Vuoi sapere come si richiede la legalizzazione e apostille di un atto italiano per il Portogallo senza dover andare a cercare le informazioni necessarie in tanti posti diversi del web? Allora sei fortunato, perché in questa guida trovi tutto quello che serve!
Continua a leggere, pertanto, se vuoi eseguire questa procedura senza intoppi, oppure richiedi subito una consulenza telefonica gratuita di 15 minuti con uno dei nostri esperti.
NOTA BENE!
Ci definiamo “la Burocrazia gentile”. Perché questo slogan? Perché il nostro intento è quello di aiutare gli utenti ad avere un rapporto molto più sereno e disteso con la Pubblica Amministrazione: contattaci per scoprire tutto quello che possiamo fare per te!
Questo Stato della Penisola Iberica confinante con la Spagna, appartiene alla lista di Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961.
Pertanto, qualora dovessi legalizzare un atto italiano destinato a un ente portoghese, non dovrai ricorrere alla legalizzazione standard con passaggio in consolato, ma potrai utilizzare la procedura agevolata dell’apostille.
In cosa consiste? Detto in termini molto semplici, non dovrai far altro che rivolgerti ad uno degli enti autorizzati (che per l’Italia, come vedremo più avanti, sono la Procura della Repubblica o la Prefettura, a seconda di quale atto devi apostillare) per richiedere l’apposizione di un timbro (o di un contrassegno digitale, per gli Stati in cui è stato introdotto) sul documento che ha bisogno di essere legalizzato.
Questo passaggio permette di poter utilizzare immediatamente il certificato o l’atto in questione anche nel Paese estero destinatario, vale a dire il Portogallo, a meno che non sia richiesto anche un secondo passaggio, ovvero la traduzione.
L’apostille o postilla riguarda, però, solo gli atti o documenti pubblici non scaduti e con firma autografa. Non si applica, infatti, ai documenti privati, agli atti non firmati da pubblici ufficiali con firma registrata e ai documenti ormai scaduti!
Dovrai, inoltre, fare attenzione che il firmatario dell’atto abbia già depositato la propria firma presso l’ente di appartenenza (per l’Italia, lo ricordiamo, la Procura della Repubblica o la Prefettura) e che quest’ultima non sia troppo dissimile rispetto a quella registrata.
RICORDA!
In caso di firme troppo dissimili, il funzionario incaricato di mettere l’apostille potrebbe rifiutarsi di procedere!
Sì, certamente!
Ma solo nel caso di documenti privati o quelli i cui firmatari non hanno ancora depositato la propria firma presso l’ente italiano competente per le apostille. I certificati e gli altri documenti scaduti, invece, non possono più essere apostillati!
Tuttavia, per poter legalizzare dei documenti non apostillabili, sarà necessario ricorrere ad un escamotage, vale a dire: innanzitutto, dovrai far emettere una copia conforme, o “copia autentica”, dell’atto in questione; successivamente, avrai bisogno di far apostillare la copia stessa in Procura o in Prefettura, a seconda del se la copia sia stata emessa da un notaio oppure da un dipendente comunale.
NOTA BENE!
Accertati sempre che tale procedura sia ritenuta valida o meno dall’ente portoghese destinatario, altrimenti rischi di perdere tempo e denaro!
Le informazioni contenute qui sono di grande rilevanza. Possono, infatti, evitarti di legalizzare, apostillare e/o tradurre un atto per il quale tali procedure non sono previste. Non perdiamo, quindi, altro tempo e andiamo subito a vedere quali sono le esenzioni previste nel caso di questo Stato dell’Europa meridionale!
– La Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 ha esonerato dall’obbligo di legalizzazione gli atti, i documenti e le dichiarazioni ufficiali rilasciati da rappresentanti diplomatici o consolari di una parte contraente (sui quali – lo ricordiamo – non si applica mai l’apostille).
– La Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 ha abolito, invece, l’obbligo di traduzione e apostille per gli estratti di Stato Civile (ovvero l’Estratto multilingue di nascita, l’Estratto multilingue di morte e l’Estratto multilingue di matrimonio) qualora rilasciati utilizzando il modello plurilingue previsto da tale Convenzione. Eventuali annotazioni presenti negli estratti in italiano (dato che il modello non ne prevede la traduzione), andranno comunque tradotte in portoghese, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo relativo alla traduzione.
– La Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 ha ulteriormente sancito l’esenzione dalla legalizzazione (o altra formalità) per gli atti e documenti:
– La Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 ha, altresì, soppresso l’obbligo di traduzione, legalizzazione e apostille riguardo il Certificato di capacità matrimoniale redatto sul modulo plurilingue, finalizzato alla celebrazione del matrimonio negli Stati in cui la Convenzione è vigente.
– Infine, ultimo ma non per importanza, il Regolamento UE 2016/1191 ha cancellato l’obbligo di legalizzazione e/o apostille per tutte le tipologie di documenti pubblici (indipendentemente dall’ente che ha provveduto al rilascio, compresi dunque anche i dipendenti dell’autorità giudiziaria, i notai e gli esponenti di rappresentanze diplomatiche e consolari) che siano richiesti per attestare determinate condizioni anagrafiche, di Stato Civile e giuridiche del richiedente, ad esempio: nascita, esistenza in vita, decesso, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, filiazione o l’adozione, assenza di condanne penali (quest’ultima, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza), diritto di voto e di eleggibilità per cariche pubbliche e così via.
