Visti e legalizzazione alla Camera di Commercio di Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino

La Camera di Commercio delle Marche è abilitata al rilascio di visti e legalizzazioni per l’estero nei confronti di imprese esportatrici con sede legale o un’unità locale in uno dei Comuni delle province marchigiane. In questa guida trovi, dunque, informazioni dettagliate e complete su come eseguire la richiesta di visti e legalizzazione alla Camera di Commercio di Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino

Qualora, invece, preferissi un contatto diretto, puoi usufruire di una consulenza telefonica gratuita di 15 minuti con uno dei nostri esperti, oppure, se non volessi occuparti tu stesso della pratica, puoi anche decidere di affidarti a noi e tu non dovrai fare assolutamente nulla!

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Possiamo anche occuparci della  traduzione legalizzata, certificata o giurata di qualsiasi atto o documento della Camera di Commercio o di qualsiasi altro ente della Pubblica Amministrazione.

1. Quante e quali tipologie di visti e attestati camerali ci sono

La Camera di Commercio di Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino, attraverso l’ufficio “Commercio Estero”, è competente al rilascio di visti, Certificati di Origine e altri tipi di certificazioni che occorrono per alcune attività di commercio con l’estero. Vediamo di seguito quali sono i visti e le attestazioni principali che vengono rilasciate alle imprese esportatrici.

1.1 Visto poteri di firma

La Camera di Commercio può apporre un visto poteri di firma o di conformità di firma su documenti di natura privata redatti su carta intestata dell’impresa (ad esempio, dichiarazioni che riguardano Stati o caratteristiche del prodotto esportato o dei soggetti coinvolti nell’operazione di esportazione e così via), quando questi siano richiesti dalle Autorità estere dei paesi di destinazione delle merci per consentirne l’ingresso o da un partner estero per il perfezionamento di una transazione commerciale. 

L’ufficio, ai fini dell’apposizione del visto, deve accertare la legittimità della firma del soggetto che rilascia la dichiarazione (titolare/ legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore) e l’assenza, nella dichiarazione, di menzioni discriminatorie e di dichiarazioni di origine. 

Ne consegue che, se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione giurata. In ogni caso, l’ufficio si riserva di valutare, di volta in volta, il contenuto del documento allo scopo di escludere impedimenti all’apposizione del visto come ad esempio:

  • dichiarazioni discriminatorie, incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali, indicanti ad esempio che le merci non contengono prodotti originari di alcuni Paesi sottoposti a discriminazione o che non sono trasportate da navi iscritte nelle black list;
  • lettere di invito in Italia a favore di cittadini di Paesi terzi. In questo caso è necessario richiedere informazioni alle Ambasciate o Consolati italiani presenti nel Paese di provenienza del cittadino straniero;
  • richiesta per visto di affari, in quanto si tratta di un atto notorio. In base alla legge, pertanto, non deve essere autenticata, ma firmata in originale e accompagnata dalla carta di identità del firmatario;
  • dichiarazioni contenenti attestazioni di origine non preferenziale della merce, a meno che contestualmente o preventivamente non sia stato emesso anche il certificato di origine.

Il divieto di apposizione del visto non riguarda, comunque, le dichiarazioni di origine preferenziale, riferite ad accordi commerciali tra l’Unione Europea e determinati Paesi, né dichiarazioni di produzione, purché riscontrabili dalle informazioni del Registro Imprese.

1.2 Visto su fatture

La Camera di Commercio è l’ente deputato al rilascio del visto su fatture che, come nel caso del visto poteri di firma, ha la funzione di attestare la legittimità della firma del firmatario (titolare/legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore). 

Non è possibile vistare la fattura qualora quest’ultima:

  • riporti l’indicazione dell’origine del prodotto esportato, a meno che per tale fattura non sia già stato emesso il Certificato di Origine e l’origine dichiarata in fattura non sia in contrasto con quella dichiarata in quest’ultimo;
  • contenga menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi (ad esempio, la dichiarazione anti israeliana).

1.3 Visto di deposito

La Camera di Commercio, su richiesta dell’impresa esportatrice, può apporre un visto di deposito su documenti emessi da Enti e Organismi istituzionali quali ASL, Istituti di certificazione, ecc. (ad esempio, certificati sanitari, certificati di analisi ed autorizzazioni varie e così via).

