Come richiedere l’Attestato di residenza fiscale contro le doppie imposizioni

In questa guida ti spieghiamo per filo e per segno cos’è e come richiedere l’Attestato di residenza fiscale contro le doppie imposizioni in Italia.

Se questo fosse il motivo che ti ha portato fino a qui, non devi fare altro che metterti comodo e continuare a leggere!

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Qualora, invece, preferissi non fare da solo la richiesta, puoi affidarti a noi.

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1. Cos’è e a cosa serve il Certificato di residenza fiscale

La prima cosa da sapere è che l’Attestato di residenza fiscale, chiamato anche “Certificato di residenza fiscale”, è un’attestazione che viene rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (ADE) al fine di avvalersi dei benefici delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sul reddito

Le condizioni per la doppia imposizione si creano quando un soggetto (persona fisica o società) residente in uno Stato (ad esempio, l’Italia) ha prodotto redditi in un altro Stato (ad esempio, la Francia).

In queste circostanze, lo stesso reddito rischierebbe di essere tassato in entrambi gli Stati: per evitare, appunto, la doppia imposizione, alcuni Stati hanno sottoscritto delle apposite Convenzioni il cui compito è proprio quello di stabilire la ripartizione delle imposizioni tra i Paesi contraenti.

RICORDA!

Consulta qui l’elenco dei Paesi con cui l’Italia ha sottoscritto accordi internazionali per evitare le doppie imposizioni: se hai prodotto redditi in uno o più di questi Stati, potresti aver bisogno di richiedere l’Attestato dell’Agenzia delle Entrate contro le doppie imposizioni.

Qualora avessi dubbi, non esitare a contattarci e ti aiuteremo noi a capire come muoverti!

Le tipologie di redditi coinvolte sono diverse, ad esempio: 

  • redditi da lavoro dipendente e autonomo;
  • pensioni;
  • proprietà immobiliari;
  • utili delle imprese;
  • dividendi;
  • interessi;
  • royalties;
  • compensi per servizi;
  • capital gains;
  • compensi per prestazioni e attività di vario tipo (ad esempio, borse di studio all’estero per studenti, dottorandi e ricercatori).

NOTA BENE!

La durata e la validità del Certificato di residenza fiscale una volta emesso è di 6 mesi dalla data di rilascio

Inoltre, dato che il documento fa riferimento ai redditi annuali, andrà richiesto un diverso Attestato di residenza fiscale per ciascuna delle annualità in cui si siano prodotti redditi in uno Stato Estero.

2. Differenza tra residenza fiscale e residenza anagrafica

A questo punto, è bene chiarire quale sia la differenza tra residenza anagrafica e residenza fiscale

Mentre la residenza anagrafica corrisponde, infatti, al luogo in cui una persona vive con una certa stabilità, la seconda corrisponde invece al luogo dove lo stesso soggetto lavora e/o coltiva la maggior parte dei suoi interessi economici e in cui, pertanto, è tenuto a pagare le proprie tasse.

Possono, dunque, avere la residenza fiscale in un Paese diverso da quello di residenza tutti coloro che hanno generato la maggior parte dei propri redditi all’estero. Rientrano in questa categoria (e possono quindi avvalersi delle agevolazioni contro la doppia imposizione) anche i lavoratori transfrontalieri.

In particolare, nel caso della Svizzera, un’apposita convenzione ratificata solo nel 2023 ha stabilito che i lavoratori frontalieri che non hanno la residenza fiscale nei Comuni di confine debbano pagare l’imposta alla fonte nel Cantone di lavoro, chiedendo poi la detrazione per quanto già pagato all’interno della Dichiarazione dei Redditi presentata in Italia.

RICORDA! 

Per sapere se hai la residenza fiscale in Italia o in un qualsiasi altro Paese devi applicare la regola dei 183 giorni: in genere, infatti, viene attribuita la residenza fiscale in quel Paese in cui il cittadino, indipendentemente dalla propria residenza anagrafica, ha trascorso più di 6 mesi entro l’anno di riferimento.

3. Come si richiede l’Attestato di residenza fiscale

L’Attestato di residenza fiscale può essere richiesto a qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando uno specifico modulo che dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente firmato dal richiedente.

