Ecco una guida passo dopo passo su come eseguire la richiesta di visti e legalizzazioni alla Camera di Commercio di Lecce. È proprio quello che stavi cercando? Allora tutto quello che devi fare è metterti comodo e continuare a leggere!
All’interno della guida trovi, infatti, informazioni dettagliate e complete su come eseguire la richiesta di un visto e/o di una legalizzazione presso la CCIAA di questa città pugliese.
Qualora, invece, preferissi un contatto diretto, puoi usufruire di una consulenza telefonica gratuita di 15 minuti con uno dei nostri esperti. Oppure, se non volessi occuparti tu stesso della pratica, puoi anche decidere di delegarla a noi e tu non dovrai fare assolutamente nulla!
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Possiamo anche occuparci della traduzione legalizzata, certificata o giurata di qualsiasi atto o documento della Camera di Commercio o di qualsiasi altro ente della Pubblica Amministrazione.
La Camera di Commercio di Lecce è competente al rilascio di varie tipologie di visti per l’estero nei confronti di imprese con sede legale o almeno un’unità locale nel territorio della Provincia di Lecce.
Tali visti sono richiesti, di solito, dall’Autorità estera destinataria e hanno, generalmente lo scopo di certificare la legittimità della firma del soggetto firmatario del documento (ovvero il legale rappresentante o titolare dell’impresa), sulla base di quanto risulta dalla visura o dal certificato camerale.
RICORDA!
La Camera di Commercio di Lecce potrebbe rifiutarsi di apporre il visto su alcuni tipi di documenti: ad esempio quelli contenenti dichiarazioni negative o discriminatorie, incompatibili con le convenzioni internazionali e con le leggi nazionali (ad esempio, la dichiarazione anti-israeliana) e quelli che hanno riferimento a persone come le lettere d’invito in Italia per cittadini stranieri o per italiani all’estero.
Il visto poteri di firma consiste nell’attestazione che il soggetto firmatario di un determinato documento dispone dei poteri di firma in nome e per conto dell’impresa titolare dell’operazione con l’estero, in base alle informazioni contenute e verificabili nel Registro Imprese o da atti notarili presentati in Camera di Commercio. Non si riferisce, quindi, all’esattezza e/o attendibilità delle indicazioni e dichiarazioni rese da chi sottoscrive i documenti.
Si appone su dichiarazioni rese sulla carta ufficiale dell’impresa da parte del legale rappresentante o di un procuratore quali ad esempio: dichiarazioni rese dall’impresa su carta intestata e firmate dal legale rappresentante o da un procuratore con poteri di firma per l’estero oppure atti necessari all’avvio e al perfezionamento di una operazione con una controparte estera.
Quando il visto viene apposto su fatture di esportazione (effettive o proforma), shipping invoice o packing list si parla, più nello specifico, di visto su fatture, che ha la stessa funzione del precedente.
Il visto per deposito è apposto, su richiesta delle imprese esportatrici, su documenti emessi da Organismi o Enti ufficiali (ad esempio, ASL, Istituti Nazionali di Certificazione, Organismi internazionali, eccetera). Attesta semplicemente che una copia del documento è agli atti della Camera di Commercio.
Su richiesta dell’esportatore e nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, le Camere di Commercio possono procedere al rilascio di Attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e dell’Unione Europea, mediante acquisizione agli atti di documenti commerciali di vendita, con riferimento all’ultimo trimestre, relativi ai prodotti oggetto dell’esportazione.
Tale attestazione camerale non rappresenta un’autorizzazione alla commercializzazione, ma si tratta semplicemente di una presa d’atto che il prodotto è già commercializzato nel territorio dell’UE. Non costituisce, quindi, un atto sostitutivo delle certificazioni rilasciate dal Ministero della Salute per alcune specifiche categorie merceologiche (ad esempio, farmaci, dispositivi medici, alimenti per celiaci, formule per lattanti e così via).
In tal caso, la Camera di Commercio competente (in questo caso, quella di Lecce) procederà solo con l’apposizione di un visto poteri di firma sulla dichiarazione di libera vendita resa dall’impresa interessata e potrà prevedere la presentazione, anche a campione, di copia delle necessarie autorizzazioni/certificazioni emesse dall’Autorità competente.
Non si possono, inoltre, richiedere Attestati di libera vendita su prodotti che non rientrano nella categoria merceologica dell’azienda. Ciascun attestato può riguardare un unico prodotto ed è valido per un singolo Stato; qualora la richiesta riguardasse più Stati, verranno emessi più attestati con relativo pagamento dei diritti di segreteria.