Tale visto o timbro non attesta l’esattezza o l’attendibilità del documento e del suo contenuto, ma serve solo a convalidare che una copia del documento è agli atti della Camera di Commercio, senza entrare nel merito del contenuto dello stesso.

1.4 Legalizzazione o autentica (ex Visto UPICA)

Alcuni Paesi, prevalentemente Arabi richiedono che i Certificati di Origine o gli altri documenti per l’export siano legalizzati per avere validità all’estero. 

La competenza a legalizzare le firme sugli atti e documenti rilasciati dalla Camera di Commercio da presentare  davanti ad Autorità estere è attribuita alle stesse Camere di Commercio, tranne nel caso di atti e documenti  destinati a Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja 1961, per i quali la competenza spetta alle Prefetture (nello specifico, la Prefettura di Ancona, la Prefettura di Ascoli Piceno, la Prefettura di Fermo, la Prefettura di Macerata, la Prefettura di Pesaro e Urbino), attraverso la procedura semplificata dell’ “apostille”, benché si tratti di documenti rilasciati dalla Camera di Commercio.

Con il visto di legalizzazione (ex visto Upica) un funzionario camerale legalizza la firma di un altro funzionario camerale che ha firmato il Certificato di Origine o apposto il visto poteri di firma o di deposito su un documento per l’estero (fattura, dichiarazione e così via). Il visto di legalizzazione può anche essere apposto sul Certificato Camerale in lingua inglese, ma mai sulle visure.

RICORDA!

La legalizzazione apposta dalla Camera di Commercio non sempre è sufficiente a perfezionare la validità del documento all’estero. I Paesi Arabi, in particolare, possono richiedere che il documento vistato e legalizzato venga ulteriormente vistato da organismi intermedi (ad esempio, Joint Italian Arab Chamber) o dal proprio Consolato.

Oppure, come nel caso degli Emirati Arabi Uniti e altri, potrebbe essere ugualmente necessaria la legalizzazione (no l’apostille!) in Prefettura dal momento che i Consolati emiratini in Italia accettano solo documenti firmati da Prefettura e Procura.

1.5 Attestato di libera vendita

È un certificato che viene rilasciato dalla Camera di Commercio, su richiesta dell’azienda esportatrice, che serve ad attestare la libera commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e/o dell’Unione europea.

Non può essere, pertanto, considerato come un sostitutivo delle certificazioni di libera vendita rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche, tra le quali ad esempio: dispositivi medici, prodotti cosmetici, presidi medico chirurgici, integratori alimentari, formule lattanti, alimenti senza glutine, alimenti a fini medici speciali, medicinali e così via. Di conseguenza, per i prodotti sopra indicati, il cui elenco non è esaustivo, le Camere di Commercio possono procedere solo con l’apposizione di un visto poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata.

Non è possibile, inoltre, rilasciare l’attestato ad un’impresa inattiva o che non possa dimostrare di aver emesso fatture di vendita in Italia e/o in Europa per le merci di cui si richiede l’attestato. Non può, altresì, essere emesso per prodotti non rientranti nell’attività commerciale dell’impresa.

La richiesta di Attestato di libera vendita alla CCIAA delle Marche deve essere presentata con le stesse modalità previste per i visti (vedi paragrafo successivo), allegando alla pratica i seguenti documenti, tutti firmati digitalmente:

  • modulo di richiesta nella quale siano specificati i prodotti di interesse ed il Paese di destinazione. L’istanza deve, inoltre, essere timbrata e firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore
  • elenco dei principali clienti italiani e stranieri;
  • copia delle fatture di vendita in Italia e/o in UE,  relative all’ultimo trimestre e alla stessa tipologia di prodotto/i di cui si richiede l’attestato (evidenziare nelle fatture il prodotto/i oggetto della richiesta di attestazione);
  • copia dell’autorizzazione alla commercializzazione o certificazione rilasciata dall’Autorità competente (quando prevista);
  • copia fronte/retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario (non necessario se la richiesta è presentata per via telematica).

L’attestato viene rilasciato in doppia lingua (italiano/inglese), su modello approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Per traduzioni in altre lingue puoi rivolgerti ai nostri traduttori esperti.

NOTA BENE!

La richiesta di Attestati di libera vendita verso l’Algeria presenta un iter diverso: maggiori informazioni possono essere reperite in questa pagina del sito ufficiale della CCIAA delle Marche. In particolare, i documenti redatti su carta intestata aziendale vengono rifiutati dalla Dogana algerina quindi è importante stampare su carta libera.

