Trascrizione sentenza di divorzio estera al Comune di Milano

Se stai cercando informazioni su come richiedere la trascrizione di una sentenza di divorzio estera al Comune di Milano non puoi non leggere questo articolo: ti spiegheremo tutto nel dettaglio.

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1. Di cosa si tratta

In Italia è prevista l’efficacia automatica di tutte le sentenze straniere, a patto che queste ultime siano compatibili con quanto stabilito dall’ordinamento italiano e rispettino alcuni requisiti essenziali.

Requisiti per l'efficacia delle sentenze straniere in Italia

I requisiti cui si fa riferimento sono elencati nell’art. 64 della Legge 218/1995:

“La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge:
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunziata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.”

Obiettivo principale della trascrizione è quello di rendere pubblica la sentenza di divorzio, facendo conoscere a terzi la notizia dello scioglimento o della cessazione del vincolo coniugale. L’ex coniuge potrà, eventualmente, contrarre nuovo matrimonio solo quando avrà acquistato la libertà di stato in seguito alla trascrizione della sentenza di divorzio. Per questo è importante che la notizia venga comunicata all’anagrafe del Comune di residenza italiano degli ex coniugi affinché vengano aggiornate le rispettive schede personali.

Le cittadine e i cittadini possono presentare l’istanza di trascrizione tramite il Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza. Quest’ultimo provvederà direttamente a darne notizia al Comune italiano di residenza degli ex coniugi. 

L’istanza può altresì essere presentata direttamente dalla persona interessata o da un terzo delegato da entrambi gli ex coniugi.

2. Quali documenti occorre presentare

Per richiedere la trascrizione delle sentenze di divorzio estere al Comune di Milano è necessario esibire:

– copia del documento di identità in corso di validità degli ex coniugi;

 – istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa personalmente dagli interessati) attraverso la quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;

– l’originale o la copia conforme della sentenza straniera (non basta un certificato di divorzio) accompagnata dall’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza, dalla legalizzazione o apostillazione e dalla traduzione in italiano giurata in Tribunale (per i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja la legalizzazione deve essere sostituita dal timbro Apostille);

Sono previste, da norme e accordi internazionali, alcune esenzioni, per cui la legalizzazione o apostille delle firme non è necessaria:

– in base alla Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, per gli atti e documenti pubblici prodotti e da far valere tra gli Stati aderenti, cioè Belgio, Danimarca, Estonia, Francia, Irlanda, Italia e Lettonia;

– per gli atti e i documenti rilasciati dalle seguenti Ambasciate e/o Consolati aderenti alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 e da far valere negli stati aderenti alla medesima Convenzione, cioè Austria, Grecia, Malta, Portogallo, Svezia, Cipro, Irlanda, Italia, Norvegia, Regno Unito, Svizzera, Francia, Liechtenstein, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Turchia, Germania, Lussemburgo, Polonia e Spagna;

– ai sensi del Regolamento (UE) 2016/1191, per gli atti e documenti pubblici italiani, e le rispettive copie autentiche, da far valere negli Stati membri dell’Unione Europea, e riguardanti divorzio (separazione personale o annullamento del matrimonio), lo scioglimento di un’unione registrata (la separazione legale o l’annullamento di un’unione registrata).

– eventuale delega in carta semplice corredata da tutta la documentazione sopra citata e dalla copia del documento di riconoscimento del delegato.

Invece, qualora la sentenza sia stata emessa in un paese UE, l’Autorità competente dello Stato Membro interessato deve rilasciare, su richiesta degli ex coniugi, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal Regolamento (UE) 2019/1111, che non necessita di traduzione né di legalizzazione.

È bene precisare che, in ogni caso, è sempre consigliabile mettersi in contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per conoscere tutti i requisiti previsti da eventuali accordi bilaterali o  multilaterali.

3. Come avanzare la richiesta al Comune di Milano

L’Ufficio interessato è l’Ufficio matrimoni (primo piano). L’Ufficio riceve dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:00.

Per accedere agli uffici devi ritirare il numero di chiamata (codice MC) presso la “Sala Atrio Stato Civile” (allo stesso piano).

4. Quanto costa

Per avanzare questo tipo di richiesta occorre acquistare una marca da bollo da euro 16,00.

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