Entrando nello specifico, la richiesta di Attestato di libera vendita presso la CCIAA di Lecce può essere fatta utilizzando l’apposito modulo online, debitamente compilato e redatto su carta intestata dell’azienda, e allegando allo stesso:
Tale documentazione sarà consegnata direttamente allo sportello dell’ufficio Commercio Estero della CCIAA di Lecce (vedi indirizzo e orari di apertura al paragrafo 9) o a mezzo PEC (con firma digitale) al seguente indirizzo: cciaa@le.legalmail.camcom.it. Previa attivazione del servizio, si potrà anche procedere alla richiesta del certificato utilizzando la modalità telematica con piattaforma Cert’O.
Le modalità di rilascio sono le stesse previste per i visti (vedi paragrafo 4), ovvero allo sportello di persona, per posta assicurata tramite proprio domicilio o, nel caso di richieste inviate in via telematica, attraverso la modalità “Stampa in azienda”.
Le richieste di Attestati di libera vendita alla CCIAA di Lecce sono evase, in genere, entro tre giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione all’ufficio di tutta la documentazione, previa chiusura con esito positivo dell’istanza. Per costi e modalità di pagamento, consultare il paragrafo 5.
NOTA BENE!
La richiesta di Attestati di libera vendita verso l’Algeria presenta un iter diverso: in tal caso occorre rivolgersi direttamente presso la sede CCIAA di Lecce per avere maggiori dettagli (per indirizzo e contatti consulta il paragrafo 9).
La procedura di richiesta prevista è sempre la stessa, indipendentemente dal tipo di visto richiesto, anche se possono esservi alcune variazioni riguardo i documenti da presentare a seconda dell’attestazione che vuoi ottenere.
Le modalità di richiesta ammesse sono, comunque, due:
Per utilizzare Cert’O, l’azienda richiedente il visto deve, innanzitutto, disporre di:
Solo dopo aver ottemperato a questi passaggi necessari, l’impresa potrà iniziare a presentare le proprie richieste di visto scegliendo l’opzione “Richiesta Visti – Autorizzazioni” e seguendo la procedura indicata a video.
Al termine dell’istruttoria, l’impresa sarà avvisata della chiusura direttamente dal sistema. In caso di esito positivo, l’azienda potrà provvedere al ritiro nelle modalità indicate al paragrafo 4; in caso di esito negativo, invece, il richiedente dovrà riavviare il processo di richiesta dall’inizio, mentre se la pratica dovesse risultare “sospesa”, probabilmente ci sarà solo bisogno di integrare qualche documento.
Per la richiesta di visti in modalità cartacea bisogna presentarsi presso l’ufficio “Commercio Estero” della CCIAA di Lecce (consulta indirizzi, orari e modalità di contatto al paragrafo 9) muniti di una copia della fattura, della dichiarazione o di altro documento da vidimare (duplice copia nel caso di richieste del visto di deposito) e di una copia del documento di identità valido del firmatario del documento.
La richiesta può essere avanzata anche da un delegato dell’impresa, purché munito di quanto detto.
Il ritiro dei visti richiesti in modalità telematica può essere effettuato:
Le pratiche sono evase entro due giorni lavorativi a partire dalla data di presentazione di tutta la documentazione. Nel caso di rilascio a mezzo posta, la consegna è, invece, stimata entro i quattro giorni lavorativi successivi, oltre quello di spedizione. Non saranno comunque imputabili alla Camera di Commercio eventuali ritardi nella consegna per mancato rispetto dei termini da parte del vettore.
L’apposizione del visto prevede un costo di € 3,00 per diritti di segreteria per ciascun documento vidimato.
Il pagamento può essere effettuato attraverso la piattaforma PagoPA, con pagobancomat o carta di credito presso lo Sportello Unificato per le Imprese oppure (nel caso delle richieste avanzate online) dal proprio portafoglio digitale sul portale Telemaco.
Per la consegna a domicilio, i costi della spedizione, pari a € 9,00, sono a carico del richiedente. Il versamento deve essere effettuato attraverso il sistema di Pagamento Spontaneo PagoPa selezionando il Servizio “Rimborsi e recuperi” ed inserendo nella causale la descrizione del prodotto per cui si sta richiedendo il servizio di consegna a domicilio. La ricevuta del versamento dovrà poi essere inviata via mail, unitamente alla richiesta, all’indirizzo commercioestero@le.camcom.it.
Il servizio “Stampa in Azienda” consente all’impresa di stampare, presso il proprio ufficio, visti, Attestati di libera vendita e Certificati di Origine, dopo aver inviato la richiesta online tramite l’applicativo Cert’O alla Camera di Commercio competente (in questo caso, quella di Lecce).
Per aderire al servizio presso la CCIAA di Lecce occorre inviare l’apposito modulo di richiesta, compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, alla casella PEC cciaa@le.legalmail.camcom.it. Solo dopo aver ottenuto la ricezione del consenso della Camera di Commercio ad avviare il servizio di “Stampa in azienda”, l’impresa potrà procedere alla stampa dei visti richiesti.