2. Come avanzare la richiesta di un visto o di una legalizzazione alla Camera di Commercio di Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino

La richiesta di un visto o di una legalizzazione deve essere presentata alla Camera di Commercio delle Marche unicamente in modalità  telematica tramite piattaforma Cert’O, messa a disposizione gratuitamente da Infocamere a tutti i titolari di un account Telemaco sul sito registroimprese.it

Le richieste in modalità cartacea allo sportello sono consentite solo in condizioni di particolare necessità e urgenza, che andranno sempre opportunamente documentate. 

Per quanto riguarda i documenti da presentare per il completamento della pratica, sono i seguenti:

  • modulo di richiesta, compilato e firmato dal legale rappresentante dell’impresa, digitalmente o in originale (nel caso di richieste allo sportello). All’interno del modulo si dovrà anche indicare il tipo di visto richiesto (visto poteri di firma, visto per deposito o legalizzazione);
  • copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (non necessario se la dichiarazione è presentata online e firmata digitalmente);
  • una copia del documento, timbrato e firmato dal legale rappresentante o procuratore dell’azienda con poteri di firma, che sarà conservata agli atti dell’ufficio (per visto poteri di firma) oppure due copie dell’atto nel caso di visto per deposito. Nel caso di visto su fattura, la fattura dovrà essere firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante o procuratore e riportare il timbro dell’impresa, il nome, il cognome e l’immagine della firma autografa del sottoscrittore (la scansione della fattura va fatta a partire dal documento originale, cioè firmato in modo autografo). 

3. Come attivare la piattaforma Cert’O per l’invio di richieste di visti e legalizzazioni

Per accedere al servizio di richiesta documenti on line è necessario ottenere preventivamente le abilitazioni per l’accesso alla piattaforma informatica Cert’O in due passaggi:

  • sottoscrizione del contratto accedendo al sito registroimprese.it;
  • attivazione del profilo selezionando l’opzione “Telemaco-Consultazione+Invio Pratiche+Richiesta Certificati”.

Entro 48 ore lavorative si riceverà, all’ indirizzo e-mail indicato nel contratto, la user-id e la password di accesso al servizio. Con queste, sarà possibile registrarsi ai servizi webtelemaco procedendo in questo modo: 

  • selezionare “Servizi e-gov”;
  • andare in fondo alla pagina “Completamento o modifica registrazione” e controllare/aggiungere” i dati mancanti;
  • entrare in “Certificazioni per l’estero”.

RICORDA!

Per utilizzare Cert’O, è indispensabile essere in possesso di un dispositivo di firma digitale (Smart Card o Token di firma) e relativo software per utilizzare il certificato di firma in esso contenuto. Il dispositivo viene rilasciato dalla Camera di Commercio delle Marche con la modalità di riconoscimento da remoto  senza, quindi, la necessità di recarsi di persona presso l’ufficio.

4. Rilascio del visto

Dopo l’invio della richiesta di visto o legalizzazione, lo sportello camerale indicato avvierà l’istruttoria. Le domande saranno evase in ordine di arrivo, compatibilmente con le tempistiche del sistema telematico e la quantità di domande pervenute.

Al termine dell’istruttoria di accoglimento, l’azienda sarà avvisata via e-mail della chiusura con esito positivo o negativo della pratica; qualora, invece, la pratica dovesse risultare “sospesa”, probabilmente sarà necessario integrare qualche documento.

Solo in caso di esito positivo, il richiedere potrà provvedere al ritiro di quanto richiesto in due modi:

  • direttamente allo sportello negli orari prefissati (vedi paragrafo 7). In tal caso, l’utente in fase di richiesta, dovrà selezionare l’opzione “Stampa in Camera di Commercio”;
  • attraverso il servizio “Stampa in azienda” (vedi paragrafo 6 per l’attivazione). In questo secondo caso, l’impresa, ogni volta che invierà una richiesta di visto con modalità di ritiro “Stampa in azienda”, riceverà quanto richiesto in formato PDF sul proprio indirizzo e-mail e/o PEC. A quel punto, potrà procedere in autonomia alla stampa del visto sul retro del documento da vistare (o, se la pagina fosse già occupata, su un foglio bianco da pinzare alla fattura o altro documento da vidimare), ricorrendo obbligatoriamente a una stampante a colori.

