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La tua azienda è iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Riviere di Liguria e devi richiedere dei visti o una legalizzazione alla Camera di Commercio di Imperia Savona La Spezia? Allora sei nel posto giusto: questa è una guida apposita in cui trovi tutte le informazioni che servono per fare la procedura in modo corretto.
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Le Camere di Commercio sono competenti al rilascio di documenti necessari alle imprese per il concreto esercizio dell’attività di commercio con l’estero quali ad esempio:
La richiesta di tali visti e documenti deve essere presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente per il luogo in cui l’impresa ha la sede legale o l’unità locale. Pertanto, la CCIAA di Riviere di Liguria rilascia visti e attestati alle aziende esportatrici con sede legale o unità locale nelle Province di Savona, Imperia e La Spezia, iscritte al Registro delle Imprese della stessa CCIAA e in regola coi pagamenti camerali.
Vediamo, di seguito, quali sono i visti e le attestazioni principali che vengono rilasciate presso questa Camera.
NOTA BENE!
Qualora la documentazione su cui si richiede un visto fosse redatta in lingua straniera, suggeriamo di allegare sempre anche la traduzione in italiano.
Qualora tu avessi bisogno, invece, di una traduzione legalizzata, certificata o giurata, puoi rivolgerti ai nostri traduttori esperti.
Qualora la Camera di Commercio riceva una richiesta per l’attestazione di indicazioni d’ordine commerciale, la cui esattezza e credibilità essa non può accertare, si limita ad apporre un visto sul documento presentato, sempre che il documento sia stato emesso da un Organismo o Ente ufficiale (ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali, ecc.), indicando la menzione: “visto per deposito”. Copia del documento sarà, quindi, conservata agli atti della Camera di Commercio.
Quando la richiesta di attestazione riguarda dichiarazioni rese su carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore, la Camera di Commercio può provvedere ad apporre un timbro con la dicitura “visto poteri di firma” del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali.
Tale visto può essere richiesto anche per tutti gli atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera o necessari ad assolvere richieste di Autorità estere; esso non si riferisce all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti, ma consiste nella mera attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero.
Le fatture che vengono presentate con la semplice indicazione del valore delle merci o con varie dichiarazioni che stabiliscono la conformità di questo valore, sia con i prezzi interni, sia con i prezzi praticati dallo speditore, o che contengono altre precisazioni relative al valore e per le quali viene richiesto l’intervento della Camera di Commercio, devono semplicemente dar luogo a “visto poteri di firma” del dichiarante, in base alle informazioni contenute e verificabili dal Registro delle imprese o da atti notarili presentati agli uffici camerali.
Per l’apposizione del visto, occorre sempre indicare chiaramente il cognome, nome e carica sociale del firmatario all’interno del documento. Qualora, pertanto, la fattura fosse presentata in forma telematica, questa sarà munita di firma digitale e analogica del soggetto aziendale che detiene i poteri: in tal caso, la Camera di Commercio potrà procedere con l’apposizione del relativo “visto poteri di firma”, in quanto in grado di identificare il soggetto che ha apposto la firma digitale.
È una procedura aggiuntiva, obbligatoria per alcuni Paesi esteri che la richiedono al fine di completare le procedure commerciali; viene richiesta su documenti della Camera di Commercio già vistati, prima che questi siano presentati in Consolato del Paese di destinazione per l’approvazione.
La legalizzazione della firma dei funzionari camerali, quando richiesta ai fini della presentazione degli atti alle Rappresentanze estere, non può essere eseguita dalle Prefetture, ma è in carico alle stesse Camere di Commercio. Dal punto di vista pratico, si tratta, molto semplicemente, di un secondo visto o timbro, corredato della firma del sottoscrittore, che viene apposto sulla firma del funzionario primo firmatario del documento, allo scopo di convalidarne l’autenticità.
Fa eccezione la richiesta per Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja del 1961, per i quali la legalizzazione camerale non può essere accettata, ma occorrerà ricorrere alla procedura semplificata dell’“apostille”. Quest’ultima, nel caso di documenti rilasciati dalla CCIAA, si richiede sempre presso la Prefettura territorialmente competente (in questo caso, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di Savona o la Prefettura di La Spezia).
Possono, tuttavia, sorgere dei problemi. Infatti, l’apostille, come regola generale, può essere rilasciata dalla Prefettura solo nel caso in cui la firma del funzionario camerale che ha convalidato l’atto sia stata preventivamente depositata presso la Prefettura di competenza (nel nostro caso, quella di Imperia, Savona o La Spezia).
Per questo motivo, raccomandiamo di indicare sempre, al momento della richiesta in CCIAA, che il documento necessita di legalizzazione/apostille: in questo modo, saranno gli stessi addetti allo sportello a preoccuparsi di far firmare il documento a un funzionario con firma registrata.
