Legalizzazione e apostille per il Portogallo

Vuoi sapere come si richiede la legalizzazione e apostille di un atto italiano per il Portogallo senza dover andare a cercare le informazioni necessarie in tanti posti diversi del web? Allora sei fortunato, perché in questa guida trovi tutto quello che serve! 

Continua a leggere, pertanto, se vuoi eseguire questa procedura senza intoppi, oppure richiedi subito una consulenza telefonica gratuita di 15 minuti con uno dei nostri esperti.

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Ci definiamo “la Burocrazia gentile”. Perché questo slogan? Perché il nostro intento è quello di aiutare gli utenti ad avere un rapporto molto più sereno e disteso con la Pubblica Amministrazione: contattaci per scoprire tutto quello che possiamo fare per te! 

1. Apostille o legalizzazione per il Portogallo

Questo Stato della Penisola Iberica confinante con la Spagna, appartiene alla lista di Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 1961

Pertanto, qualora dovessi legalizzare un atto italiano destinato a un ente portoghese, non dovrai ricorrere alla legalizzazione standard con passaggio in consolato, ma potrai utilizzare la procedura agevolata dell’apostille.

In cosa consiste? Detto in termini molto semplici, non dovrai far altro che rivolgerti ad uno degli enti autorizzati (che per l’Italia, come vedremo più avanti, sono la Procura della Repubblica o la Prefettura, a seconda di quale atto devi apostillare) per richiedere l’apposizione di un timbro (o di un contrassegno digitale, per gli Stati in cui è stato introdotto) sul documento che ha bisogno di essere legalizzato.

Questo passaggio permette di poter utilizzare immediatamente il certificato o l’atto in questione anche nel Paese estero destinatario, vale a dire il Portogallo, a meno che non sia richiesto anche un secondo passaggio, ovvero la traduzione.

2. A quali atti si applica l’apostille o postilla per il Portogallo

L’apostille o postilla riguarda, però, solo gli atti o documenti pubblici non scaduti e con firma autografa. Non si applica, infatti, ai documenti privati, agli atti non firmati da pubblici ufficiali con firma registrata e ai documenti ormai scaduti!

Dovrai, inoltre, fare attenzione che il firmatario dell’atto abbia già depositato la propria firma presso l’ente di appartenenza (per l’Italia, lo ricordiamo, la Procura della Repubblica o la Prefettura) e che quest’ultima non sia troppo dissimile rispetto a quella registrata.

RICORDA!

In caso di firme troppo dissimili, il funzionario incaricato di mettere l’apostille potrebbe rifiutarsi di procedere!

3. Posso legalizzare dei documenti non apostillabili per il Portogallo?

Sì, certamente!

Ma solo nel caso di documenti privati o quelli i cui firmatari non hanno ancora depositato la propria firma presso l’ente italiano competente per le apostille. I certificati e gli altri documenti scaduti, invece, non possono più essere apostillati!

Tuttavia, per poter legalizzare dei documenti non apostillabili, sarà necessario ricorrere ad un escamotage, vale a dire: innanzitutto, dovrai far emettere una copia conforme, o “copia autentica”, dell’atto in questione; successivamente, avrai bisogno di far apostillare la copia stessa in Procura o in Prefettura, a seconda del se la copia sia stata emessa da un notaio oppure da un dipendente comunale.

NOTA BENE!

Accertati sempre che tale procedura sia ritenuta valida o meno dall’ente portoghese destinatario, altrimenti rischi di perdere tempo e denaro!

4. Esenzioni da legalizzazione e apostille per il Portogallo

Le informazioni contenute qui sono di grande rilevanza. Possono, infatti, evitarti di legalizzare, apostillare e/o tradurre un atto per il quale tali procedure non sono previste. Non perdiamo, quindi, altro tempo e andiamo subito a vedere quali sono le esenzioni previste nel caso di questo Stato dell’Europa meridionale!

– La Convenzione di Londra del 7 giugno 1968 ha esonerato dall’obbligo di legalizzazione gli atti, i documenti e le dichiarazioni ufficiali rilasciati da rappresentanti diplomatici o consolari di una parte contraente (sui quali – lo ricordiamo – non si applica mai l’apostille). 

– La Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 ha abolito, invece, l’obbligo di traduzione e apostille per gli estratti di Stato Civile (ovvero l’Estratto multilingue di nascita, l’Estratto multilingue di morte e l’Estratto multilingue di matrimonio) qualora rilasciati utilizzando il modello plurilingue previsto da tale Convenzione. Eventuali annotazioni presenti negli estratti in italiano (dato che il modello non ne prevede la traduzione), andranno comunque tradotte in portoghese, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo relativo alla traduzione.

