di quello specifico Atto di Nascita nei registri di Stato Civile del Paese nel quale la trascrizione stessa deve avvenire. Questa procedura è particolarmente importante perché l’esecuzione della trascrizione ha delle importanti implicazioni, ad esempio il riconoscimento di determinati diritti nel Paese di trascrizione.

La trascrizione dell’Atto di Nascita presenta due tipologie di requisiti fondamentali: requisiti correlati all’intestatario del documento e requisiti correlati al documento stesso che è oggetto della trascrizione.

L’intestatario dell’Atto di Nascita deve, infatti, avere la cittadinanza italiana, che sia perché l’ha acquisita o perché gli è stata riconosciuta. Questo significa che la cittadinanza dell’intestatario deve essere dimostrabile.

Nel caso specifico dei nati in un Paese Estero, le maggiori ipotesi in cui questi avranno o potranno vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana sono quelle nelle quali un ascendente di primo o secondo grado, dunque rispettivamente un genitore o un nonno, possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana, oppure che uno dei genitori è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana (a prescindere dalle modalità con le quali la cittadinanza è stata acquisita o è stata riconosciuta) ma prima della data di nascita del figlio. Entrambe le ipotesi sono applicabili anche agli adottati in un Paese Estero poiché la cittadinanza italiana è trasmissibile anche in caso di adozione. A tal proposito, è importante sottolineare che, nella seconda ipotesi, il requisito di residenza biennale deve essere soddisfatto nel momento in cui avviene l’adozione. Il soddisfacimento del requisito di residenza da parte del genitore naturale o adottivo può essere dimostrato richiedendo un Certificato Storico di Residenza presso uno o più Comuni italiani competenti.

L’Atto di Nascita da trascrivere, invece, ha il limite inderogabile di non poter essere contrario all’ordine pubblico così come previsto dall’ordinamento italiano. Un Atto di Nascita che sia contrario all’ordine pubblico non può essere trascritto. Inoltre, poiché il documento da trascrivere è un documento rilasciato da un Paese Estero, il suo riconoscimento richiede il soddisfacimento di alcuni requisiti formali che vedremo di seguito.

1.1. I requisiti formali dell’Atto di Nascita da trascrivere

Fatta salva la presenza di esenzioni, il riconoscimento dell’Atto di Nascita da parte delle autorità italiane richiede di ricorrere a procedure di legalizzazione (apostille presso l’autorità competente del Paese di rilascio, se si tratta di documenti non consolari rilasciati da un Paese per il quale è in vigore la Convenzione dell’Aja; legalizzazione nazionale presso l’autorità competente del Paese di rilascio seguita da legalizzazione consolare presso il Consolato italiano competente per quel Paese, se si tratta di documenti non consolari rilasciati da un Paese per il quale non è in vigore la Convenzione dell’Aja; legalizzazione nazionale in Italia presso una Prefettura territorialmente competente, se si tratta di documenti consolari rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera competente per l’Italia). Inoltre, a prescindere dalla necessità di ricorrere o meno alle procedure di legalizzazione, se il documento non è stato rilasciato in italiano o in un formato che comprenda anche l’italiano, il documento andrà anche tradotto in italiano. Qualora il documento debba essere soggetto a procedure di legalizzazione, la traduzione andrà effettuata a seguito dell’effettivo completamento della procedura di legalizzazione, fatto salvo il caso in cui la procedura di legalizzazione richiesta sia la legalizzazione consolare poiché, in quest’ultimo caso, è necessario verificare con il Consolato italiano competente se il documento deve essere presentato già tradotto in italiano oppure se la traduzione deve essere effettuata o legalizzata/vistata dal Consolato contestualmente alla presentazione del documento. Il nostro consiglio, nel caso in cui la traduzione sia necessaria e non vada effettuata come parte della procedura di legalizzazione, è quello di eseguire la traduzione in italiano del documento direttamente in Italia eseguendo una traduzione giurata o asseverata (sono sinonimi), ossia una traduzione il cui contenuto sia giurato o asseverato presso un Tribunale italiano oppure dinanzi a un Giudice di Pace o un Notaio italiani.

Le maggiori esenzioni da legalizzazione e apostille per atti di nascita esteri destinati all’Italia sono le seguenti:

Convenzione Italia-San Marino del 31 marzo 1939 che esenta da legalizzazione e apostille, tra gli altri, i documenti rilasciati dagli ufficiali di Stato Civile di una delle due parti contraenti e destinati all’altra parte contraente (il che include gli Atti di Nascita).

Accordo tra l’Italia e la Svizzera del 16 novembre 1966 che esenta da legalizzazione e apostille, tra gli altri, gli Atti di Nascita rilasciati da una delle due parti contraenti e destinati all’altra parte contraente.

Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 che esenta da legalizzazione gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati dei Paesi aderenti da far valere negli Stati aderenti alla medesima Convenzione, cioè Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna, o presso le delegazioni consolari e diplomatiche di uno di quei Paese ovunque nel mondo. La Convenzione di Londra è rilevante se l’Atto di Nascita è stato rilasciato da un’autorità consolare.

Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 che esenta da legalizzazione e apostille gli Estratti di Stato Civile rilasciati dalle parti contraenti e destinati ad altre parti contraenti se specificamente redatti usando gli appositi formulari plurilingui previsti dalla Convenzione. Poiché i formulari sono plurilingui, la parte standardizzata è esente da traduzione e andranno tradotte solo le eventuali annotazioni non standardizzate effettivamente presenti poiché si tratta di informazioni il cui contenuto non è standardizzato. La Convenzione è in vigore nei seguenti Paesi: Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Capo Verde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia.

Regolamento (UE) 2016/1191 che esenta da legalizzazione e apostille, tra gli altri, atti e documenti pubblici comunitari riguardanti la nascita e le rispettive copie autentiche, da far valere negli Stati membri dell’Unione Europea, quando rilasciati da un altro Stato membro dell’Unione Europea oppure da una delegazione consolare o diplomatica di un altro Stato membro. Inoltre, il Regolamento prevede anche che i documenti di nascita rilasciati da Paesi membri dell’Unione Europea possono essere rilasciati accompagnati da un modulo standard multilingue (in questo caso, il modulo di riferimento è rappresentato dall’allegato I) che sia compilato dall’ufficiale che provvede al rilascio del documento originale. Se l’autorità del Paese UE destinatario, in questo caso l’autorità italiana, alla quale viene presentato il documento accompagnato dal modulo standard multilingue riterrà le informazioni riportate nel modulo multilingue sufficienti al trattamento del documento originale, non sarà necessario tradurre quel documento per il suo riconoscimento.

2. Come stabilire il Comune di competenza per l’esecuzione della trascrizione dell’Atto di Nascita formato all’Estero

Prima di avviare un procedimento di trascrizione per un Atto di Nascita formato all’Estero presso il Comune di Carignano è necessario stabilire se questo Comune è effettivamente competente per la trascrizione di quello specifico Atto di Nascita. Laddove non lo sia sulla base dei criteri illustrati di seguito, non sarà possibile avviare la trascrizione presso di esso.

La legislazione italiana attualmente vigente stabilisce regole ben precise per stabilire presso quale Comune italiano possa avvenire la trascrizione di un Atto di Nascita formato in un Paese Estero. Ciò significa che l’Atto di Nascita non potrà essere trascritto in un Comune di propria scelta, se non in circostanze ben specifiche. Infatti, esiste un insieme di criteri gerarchicamente ordinato da seguire in ordine discendente per stabilire dove possa avvenire la trascrizione e si può passare al criterio successivo esclusivamente laddove il criterio precedente abbia dato esito negativo.

La gerarchia è la seguente:

1) il Comune italiano in cui l’intestatario è attualmente residente oppure intende stabilire residenza. Nel caso in cui l’intestatario non sia ancora residente nel Comune designato, è necessario che avvenga dapprima una richiesta d’iscrizione anagrafica presso quel Comune;

2) per l’intestatario nato in un Paese Estero e attualmente residente all’estero, la trascrizione deve essere effettuata nel Comune italiano di nascita o residenza della madre o del padre o dell’avo materno o paterno;

3) la trascrizione può avvenire in un Comune scelto dall’interessato esclusivamente laddove gli altri due criteri enunciati in precedenza abbiano dato ciascuno sequenzialmente esito negativo.

3. Una nota importante sulle trascrizioni degli Atti di Nascita da avviare direttamente presso il Comune

Anche una volta stabilito che il Comune di Carignano è effettivamente competente per la trascrizione, è importante sottolineare che la trascrizione potrebbe non avvenire. Infatti, salvo per alcune circostanze – ad esempio in presenza di una sentenza passata in giudicato che riconosca la cittadinanza italiana all’intestatario dell’atto da trascrivere -, l’ufficiale potrebbe rifiutarsi di eseguire la trascrizione poiché potrebbe non avere gli strumenti per verificare l’effettiva cittadinanza italiana dell’intestatario, rimandando, dunque, la procedura di avvio della trascrizione al Consolato italiano competente. Qualora si verificasse questa ipotesi, l’ufficiale di Stato Civile dovrebbe rilasciare un provvedimento motivato e presentato in forma scritta nei confronti del quale è possibile fare ricorso ove ritenuto illegittimo.

4. Chi può richiedere la trascrizione di un Atto di Nascita in Comune

La trascrizione di un Atto di Nascita al Comune di Carignano può essere richiesta da qualunque persona che soddisfi i seguenti requisiti:

  • sia maggiorenne secondo la legge italiana, dunque abbia compiuto almeno 18 anni di età;
  • abbia un documento di identità valido;
  • abbia un interesse giuridicamente rilevante circa l’esecuzione della trascrizione e quell’interesse sia dimostrabile (ad esempio, perché è il cittadino italiano intestatario dell’atto oppure uno dei suoi genitori, nel caso in cui l’intestatario sia minorenne).

