Ti hanno chiesto di legalizzare i tuoi documenti prima di partire per la Romania e proprio non sai da dove iniziare? Stai leggendo la guida su misura per te!
Cercheremo di spiegarti tutto sinteticamente ma, se non hai tempo da perdere e vuoi delegare qualcuno, contattaci.
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Abbiamo sempre sentito parlare di legalizzazione dei documenti, molto spesso creando confusione con l’apposizione dell’apostille.
Niente di più sbagliato!
L’apostille, grazie alla Convenzione dell’Aia, si pone come sostituta della tradizionale legalizzazione per i paesi aderenti alla suddetta Convenzione.
Tutto questo ha facilitato lo scambio, tra i paesi aderenti, di tutti gli atti e documenti pubblici.
Ricorda, con l’apostille (così come anche con la legalizzazione) si autentica la firma del pubblico ufficiale apposta sull’atto da apostillare, ma non il contenuto dello stesso.
Come detto, la Romania è tra i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia e quindi i documenti/atti da presentare lì (emessi in Italia oppure i documenti emessi in Romania e da presentare nel nostro Paese) devono essere sottoposti ad apostillazione.
L’apostille può essere apposta solo su atti e documenti pubblici e firmati in originale e, qualora venga fatta copia conforme dei suddetti, quest’ultima deve comprendere anche l’apostille apposta sull’atto o documento originale (anche la firma di chi autentica la copia conforme deve essere apostillata).
NOTA BENE
L’ Apostille non ha scadenza ma può averla l’atto o documento apostillato (in base alle leggi dello Stato di destinazione, ovvero la Romania).
Di seguito alcuni casi di esenzione vigenti per la Romania:
– esenzione dall’apostille per l’estratto dello stato civile se redatto su modello plurilingue (previsto dalla Convenzione di Vienna 1976) ;
– esenzione dalla legalizzazione per gli atti e documenti consolari (l’Apostille non si applica mai a essi);
– esenzione da legalizzazione e apostille per gli atti e documenti pubblici finalizzati all’accertamento dei seguenti fatti: a) nascita; b) esistenza in vita; c) decesso; d) nome; e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata; h) scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata; i) filiazione; j) adozione; k) domicilio e/o residenza; l) cittadinanza; m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza; n) i documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza.
L’apostille è di competenza della Procura della Repubblica o della Prefettura.
Dividiamo le competenze:
– la Procura della Repubblica, territorialmente competente, appone l’apostille sugli atti giudiziali (tutti quelli che vengono emanati dal Ministero della Giustizia) emessi nel territorio di competenza di un Tribunale e per gli atti notarili di quella circoscrizione;
– la Prefettura, territorialmente interessata, è competente per tutti gli altri atti e documenti pubblici (es.: certificati anagrafici, accademici e scolastici) e i documenti emessi dalla Camera di Commercio.
Per gli atti e documenti normalmente di competenza della Prefettura che siano stati emessi nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, vi è una competenza specifica del Commissariato di Governo per le Province di Trento e di
Bolzano. Mentre in Valle d’Aosta la competenza è della Presidenza della Regione.
Se vuoi approfondire l’argomento, ti consigliamo di leggere sul nostro blog alcune guide per richiedere l’apostille, tra le altre, nelle seguenti Procure della Repubblica: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Lucca; oppure, nelle seguenti Prefetture: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Lucca.
La regola vuole che i documenti, una volta apostillati, vadano tradotti nella lingua ufficiale del Paese di destinazione, e quindi il romeno, l’unica lingua ufficiale comunicata dalla Romania agli altri Stati Membri dell’UE (la pagina non è stata tradotta in altre lingue europee, dunque è solo in romeno).
Vi sono però delle eccezioni all’obbligo di traduzioni. Non vanno, infatti, tradotti:
1) secondo il regolamento UE 2016/1191, i documenti pubblici (relativi alla nascita, all’esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all’unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all’assenza di precedenti penali) se accompagnati da un modulo standard multilingue ( sempre che l’autorità alla quale viene presentato il documento pubblico ritenga che le informazioni contenute nel modulo siano sufficienti per il trattamento del documento) o se redatti in romeno;
2) l’estratto di stato civile se redatto su modello plurilingue (né apostillato, come abbiamo detto sopra);
3) il certificato penale rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari romene in Italia, contestualmente in lingua italiana e romena.
D’altronde, mentre in Italia viene accettata come traduzione ufficiale quella giurata (anche detta asseverata), l’Ente romeno destinatario degli atti e documenti apostillati potrebbe richiedere una traduzione certificata o legalizzata. È bene dunque informarsi prima presso l’ente romeno che deve ricevere il documento tradotto o far eseguire la traduzione direttamente da un’agenzia di traduzione romena.
Infine, come stabilito dal sito ufficiale (https://roma.mae.ro/it/node/2406) dell’Ambasciata di Romania nella Repubblica Italiana, presso la Sezione Consolare dell’Ambasciata si possono tradurre ufficialmente, dal romeno in italiano, i certificati di nascita, matrimonio e morte, il casellario giudiziale, le patenti di guida e i diplomi di maturità. Mentre si possono tradurre ufficialmente, dall’italiano al romeno, i documenti necessari per il riacquisto e la perdita della cittadinanza romena. Il servizio non è soggetto a tasse consolari. Inoltre, i documenti italiani da usare in Romania possono essere tradotti “presso gli uffici dei traduttori che operano a fianco degli uffici notarili pubblici della Romania“. Nota finale: l’ambasciata non ufficializza le traduzioni eseguite da traduttori che non appartengano all’ambasciata stessa.
Ora non ti resta che decidere: puoi fare tutto da solo o, se hai bisogno di più informazioni o di aiuto, puoi contattarci. Noi siamo qui!