Trascrizione di un atto di nascita estero al Comune di Roma

Cosa troverai in questo articolo? Tutte le informazioni principali sulla trascrizione di un atto di nascita estero presso il Comune di Roma. 

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1. Di cosa si tratta

La nascita avvenuta all’estero può essere trascritta presso il Comune italiano in cui risiede l’intestatario, se maggiorenne. In caso contrario, può essere trascritta presso il Comune di residenza dei genitori. La richiesta di trascrizione può essere avanzata dai genitori (se l’intestatario è minore), dall’intestatario stesso o da terzi delegati.

Inoltre, la notizia della nascita può essere trasmessa anche dall’Ambasciata o dal Consolato italiano presente nel Paese di nascita estero direttamente all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza italiano dell’intestatario dell’atto o, se minorenne, del Comune di residenza dei genitori.

Possono richiedere la trascrizione dell’atto di nascita anche:

– i cittadini stranieri che hanno ottenuto lo stato di cittadino italiano o il relativo riconoscimento;

– le famiglie che hanno adottato un bambino all’estero, diventato a tutti gli effetti cittadino italiano.

2. Quali documenti occorre presentare

Per poter richiedere e ottenere la trascrizione dell’atto di nascita estero al Comune di Roma occorre presentare:

– questo modulo compilato (in caso di delega compilare anche la parte relativa al delegato);

– l’atto di nascita in originale o copia conforme dello stesso legalizzato o apostillato (ove non vi sia esenzione) accompagnato dalla traduzione in italiano dello stesso giurata in Tribunale (ci occupiamo anche di questa, quindi contattaci se vuoi delegare dei professionisti del settore);

Di seguito ti elenchiamo alcune esenzioni per cui la legalizzazione o apostille sul documento pubblico estero non è necessaria:

– in base alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, per gli atti e documenti pubblici prodotti e da far valere tra gli Stati aderenti, cioè Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia;

– per gli atti e i documenti rilasciati dalle Ambasciate e/o Consolati dei Paesi aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 e da far valere negli Stati aderenti alla medesima Convenzione, cioè Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna;

– ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, per gli atti e documenti pubblici comunitari riguardanti la nascita e le rispettive copie autentiche, da far valere negli Stati membri dell’Unione Europea.

– la copia del documento di riconoscimento dell’intestatario del certificato e dei genitori (se l’intestatario è minore).

3. Come avanzare la richiesta al Comune di Roma

L’Ufficio cui recarsi per richiedere la trascrizione è l’Ufficio URP del Comune di Roma, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 13:30, e il  martedì e il giovedì, dalle ore 08:30 alle ore 16:30.

In alternativa è possibile trasmettere tramite posta ordinaria tutta la documentazione sopra indicata inserendola in un plico e inviando tutto a Roma Capitale, Dipartimento Decentramento, Servizi Delegati e Città in 15 minuti”, Via Luigi Petroselli n. 50 – 00168, Roma.

4. Quanto costa e i tempi di rilascio

I tempi di rilascio arrivano fino a 180 giorni e questo tipo di procedura non prevede costi.

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