RICORDA!
Qualora volessi ulteriori ragguagli circa i documenti per enti portoghesi esenti da legalizzazione e apostille, chiedi a noi!
L’apostille su atti italiani per il Portogallo va richiesta, a seconda del tipo di atto, alla Prefettura o alla Procura territorialmente competente in base al luogo dove il documento è stato redatto.
Nello specifico, si apostillano alla Prefettura:
Si apostillano, invece, in Procura, ad eccezione dei documenti attestanti determinate condizioni anagrafiche, di Stato Civile e giuridiche, esenti in base al Regolamento UE:
NOTA BENE!
Sul nostro sito trovi guide specifiche dedicate alle procedure di legalizzazione e apostille per la maggior parte delle Prefetture e Procure d’Italia: cerca quella che ti occorre tramite il nostro motore di ricerca interno inserendo “legalizzazione e apostille + il nome della località” (ad esempio “legalizzazione e apostille Firenze” o “legalizzazione e apostille Bologna”) oppure inviaci una e-mail a info@multilex.it.
No, non puoi apostillare atti e documenti emessi da enti portoghesi al di fuori dei confini di questo Stato, dunque neppure nel nostro Paese. Per la postilla su atti non esenti dovrai, pertanto, rivolgerti alle autorità portoghesi competenti, come indicato in questa pagina del sito ufficiale della Convenzione dell’Aja redatta sia in lingua inglese, sia in lingua francese.
In base alla Convenzione di Londra, gli atti e documenti rilasciati da agenti diplomatici e consolari portoghesi per l’Italia (e viceversa) sono esenti dall’obbligo di legalizzazione prefettizia.
Questo significa che i documenti emessi da rappresentanti diplomatici o consolari portoghesi ovunque nel mondo, per essere usati in Italia (o dinanzi a rappresentanti diplomatici o consolari italiani), non hanno bisogno di essere legalizzati. Lo stesso vale per i documenti emessi da rappresentanti diplomatici o consolari italiani per essere usati presso un ente portoghese.
RICORDA!
Questo tipo di atti non necessitano neppure di traduzione, laddove rilasciati ai sensi dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/1191 (vedi paragrafo sulla traduzione).
– Sezione consolare dell’Ambasciata a Roma
– Consolato onorario di Bari
– Consolato onorario di Bologna
– Consolato onorario di Genova
– Consolato onorario di Milano
– Consolato onorario di Napoli
– Consolato onorario di Palermo
– Consolato onorario di Torino
– Consolato onorario di Trieste
– Consolato onorario di Venezia
Fonte: lista delle Rappresentanze Diplomatiche straniere in Italia, pubblicata e costantemente aggiornata dal Ministero italiano degli Esteri.
NOTA BENE!
Il 10 giugno ricorre la festività nazionale della Repubblica del Portogallo. Pertanto, in questa data, alcuni servizi presso Ambasciate e Consolati portoghesi potrebbero risultare sospesi.
Molti utenti ci contattano perché, anche dopo aver apostillato o legalizzato un atto per un Paese estero, non sanno se devono tradurlo! Dopo aver letto questo paragrafo, non avrai più dubbi.
La prima cosa da sapere è che, in base all’Art. 6 del Regolamento UE 2016/1191, lo Stato membro in cui viene presentato il documento (in questo caso, il Portogallo) non può obbligarti a tradurre l’atto qualora questo sia stato emesso in una delle sue lingue ufficiali (o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata).
Inoltre, sempre in base a questa normativa europea, la traduzione non può essere richiesta se il documento pubblico (relativo alla nascita, all’esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all’unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all’assenza di precedenti penali) è corredato di un modulo standard multilingue. In questo caso, però, è necessario che l’autorità portoghese alla quale viene presentato il documento, ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento.
In tutti gli altri casi, dovrai necessariamente provvedere alla traduzione del certificato o atto, indipendentemente dal fatto se sia esente o meno da legalizzazione e apostille, presentando una traduzione certificata o, molto più probabilmente, una traduzione giurata o asseverata in lingua portoghese, a sua volta apostillata.
RICORDA!
Nel dubbio circa quale tipo di traduzione presentare, rivolgiti direttamente all’ente portoghese destinatario!
Se vuoi che tutto proceda senza intoppi, chiedi ai nostri traduttori esperti: potranno occuparsi loro della traduzione!
Abbiamo concluso la nostra guida su come eseguire la legalizzazione e apostille di atti e documenti rilasciati nel nostro Paese per il Portogallo (e viceversa).
Puoi stare certo che tutte le informazioni fornite qui sono state accuratamente raccolte e vagliate dai nostri esperti, a cui, se lo ritenessi opportuno, puoi anche richiedere una consulenza telefonica gratuita di 15 minuti!
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