Inoltre, sebbene la procedura di richiesta sia sempre la stessa, indifferentemente che a richiederlo sia una persona fisica o una società di capitali, è bene sapere che:

  • quando a richiederlo è una persona fisica, la richiesta può essere inoltrata solo dall’interessato o da un suo delegato, munito di formale delega da consegnare unitamente alla richiesta;
  • quando, invece, l’istanza è presentata da società di capitali, enti commerciali e non commerciali, organismi di investimento collettivo del risparmio e i fondi pensione, il modulo deve essere compilato dal rappresentante legale o procuratore avente potere di firma;
  • nel caso di società di persone, società in nome collettivo (SNC), società in accomandita semplice (SAS) e società semplice (SS), il documento può essere richiesto solo dai soci/beneficiari residenti in Italia.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, che – lo ripetiamo – salvo alcune eccezioni, potrà essere inoltrata a qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, è consentito scegliere tra le seguenti:

consegna a mano, unitamente a una copia del documento d’identità dell’intestatario, di persona o tramite un delegato, presso qualsiasi Ufficio territoriale, il quale provvederà al rilascio della ricevuta;

raccomandata con avviso di ricevimento inviata a qualsiasi Ufficio territoriale. In tal caso, sarà necessario allegare al modulo anche una fotocopia del documento di identità del richiedente;

via PEC all’indirizzo di una qualsiasi Direzione Provinciale (clicca sul link per trovare la PEC dell’Ufficio territoriale a te più vicino) specificando nell’oggetto “Attestato di residenza fiscale”. Il modello dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto con firma digitale oppure, qualora non si disponesse di quest’ultima e il documento fosse sottoscritto con firma autografa, sarà necessario allegare una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello;

invio online tramite il servizio consegna documenti e istanze del sito internet dell’ADE cui è possibile accedere solo attraverso SPID. L’istanza e i relativi documenti accessori (fino a 10) dovranno essere caricati in formato PDF, P7M, TIF e TIFF (max 20 MB per singolo file) utilizzando il pulsante “Upload Documenti”, dopodiché andrà selezionato l’ufficio destinatario optando per una qualsiasi Direzione Provinciale (clicca sul link per trovare quella più vicina a te). 

Qualora la richiesta fosse presentata tramite soggetto delegato, il modello dovrà essere sottoscritto con firma digitale dal delegante oppure, nel caso sia sottoscritto con firma autografa, dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità del soggetto che firma il modello. 

NOTA BENE!

I grandi contribuenti (vale a dire i contribuenti con volume d’affari, ricavi o compensi superiori a 100 milioni di euro) dovranno, invece, inoltrare la richiesta esclusivamente alla Direzione regionale territorialmente competente.

4. Tempi e modalità di rilascio

I tempi di rilascio dell’Attestato di residenza fiscale, indipendentemente dalla modalità di richiesta, sono determinati dal carico di lavoro dell’ufficio presso cui è stato richiesto.

Per quanto riguarda le modalità di rilascio, nel caso di richieste allo sportello, online tramite il sistema di rilascio documenti fornito dal sito dell’ADE oppure con raccomandata, una volta che il certificato sarà pronto verrai avvisato direttamente dall’ufficio attraverso i recapiti forniti nella domanda e dovrai presentarti allo sportello per il ritiro. 

Solo nel caso in cui la domanda fosse stata inoltrata via PEC, potrai riceverlo tramite posta elettronica certificata. In tal caso, il documento avrà la firma digitale del funzionario che lo ha emesso.

Attenzione, però, perché se devi presentare l’Attestato di residenza fiscale in un Paese estero e hai bisogno di legalizzarlo o apostillarlo (vedi paragrafo 6), la firma del funzionario dovrà essere autografa (a penna). Pertanto, anche qualora la richiesta fosse stata fatta via PEC, dovrai comunque ritirarlo in originale in ufficio.

A tal proposito, si segnala che la maggior parte degli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate ricevono solo su appuntamento, il quale può essere prenotato optando per una di queste modalità:

  • utilizzando il software di prenotazione apposito;
  • chiamando il numero verde 800.90.96.96 da telefono fisso o 06-96668907 da cellulare;
  • contattando direttamente l’ufficio tramite e-mail ma, in tal caso, sarai ricontattato da un operatore per fissare data e orario dell’appuntamento; è anche possibile verificare la disponibilità di appuntamenti in giornata aprendo un Web Ticket direttamente dall’App mobile dell’Agenzia delle Entrate oppure tramite il sito.  

RICORDA! 

Ti consigliamo di verificare direttamente presso l’ufficio tempi e modalità di rilascio. 

In alternativa, puoi utilizzare il motore di ricerca per controllare se nel nostro sito fosse presente la guida apposita dedicata al rilascio dell’Attestato di residenza nella località in cui intendi richiederlo. 

5. Costi

L’Attestato di residenza fiscale, in quando documento destinato ad uso estero, non è soggetto a bollo, ma occorre comunque versare tributi speciali pari ad € 3,10 per ogni copia richiesta, da pagare con F24 (Codice tributo 1538) presso gli sportelli bancari e gli uffici postali oppure con marche da bollo di pari importo.