RICORDA!
In alcuni casi, anche per gli Stati non aderenti alla Convenzione Aja, la legalizzazione in Camera di Commercio potrebbe non essere sufficiente per l’approvazione in Consolato.
Alcuni Paesi, ad esempio, potrebbero richiedere che il documento vistato e legalizzato sia ulteriormente vistato da organismi intermedi (ad esempio, Joint Italian Arab Chamber) oppure, come nel caso degli Emirati Arabi, in sostituzione della legalizzazione camerale potrebbe essere necessaria la legalizzazione prefettizia (non l’apostille, trattandosi di una Paese che non ha sottoscritto la Convenzione dell’Aja).
Suggeriamo, quindi, di informarsi preventivamente presso l’Autorità estera destinataria quale sia la procedura di legalizzazione richiesta, al fine di evitare di evitare inutili perdite di tempo e di denaro.
Su richiesta dell’esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, le Camere di Commercio possono procedere al rilascio di Attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell’Unione Europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di vendita con riferimento all’ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto dell’esportazione.
L’attestazione camerale non rappresenta un’autorizzazione alla commercializzazione, ma una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’UE. Non si tratta, quindi, di un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici e medico diagnostici in vitro, che richiedono attestazioni di conformità (marcatura CE), prodotti cosmetici, prodotti biocidi (disinfettanti e preservanti e altri prodotti biocidi), presidi medico chirurgici, integratori alimentari, alimenti addizionati, formule lattanti, alimenti senza glutine, latti di crescita, alimenti a fini medici speciali, medicinali (certificazioni di prodotto farmaceutico), prodotti e animali assoggettati alla certificazione sanitaria per l’esportazione ed altri prodotti che dovessero ricadere nella competenza di certificazione sanitaria o fitosanitaria.
Di conseguenza, se l’azione camerale fosse, in ogni caso richiesta a fini amministrativi preliminari all’importazione nel Paese terzo di destinazione, per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non si ritiene esaustivo, le Camere di Commercio possono procedere solo con l’apposizione di un visto poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata. In tale circostanza, è richiesta la presentazione di copia delle necessarie autorizzazioni/certificazioni emesse dall’Autorità competente.
L’attestato è, inoltre, valido per un singolo Stato; se la richiesta riguarda più Stati, verranno emessi più attestati con diverso protocollo e rispettivo pagamento di diritto di segreteria.
Per quanto riguarda le modalità di rilascio presso la CCIAA di Imperia, Savona e La Spezia, le aziende interessate possono procedere online utilizzando la stessa piattaforma con cui vengono richiesti i visti: Cert’O.
Alla pratica andranno allegati:
NOTA BENE!
La richiesta di Attestati di libera commercializzazione verso l’Algeria (qui trovi istanza e moduli necessari) presenta iter e modalità diverse: maggiori informazioni sono disponibili in questa pagina del sito ufficiale della CCIAA di Riviere di Liguria.
Le certificazioni, i visti e le legalizzazioni sono rilasciati solo quando richiesti da un’Autorità straniera, a condizione che non siano in contrasto con la normativa nazionale e/o dell’Unione Europea.
Non possono, pertanto, essere vistati da nessuna CCIAA:
Vengono, talvolta, presentati dei documenti (dichiarazioni, fatture ecc.) recanti, su richiesta di alcuni Paesi stranieri o dei loro rappresentanti nell’UE, menzione di esclusione o restrizione incompatibili con le Convezioni internazionali e/o leggi nazionali (quali ad esempio menzioni che indicano che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte in apposite liste negative).
RICORDA!
Anche tali dichiarazioni negative, non verificabili, non possono essere certificate dalle Camere di Commercio!
Le richieste per l’ottenimento di attestazioni e visti a valere all’estero (poteri di firma, deposito agli atti, legalizzazioni ex Upica, Attestati di libera vendita) dovranno pervenire alla Camera tramite la piattaforma Cert’O di InfoCamere.
Per l’accesso all’applicativo, è necessario:
NOTA BENE!
Per avviare la richiesta di rilascio del dispositivo di firma digitale devi richiedere un appuntamento agli uffici addetti alla Firma Digitale presso la tua sede di riferimento (Imperia, Savona o La Spezia) utilizzando i contatti indicati in questa pagina oppure puoi ricorrere alla procedura da remoto con consegna a domicilio utilizzando l’apposito portale.