5. Modalità di trascrizione di un Atto di Nascita formato all’Estero presso il Comune di Carignano

La richiesta di trascrizione dell’Atto di Nascita può avvenire in diverse modalità e di seguito illustreremo le principali. In ogni caso, sarà necessario l’Atto di Nascita, opportunamente soggetto a procedure di legalizzazione, se necessarie, e tradotto in italiano, se non rilasciato già in italiano o in un formato che comprenda anche l’italiano, con una traduzione il cui contenuto sia stato giurato.

Come parte della presentazione della richiesta, se non presentata tramite Ambasciata o Consolato, potrebbe essere necessario compilare dei moduli. Laddove sia necessario presentare apposita modulistica, la stessa potrebbe essere fornita già allo sportello, per richieste in presenza, o essere disponibile sul sito del Comune di Carignano, per richieste a distanza.

Inoltre, la richiesta può essere presentata anche tramite delegati. Il delegato dovrà fornire una delega debitamente compilata e firmata dalla parte interessata, una copia del proprio documento di identità e una copia del documento di identità del delegante. In alcuni casi, la delega dovrà essere specificamente redatta su un modulo specifico fornito dal Comune. Generalmente questi moduli possono essere acquisiti sul sito del Comune.

– Tramite richiesta all’Ambasciata o Consolato italiano competente

In questo caso, saranno le autorità dell’Ambasciata o del Consolato italiano competente per il Paese Estero nel quale è stato originariamente formato l’Atto di Nascita a presentare la richiesta, per tramite del richiedente, al Comune di Carignano a mezzo PEC allegando tutti i documenti necessari forniti dal richiedente. L’Ambasciata o il Consolato italiano che provvederà a inoltrare la richiesta procederà anche a tutti gli accertamenti necessari per verificare la cittadinanza italiana dell’intestatario dell’Atto di Nascita.

– Di persona presso il Comune

Si può avviare la procedura di trascrizione recandosi presso l’ufficio competente del Comune di Carignano. In questo caso, sarà cura del richiedente presentare all’ufficio competente tutta la documentazione necessaria in originale, di persona o tramite delega.

– Tramite posta e/o corriere

Il Comune di Carignano potrebbe accettare di avviare un procedimento di trascrizione anche ricevendo tutta la documentazione necessaria in originale via posta e/o corriere.

Per verificarlo, è necessario contattare preliminarmente l’ufficio competente del Comune.

6. Quanto costa

Generalmente il procedimento di trascrizione in sé effettuato direttamente presso un Comune non prevede costi, ma è bene contattare il Comune di Carignano per verificare la presenza di eventuali costi amministrativi per presentare l’istanza. Qualora, invece, la richiesta di trascrizione venisse presentata rivolgendosi all’Ambasciata o al Consolato italiano competente, potrebbe essere richiesto il pagamento di spese consolari da verificarsi con l’Ambasciata o con il Consolato che presenta l’istanza.

Laddove il Comune di Carignano permettesse di avviare l’istanza di trascrizione via posta o corriere, è necessario sopperire alle spese di spedizione per far pervenire al Comune tutta la documentazione necessaria ai fini dell’esecuzione della trascrizione. 

7. Tempi per il completamento del procedimento di trascrizione

Data la particolarità e la complessità dei procedimenti di trascrizione, non è possibile stabilire tempi certi per la sua esecuzione. Le tempistiche andranno sempre verificate con il Comune di Carignano e, anche nel caso in cui vengano fornite, queste potrebbero essere indicative. Qualora il procedimento di trascrizione sia stato avviato tramite l’Ambasciata o il Consolato italiano competente per il Paese di formazione dell’Atto di Nascita estero da trascrivere, l’Ambasciata o il Consolato riceverà una notifica via PEC dal Comune al completamento della trascrizione.

8. Hai bisogno di aiuto?

Sai già di non poterti occupare della domanda di trascrizione di un Atto di Nascita formato all’Estero al Comune di Carignano? Possiamo farlo noi per te! 

Contattaci e saremo lieti di richiedere l’esecuzione della trascrizione per te. 

Possiamo anche occuparci della traduzione giurata in italiano di tutti i documenti necessari per l’esecuzione della trascrizione e della loro legalizzazione nazionale in Italia, se i documenti sono consolari.

Infine, possiamo svolgere per te qualsiasi altra pratica presso il Comune di Carignano, come trascrizioni di altri atti, annotazioni e correzioni, nonché le pubblicazioni di matrimonio e le richieste di costituzione di unione civile  tramite delega.

Possiamo anche occuparci della richiesta di certificati, estratti e copie integrali e, laddove gli atti richiesti fossero destinati ad un Paese Estero, della loro legalizzazione o apostillazione presso la Prefettura territorialmente competente e/o della loro traduzione ufficiale.

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