NOTA BENE!

L’opzione “Stampa in Camera di Commercio” con ritiro allo sportello è una scelta obbligata nel caso di documenti che hanno bisogno di essere legalizzati/apostillati in Prefettura (vedi paragrafo 1.4) oppure di altri documenti che, per richiesta dell’Autorità estera, richiedono la firma autografa (a penna).

5. Costi e modalità di pagamento del visto

L’apposizione del visto prevede un costo di 3,00 per diritti di segreteria per ciascun documento vidimato. 

Il pagamento si può effettuare tramite avviso di pagamento PagoPA richiesto preventivamente tramite l’apposito modulo online o, nel caso di richieste online (preferenziali), utilizzando il proprio conto prepagato sulla piattaforma Telemaco dopo aver inserito la richiesta in Cert’O.

6. Come aderire al servizio “Stampa in azienda”

Il servizio “Stampa in Azienda” permette all’impresa che abbia inviato la propria richiesta tramite Cert’O alla Camera di Commercio competente (in questo caso, quella delle Marche) di stampare, presso il proprio ufficio, visti, Attestati di libera vendita e Certificati di Origine senza bisogno di recarsi fisicamente allo sportello.

Per aderire al servizio presso la CCIAA di Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino occorre inviare il modulo di adesione, compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, all’indirizzo PEC: cciaa@pec.marche.camcom.it.

Affinché la richiesta venga accettata è necessario che l’impresa: 

  • non sia incorsa in violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l’assenza di condanne per reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente; 
  • non abbia avuto domande di autorizzazione respinte, né sospensioni o revoche di autorizzazioni esistenti per AEO – Esportatore Autorizzato, a causa di violazioni delle norme doganali negli ultimi tre anni.

Qualora l’azienda, anche dopo aver attivato il servizio, dovesse venir meno alle dichiarazioni e agli impegni sottoscritti, la Camera di Commercio che ha rilasciato l’autorizzazione potrebbe revocare l’attivazione del servizio.

7. Indirizzi e altre informazioni utili sulla Camera di Commercio delle Marche

L’ufficio abilitato al rilascio di visti, legalizzazioni, Certificati d’Origine e altre attestazioni per l’estero presso la CCIAA delle Marche si chiama “Commercio estero” e presenta una propria sede in ciascuna delle cinque Province. Vediamo di seguito indirizzi e contatti.

Sede di Ancona

  • Telefono: 071-5898310

Sede di Ascoli Piceno

  • Telefono: 0736-279236

Sede di Fermo

  • Telefono: 0734-217511, tasto 3

Sede di Macerata

  • Telefono: 0733-251205 / 0733-251293 

Sede di Pesaro 

  • Telefono: 0721-357222

– Orario di apertura al pubblico (valido per tutte le sedi): da lunedì a venerdì non festivi dalle 9:00 alle 13:00

– Orario per informazioni telefoniche: da lunedì a venerdì non festivi dalle 12:00 alle 13:00 (oppure concordando un appuntamento tramite software apposito)

– Chiusure straordinarie: in occasione della Festività del Santo Patrono, vale a dire il 4 maggio per Ancona, il 5 agosto per Ascoli Piceno, il 29 settembre per Fermo, il 31 agosto per Macerata e il 24 settembre per Pesaro

– Competenza territoriale: tutti i comuni delle cinque Province marchigiane

NOTA BENE!

Prima di recarti allo sportello è sempre consigliato prenotare un appuntamento tramite il form apposito.

8. Conclusioni

Siamo arrivati alla fine della nostra guida su come richiedere e ottenere un visto e/o una legalizzazione alla Camera di Commercio di Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino. 

Qualora, però, avessi ancora qualche dubbio, puoi richiedere subito una consulenza telefonica gratuita di 15 minuti: non ti costerà nulla!

Oltre a tantissime altre guide relative al rilascio di visti e legalizzazioni presso altre Camere di Commercio d’Italia, ad esempio la Camera di Commercio di L’Aquila Teramo, sul nostro sito, che è in continuo aggiornamento, sono presenti guide apposite relative alla richiesta, presso la Camera di Commercio delle Marche, dei seguenti documenti:

Qualora non riuscissi a trovare ciò di cui hai bisogno, inviaci una e-mail a info@multilex.it.

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