– La Convenzione di Atene del 15 settembre 1977 ha ulteriormente sancito l’esenzione dalla legalizzazione (o altra formalità) per gli atti e documenti:

  • riguardanti lo Stato Civilela capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro residenza, qualunque sia l’uso per i quali sono richiesti:
  • prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto di Stato Civile. Tale esenzione si estende anche alle traduzioni, purché provenienti da una “autorità qualificata” in base alla normativa vigente nello Stato di provenienza degli atti. 

– La Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 ha, altresì, soppresso l’obbligo di traduzione, legalizzazione e apostille riguardo il Certificato di capacità matrimoniale redatto sul modulo plurilingue, finalizzato alla celebrazione del matrimonio negli Stati in cui la Convenzione è vigente. 

– Infine, ultimo ma non per importanza, il Regolamento UE 2016/1191 ha cancellato l’obbligo di legalizzazione e/o apostille per tutte le tipologie di documenti pubblici (indipendentemente dall’ente che ha provveduto al rilascio, compresi dunque anche i dipendenti dell’autorità giudiziaria, i notai e gli esponenti di rappresentanze diplomatiche e consolari) che siano richiesti per attestare determinate condizioni anagrafiche, di Stato Civile e giuridiche del richiedente, ad esempio: nascita, esistenza in vita, decesso, matrimonio, unione civile, separazione, divorzio, filiazione o l’adozione, assenza di condanne penali (quest’ultima, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza), diritto di voto e di eleggibilità per cariche pubbliche e così via.

RICORDA!

Qualora volessi ulteriori ragguagli circa i documenti per enti portoghesi esenti da legalizzazione e apostille, chiedi a noi!

5. Dove richiedere l’apostille per il Portogallo

L’apostille su atti italiani per il Portogallo va richiesta, a seconda del tipo di atto, alla Prefettura o alla Procura territorialmente competente in base al luogo dove il documento è stato redatto. 

Nello specifico, si apostillano alla Prefettura:

  • i certificati e gli altri documenti che siano stati emessi da un qualsiasi Comune d’Italia, salvo, ovviamente, nel caso di quelli ritenuti esenti;
  • i certificati e gli altri tipi di atti rilasciati da Università o scuole pubbliche di ogni ordine e grado (ad esempio, pagelle, diplomi o altri documenti attestanti il titolo di studio, per i quali, però, potrebbe essere richiesto prima il visto dell’Ex Provveditorato agli Studi/Ufficio Scolastico Regionale); 
  • i documenti rilasciati dalle Camere di Commercio, dalle Asl o dalle Diocesi;
  • gli atti emessi da una autorità centrale, come il Ministero della Salute o l’AIFA, per i quali è possibile rivolgersi a qualsiasi Prefettura d’Italia.

Si apostillano, invece, in Procura, ad eccezione dei documenti attestanti determinate condizioni anagrafiche, di Stato Civile e giuridiche, esenti in base al Regolamento UE:

  • gli atti emessi da un’autorità giudiziaria come ad esempio le sentenze;
  • i documenti rilasciati da notai o comunque conservati presso archivi notarili;
  • le traduzioni giurate o asseverate in tribunale, dinanzi a un Giudice di Pace o a un notaio.

NOTA BENE!

Sul nostro sito trovi guide specifiche dedicate alle procedure di legalizzazione e apostille per la maggior parte delle Prefetture e Procure d’Italia: cerca quella che ti occorre tramite il nostro motore di ricerca interno inserendo “legalizzazione e apostille + il nome della località” (ad esempio “legalizzazione e apostille Firenze” o “legalizzazione e apostille Bologna”) oppure inviaci una e-mail a info@multilex.it.

6. Posso apostillare in Italia documenti di enti portoghesi?

No, non puoi apostillare atti e documenti emessi da enti portoghesi al di fuori dei confini di questo Stato, dunque neppure nel nostro Paese. Per la postilla su atti non esenti dovrai, pertanto, rivolgerti alle autorità portoghesi competenti, come indicato in questa pagina del sito ufficiale della Convenzione dell’Aja redatta sia in lingua inglese, sia in lingua francese.

7. Legalizzazione di atti e documenti consolari

In base alla Convenzione di Londra, gli atti e documenti rilasciati da agenti diplomatici e consolari portoghesi per l’Italia (e viceversa) sono esenti dall’obbligo di legalizzazione prefettizia.

Questo significa che i documenti emessi da rappresentanti diplomatici o consolari portoghesi ovunque nel mondo, per essere usati in Italia (o dinanzi a rappresentanti diplomatici o consolari italiani), non hanno bisogno di essere legalizzati. Lo stesso vale per i documenti emessi da rappresentanti diplomatici o consolari italiani per essere usati presso un ente portoghese.

RICORDA!

Questo tipo di atti non necessitano neppure di traduzione, laddove rilasciati ai sensi dall’art. 6 del Regolamento UE 2016/1191 (vedi paragrafo sulla traduzione).