Nel caso in cui il certificato fosse composto da più di una pagina sarà necessario versare € 0,15 per ogni pagina successiva alla prima.

6. Legalizzazione e apostille dell’Attestato di residenza fiscale

Dal momento che il Certificato di residenza fiscale è un documento che viene prodotto per essere presentato all’estero e che, riguardo esso, non sono previste specifiche esenzioni relative alla necessità di autenticazione, sarà sempre necessario provvedere alla legalizzazione.

La competenza a legalizzare un Attestato di residenza fiscale rilasciato in Italia è affidata, in quanto documento rilasciato dall’Agenzia delle Entrate, alle Prefetture

Dopo questo passaggio, sarà necessario provvedere anche alla validazione dello stesso presso il Consolato competente in Italia del Paese di destinazione dell’atto.

Tuttavia, quando il certificato è destinato ad essere presentato in un Paese aderente alla Convenzione dell’Aja, lo stesso potrà essere autenticato con una procedura di legalizzazione semplificata chiamata “apostille.

Quest’ultima si richiede anch’essa presso la Prefettura competente rispetto alla località in cui si trova l’Ufficio territoriale dell’ADE che ha rilasciato l’atto.

NOTA BENE!

Sia la legalizzazione che l’apostille possono essere apposte solo su un documento con firma autografa, la cui firma sia stata eseguita da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate che abbia già provveduto a depositare la propria firma in Prefettura. 

Pertanto, come già anticipato al paragrafo 4, dovrai per forza provvedere al ritiro di persona dell’Attestato di residenza fiscale, anche qualora questo fosse stato richiesto online, tramite raccomandata o via PEC!

Qualora avessi bisogno di maggiori dettagli su come richiedere la legalizzazione e l’apostille presso una qualsiasi Prefettura d’Italia, sul nostro sito trovi una guida apposita per ciascuna di esse (ad esempio, la Prefettura di Aosta e la Prefettura di Catania).

Puoi trovare quella che ti serve utilizzando il nostro motore di ricerca oppure inviando una e-mail a info@multilex.it.

7. Traduzione del Certificato di residenza fiscale

L’Attestato di residenza fiscale viene rilasciato dall’ADE in doppia lingua italiano-inglese oppure italiano-francese

Tuttavia, qualora avessi bisogno di esibire il Certificato di residenza fiscale in un Paese di lingua diversa dall’inglese o dal francese, sarà necessario tradurlo nella lingua del Paese di destinazione.

Quale tipo di traduzione è richiesta? Nella maggior parte dei casi è richiesta la traduzione giurata o asseverata, ma, in alcuni casi, potrebbe essere necessario richiedere l’apostille o la legalizzazione anche sulla traduzione giurata (traduzione legalizzata).

RICORDA!

L’unico modo per sapere esattamente quale tipo di traduzione ti occorre è quello di rivolgere la domanda all’ente estero destinatario (dunque, nella maggior parte dei casi, l’agenzia erariale del Paese in cui si è prodotto il reddito estero).

Se hai bisogno di assistenza nella traduzione, puoi rivolgerti ai nostri traduttori esperti!

8. Conclusioni

Come avrai compreso leggendo questa guida, l’Attestato di residenza fiscale rappresenta uno strumento essenziale per evitare la doppia imposizione sui redditi prodotti in uno degli Stati per i quali è prevista una specifica convenzione con l’Italia. 

Il processo di richiesta, sebbene articolato, può essere affrontato con successo seguendo le istruzioni fornite nell’articolo e scegliendo la modalità di presentazione più adatta alle proprie esigenze (di persona, tramite raccomandata, tramite PEC, online attraverso il sito internet dell’ADE). 

Tuttavia, qualora dovessi riscontrare difficoltà o preferissi affidarti a professionisti, non esitare a scriverci: siamo pronti ad assisterti in ogni fase, dalla compilazione e presentazione della domanda alla legalizzazione e traduzione del certificato. 

Sul nostro sito, sono disponibili anche guide specifiche per la richiesta dell’Attestato di residenza fiscale contro le doppie imposizioni per alcuni degli Uffici provinciali dell’Agenzia delle Entrate delle più ampie province d’Italia, come ad esempio la Provincia di Napoli.

CONTATTACI!

Una gestione accurata e tempestiva di questa procedura può garantire il pieno godimento dei benefici previsti dalle Convenzioni internazionali, assicurando il rispetto degli obblighi fiscali senza incorrere in inutili duplicazioni di imposta. 

Se vuoi essere sicuro di non avere problemi, chiedi il nostro supporto: ecco a te i nostri contatti

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