Al termine della fase di istruttoria, solo in caso di esito positivo della pratica, il visto richiesto con la firma scansionata del funzionario responsabile, sarà inviato in formato PDF all’azienda, utilizzando gli indirizzi e-mail e PEC forniti in fase di adesione.
L’impresa, a mezzo unicamente di una stampante a colori, potrà provvedere autonomamente alla stampa dello stesso sul retro del documento da vistare (o, se la pagina fosse già occupato, su un foglio bianco da pinzare alla fattura o altro documento da vidimare) senza avere più necessità di recarsi fisicamente presso gli sportelli camerali.
Qualora il Paese di destinazione della merce lo richieda, su alcuni documenti destinati all’esportazione può essere apposto il visto di legalizzazione di firma (chiamato anche “autentica” o ex visto UPICA) del funzionario della Camera di Commercio che ha sottoscritto l’attestazione.
È una procedura richiesta da numerosi Consolati e Ambasciate estere in Italia, specialmente dei Paesi Arabi, per garantire l’autenticità della firma del funzionario della Camera di Commercio apposta sul documento (in genere un Certificato di Origine o una fattura) utilizzati per l’estero.
Tuttavia, nel caso di documenti destinati a Paesi firmatari della Convenzione dell’Aja 1961, la legalizzazione della firma andrà fatta presso la Prefettura (nello specifico, la Prefettura di Lecce), mediante la procedura semplificata dell’ “apostille”, benché si tratti di documenti rilasciati dalla Camera di Commercio.
Il costo dell’autentica è di € 3,00 per diritti di segreteria, che sono da aggiungere ai costi già previsti per il rilascio del visto, dato che l’autentica può essere messa solo su documenti già vistati. Per le modalità di pagamento consulta il paragrafo 5.
RICORDA!
La legalizzazione apposta dalla Camera di Commercio, in alcuni casi, potrebbe non essere sufficiente. Alcuni Paesi Arabi, ad esempio, potrebbero richiedere che il documento vistato e legalizzato sia ulteriormente vistato da organismi intermedi (ad esempio, Joint Italian Arab Chamber).
Oppure, come nel caso degli Emirati Arabi Uniti e altri, potrebbe essere ugualmente necessaria la legalizzazione (no l’apostille!) in Prefettura dal momento che i Consolati emiratini in Italia accettano solo documenti firmati da Prefettura e Procura.
La legalizzazione consiste nella sottoscrizione, da parte di un funzionario della Camera di Commercio, della firma apposta sui documenti per l’esportazione da un altro funzionario della stessa Camera di Commercio. Si richiede con le stesse modalità previste per i visti, dunque, in modalità cartacea allo sportello oppure utilizzando la procedura telematica con piattaforma Cert’O (vedi paragrafo 3).
Anche le modalità di rilascio sono le stesse previste per visti e Certificati di Origine (vedi paragrafo 4). Qualora, però, si trattasse di documenti che hanno bisogno di essere apostillati in Prefettura (o comunque quelli che, per richiesta dell’Autorità estera, richiedono la firma autografa), la richiesta potrà anche essere fatta per via telematica, ma il ritiro dovrà avvenire sempre allo sportello (dunque non per posta o con stampa in azienda), dal momento che la firma del funzionario camerale deve essere rilasciata in originale.
L’ufficio abilitato al rilascio di visti, legalizzazioni, Certificati d’Origine e altre attestazioni per l’estero presso la CCIAA di Lecce si chiama “Commercio estero” e si trova presso la sede centrale in Viale Gallipoli, 39.
– Telefono: 0832/684218, 0832/694219
– E-mail: commercioestero@le.camcom.it
– PEC: cciaa@le.legalmail.camcom.it
– Orario di sportello: dal lunedì al venerdì non festivi dalle 8:40 alle 12:10
– Chiusure straordinarie: in occasione della Festività del Santo Patrono, il 26 agosto
– Competenza territoriale: tutti i comuni della Provincia di Lecce
NOTA BENE!
Per il solo ritiro dei visti, è consentita – previo appuntamento da fissarsi inviando una e-mail all’indirizzo fornito sopra oppure usando l’apposito modulo di prenotazione – la deroga agli orari di apertura al pubblico.
Se hai letto fino qui, ora sai come richiedere e ottenere un visto e/o una legalizzazione alla Camera di Commercio di Lecce. Qualora, però, avessi ancora qualche dubbio, puoi richiedere subito una consulenza telefonica gratuita di 15 minuti: non ti costerà nulla!
Come anticipato, la Camera di Commercio di Lecce rilascia anche:
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