Per il rilascio della firma digitale e il conseguimento delle richieste di visto e legalizzazione, occorre, inoltre, essere in regola col pagamento del diritto annuale alla Camera di Commercio: per sapere se sei in regola, calcolare eventuali morosità e provvedere al saldo, puoi utilizzare gli strumenti digitali messi a disposizione da UnionCamere su questo sito. Qualora non sapessi come fare, possiamo fornirti l’assistenza necessaria.
Una volta ottenute le chiavi di accesso al portale, l’utente può iniziare ad inviare telematicamente le richieste di visti, legalizzazioni, Attestati di libera vendita e Certificati di Origine alla Camera di Commercio, compiendo i seguenti passaggi:
Sarà, inoltre, necessario allegare una copia del documento o fattura per cui viene richiesto il visto, firmato digitalmente dal legale rappresentante/titolare dell’impresa.
RICORDA!
Le richieste in modalità cartacea sono comunque ammesse, ma solo in casi di particolare urgenza e necessità (ad esempio, qualora l’azienda non possa temporaneamente utilizzare gli strumenti informatici) oppure qualora sia necessario che la firma sul documento sia apposta in originale (a penna) come nel caso di richiesta di legalizzazioni/apostille in Prefettura (vedi paragrafo 1.4).
In tal caso, sarà necessario presentarsi allo sportello d’interesse, muniti, oltre che di una (o due copie, nel caso di richiesta di visto per deposito)del documento o della fattura da vistare e di una copia del documento di riconoscimento del firmatario, anche del seguente modulo, timbrato e firmato dal legale rappresentante.
Tale modulo,ai fini di una riduzione del consumo di carta, può anche essere compilato al computer, firmato digitalmente e inviato via PEC al seguente indirizzo: cciaa.rivlig@legalmail.it.
Visti e certificati possono essere ritirati dopo che l’utente avrà ricevuto comunicazione di avvenuta chiusura con esito positivo della pratica (in genere, entro pochi giorni lavorativi dalla richiesta).
Il rilascio può avvenire:
Il costo di visti, Attestato di libera vendita e legalizzazioni è di € 3,00 per ciascuna pratica.
Per i pagamenti dei diritti di segreteria delle pratiche telematiche l’utente deve utilizzare il proprio borsellino elettronico prepagato abbinato a Telemaco. Il conto può essere caricato tramite carta di credito sul portale una volta inseriti user id e password nel sito www.registroimprese.it e accedendo alla propria “Area Utente”.
Nel caso di richieste allo sportello (residuali), il pagamento può avvenire in contanti, bancomat, carta di credito, bonifico bancario e versamento in c/c postale oppure utilizzando PagoPA.
Con la “Stampa in azienda”, l’impresa può stampare presso il proprio ufficio il visto, il Certificato di Origine o l’Attestato di libera vendita, inviando la richiesta on-line.
Per aderire al servizio presso la CCIAA di Riviere di Liguria, l’impresa deve inviare il presente modulo di richiesta di adesione al servizio, firmato digitalmente dal legale rappresentante, all’indirizzo PEC cciaa.rivlig@legalmail.it e attendere l’abilitazione da parte della Camera.
Affinché la richiesta sia accolta, è necessario che l’azienda dichiari la sussistenza delle seguenti condizioni essenziali:
NOTA BENE!
Al verificarsi di situazioni ed eventi che possano determinare il venir meno delle dichiarazioni e degli impegni sottoscritti, la Camera di Commercio si riserva la facoltà di limitare l’uso del servizio.
L’ufficio abilitato al rilascio di visti, legalizzazioni, Certificati d’Origine e altre attestazioni per l’estero presso la CCIAA di Imperia, Savona e La Spezia si chiama “Commercio Estero” e dispone di tre sedi. Vediamo, di seguito, indirizzi e contatti:
Sede di Imperia
– Indirizzo: Via Tommaso Schiva, 29
– Telefono: 0183/793250
– E-mail: estero@rivlig.camcom.it
– Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, salvo festività nazionali e locali, come il Santo Patrono, il 26 novembre
– Competenza territoriale: tutti i Comuni della Provincia di Imperia
Sede di Savona
– Indirizzo: Via Quarda Superiore, 16
– Telefono: 019/8314242
– E-mail: estero@rivlig.camcom.it
– Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, salvo festività nazionali e locali, come il Santo Patrono, il 18 marzo
– Competenza territoriale: tutti i Comuni della Provincia di Savona
Sede di La Spezia
– Indirizzo: Piazza Europa, 16
– Telefono: 0187/728207
– E-mail: estero@rivlig.camcom.it
– Orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 12:30, salvo festività nazionali e locali, come il Santo Patrono, il 19 marzo
– Competenza territoriale: tutti i Comuni della Provincia di La Spezia
RICORDA!
Tutte le attività di sportello si effettuano su appuntamento da concordare utilizzando i contatti sopra indicati.
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