8. Ambasciata e Consolati portoghesi in Italia

– Sezione consolare dell’Ambasciata a Roma

  • Indirizzo: Via Guido d’Arezzo, 5 (1°p.int.3) 
  • Telefono: 06 84480206, 06 84480207 – Fax 06 3296783
  • E-mail: sconsular.roma@mne.pt
  • Circoscrizione: Tutto il territorio della Repubblica Italiana

– Consolato onorario di Bari

– Consolato onorario di Bologna

  • Indirizzo: Via Filippo Antolini, 7/a 
  • Telefono: 051 0952667 – Fax 051 535405
  • E-mail: claudio.consoleonorario.bo@gmail.com
  • Circoscrizione: Emilia Romagna

– Consolato onorario di Genova

  • Indirizzo: Via Assarotti, 17/A 
  • Telefono: 010 870212 – Fax 010 8371126
  • Circoscrizione: Liguria, Sardegna

– Consolato onorario di Milano

  • Indirizzo: Via Francesco Albani, 21 
  • Telefono: 02 4675 3720 – Fax 02 46753333
  • E-mail: honoraryconsul.portugal@gmail.com
  • Circoscrizione: Lombardia, Trentino Alto Adige

– Consolato onorario di Napoli

  • Indirizzo: Via Nardones, 118 
  • Telefono: 081 413540 – Fax 081 404409
  • E-mail: consptna@yahoo.it
  • Circoscrizione: Campania, Basilicata, Calabria

– Consolato onorario di Palermo

  • Indirizzo: Via Messina, 15 
  • Telefono: 091 585853, 335 8420368 – Fax 091 585853
  • E-mail: consolatoportogallosicilia@gmail.com
  • Circoscrizione: Sicilia

– Consolato onorario di Torino

  • Indirizzo: Via Perrone, 16 
  • Telefono: 011 5613934 – Fax 011 541468
  • E-mail: avv.albertobadini@gmail.com
  • Circoscrizione: Piemonte, Valle d’Aosta

– Consolato onorario di Trieste

  • Indirizzo: Via Felice Venezian, 1 
  • Telefono: 040 303334 – Fax 040 305683
  • E-mail: consolato.portogallo@martinolich.it
  • Circoscrizione: Friuli Venezia Giulia

– Consolato onorario di Venezia

  • Indirizzo: Dorsoduro 2791 
  • Telefono: 041 988066, 3401787219 – Fax 041 988288
  • Circoscrizione: Veneto

Fonte: lista delle Rappresentanze Diplomatiche straniere in Italia, pubblicata e costantemente aggiornata dal Ministero italiano degli Esteri.

NOTA BENE!

Il 10 giugno ricorre la festività nazionale della Repubblica del Portogallo. Pertanto, in questa data, alcuni servizi presso Ambasciate e Consolati portoghesi potrebbero risultare sospesi.

9. Traduzione di atti e documenti per il Portogallo

Molti utenti ci contattano perché, anche dopo aver apostillato o legalizzato un atto per un Paese estero, non sanno se devono tradurlo! Dopo aver letto questo paragrafo, non avrai più dubbi.

La prima cosa da sapere è che, in base all’Art. 6 del Regolamento UE 2016/1191, lo Stato membro in cui viene presentato il documento (in questo caso, il Portogallo) non può obbligarti a tradurre l’atto qualora questo sia stato emesso in una delle sue lingue ufficiali (o in una lingua non ufficiale ma espressamente accettata). 

Inoltre, sempre in base a questa normativa europea, la traduzione non può essere richiesta se il documento pubblico (relativo alla nascita, all’esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all’unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all’assenza di precedenti penali) è corredato di un modulo standard multilingue. In questo caso, però, è necessario che l’autorità portoghese alla quale viene presentato il documento, ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento.

In tutti gli altri casi, dovrai necessariamente provvedere alla traduzione del certificato o atto, indipendentemente dal fatto se sia esente o meno da legalizzazione e apostille, presentando una traduzione certificata o, molto più probabilmente, una traduzione giurata o asseverata in lingua portoghese, a sua volta apostillata.

RICORDA!

Nel dubbio circa quale tipo di traduzione presentare, rivolgiti direttamente all’ente portoghese destinatario!

Se vuoi che tutto proceda senza intoppi, chiedi ai nostri traduttori esperti: potranno occuparsi loro della traduzione!

10. Conclusioni

Abbiamo concluso la nostra guida su come eseguire la legalizzazione e apostille di atti e documenti rilasciati nel nostro Paese per il Portogallo (e viceversa). 

Puoi stare certo che tutte le informazioni fornite qui sono state accuratamente raccolte e vagliate dai nostri esperti, a cui, se lo ritenessi opportuno, puoi anche richiedere una consulenza telefonica gratuita di 15 minuti!

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