Legalizzazione o apostille per la Francia

Può capitare che per lavoro, piacere o qualsiasi altro motivo tu debba partire per la Francia e, di conseguenza, portare con te documenti, atti o certificati. Magari ti è stato detto che questi dovranno essere legalizzati o apostillati per la loro presentazione. 

Non disperare, in questa guida ti spiegheremo in cosa consiste e dove richiedere l’apostille su documenti o atti pubblici da far valere in Francia.

Ti consigliamo di leggere la guida e di contattarci nel caso tu voglia qualche delucidazione sull’argomento o semplicemente una mano.

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1) Che cos'è l’apostille

Il sistema semplificato dell’apostille attesta, attraverso un timbro, la validità e la veridicità della firma di un pubblico ufficiale su un documento da far valere all’estero, in uno dei Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aia. In Italia, l’apostille viene apposta dalla Prefettura, dalla Procura della Repubblica o dalla Camera di Commercio, in base alla rispettiva competenza.

RICORDA!

I documenti da apostillare dovranno essere firmati in originale e non con timbro o firma digitale, perché altrimenti la loro apostillazione non verrebbe accettata.

2) Francia e Convenzione dell’Aia

La Francia è uno dei Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia e questo ha reso la procedura di legalizzazione molto più snella.

Grazie a questa Convenzione, il sistema delle apostille ha sostituito il farraginoso processo di legalizzazione. Prima, attraverso la legalizzazione, il documento doveva essere consegnato in originale insieme alla sua traduzione ad un consolato francese presente sul territorio italiano. 

I documenti pubblici italiani da far valere in Francia (e quelli pubblici francesi da far valere in Italia) devono essere di regola apostillati, ma le esenzioni sono così numerose che, in pratica, la quasi totalità dei documenti pubblici italiani da far valere in Francia sono esenti.

3) Quali documenti per la Francia sono esenti da legalizzazione e apostille?

Tuttavia, vi sono numerose esenzioni, vediamo le principali.

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, sono esenti da legalizzazione e apostille:

– i documenti e gli atti rilasciati dai Consolati italiani, in Francia o altrove (anche ai sensi della Convenzione di Londra del 7 giugno 1968);

– i documenti rilasciati da una qualsiasi autorità o funzionario giudiziari italiani; 

– i documenti amministrativi; 

– gli atti notarili;

– dichiarazioni ufficiali come attestati di registrazione, visti per convalida di data ed autenticazioni di sottoscrizioni, apposte su una scrittura privata.

In forza della Convenzione di Atene del 15 settembre 1977, sono esenti da legalizzazione e apostille:

– gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la loro nazionalità, il loro domicilio o la loro residenza, qualunque sia l’uso al quale sono destinati;

– tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la formazione di un atto di stato civile.

Nota bene!

La stessa Convenzione di Atene stabilisce l’esenzione dalla legalizzazione anche per le traduzioni dei suddetti atti e documenti, a patto che esse provengano da “un’autorità qualificata per procedere a tali traduzioni”.

In Italia, giacché la figura del traduttore non è ufficiale come in altri Paesi, è necessario che la traduzione sia giurata o asseverata dinanzi a un pubblico ufficiale, come il cancelliere del Tribunale o un Notaio.

La Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976 stabilisce che gli estratti di stato civile (nascita, matrimonio e morte) redatti sui formulari plurilingui previsti dalla medesima Convenzione non debbano essere né legalizzati, né apostillati, né tradotti.

Infine, in forza del notissimo Regolamento (UE) 2016/1191, sono esenti da legalizzazione e apostille, gli atti e documenti riguardanti: a) nascita; b) esistenza in vita; c) decesso; d) nome; e) matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile; f) divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio; g) unione registrata, compresa la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata; h) scioglimento di un’unione registrata, separazione personale o annullamento di un’unione registrata; i) filiazione; j) adozione; k) domicilio e/o residenza; l) cittadinanza; m) assenza di precedenti penali, a condizione che i documenti pubblici riguardanti tale fatto siano rilasciati a un cittadino dell’Unione dalle autorità del suo Stato membro di cittadinanza; n) documenti pubblici per esercitare il diritto di votare e di candidarsi alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato di residenza diverso da quello di cittadinanza.

4) Le competenze sull’apostille

Per quel che riguarda le competenze, ecco a te uno schema per aiutarti a capire a chi rivolgere la tua richiesta di apostillazione:

– la Procura della Repubblica territorialmente competente si occupa dell’apostille sugli atti giudiziali (provenienti dal Ministero della Giustizia) emessi nel territorio di competenza di quella Procura e per l’apostille sugli atti notarili di quella circoscrizione.

Su questo blog puoi trovare guide più specifiche per richiedere l’apostille, tra le altre, nelle seguenti Procure della Repubblica: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Lucca.

– la Prefettura territorialmente interessata si occupa dell’apostille su tutti gli altri atti e documenti pubblici (es.: certificati anagrafici, accademici e scolastici).

Se vuoi approfondire l’argomento, sul nostro blog puoi trovare le guide per la richiesta di apostille, tra le altre, nelle seguenti Prefetture italiane: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Lucca.

– ancora, la Prefettura è competente per l’apostille sui documenti emessi dalla Camera di Commercio.

RICORDA!

Se i tuoi atti e documenti sono di competenza della Prefettura ma sono stati emessi in (1) Trentino-Alto Adige/Südtirol, la competenza prefettizia è del Commissariato di Governo per le Province di Trento e di Bolzano, mentre se sono stati emessi in Valle d’Aosta, la competenza prefettizia è della Presidenza della Regione.

Inoltre, gli atti e i documenti devono essere apostillati in originale (prima che venga fatta una eventuale copia conforme). Se ne viene fatta una copia conforme, questa deve comprendere anche l’apostille su tale atto e documento originale.

Anche la firma di chi autentica la copia conforme deve essere apostillata.

5) Posso legalizzare o apostillare documenti francesi in Italia?

Questa domanda potrebbe essere interessante per chi sia in possesso di documenti pubblici francesi, si trova in Italia e deve farli valere in un Paese che non sia, appunto, l’Italia.

Infatti, abbiamo visto sopra, nella lista dei documenti esenti, che in pratica tutti i tipi di documenti pubblici francesi sono esenti da legalizzazione e apostille, se devono essere utilizzati in Italia (idem per i documenti pubblici italiani da far valere in Francia).

Purtroppo, però, i documenti pubblici emessi in Francia possono essere legalizzati solo sul territorio francese.

In particolare, se i documenti francesi vanno usati in un Paese della Convenzione dell’Aia, devono essere apostillati dalle rispettive autorità locali designate dalla Francia (pagina ufficiale in inglese).

Invece, ove debbano essere presentati in un Paese non appartenente alla Convenzione dell’Aia, andranno dapprimi legalizzati in Francia e poi presso il Consolato di tale Paese sul territorio francese.

Se vuoi informazioni più specifiche per procedure internazionali che coinvolgano la Francia e un Paese che non sia l’Italia, ti consigliamo di contattare una delle rappresentanze diplomatiche francesi in Italia.

6) La traduzione dei documenti apostillati

Una volta apostillati, i documenti vanno solitamente tradotti in francese (unica lingua ufficiale accettata in Francia).

Per i documenti previsti dal regolamento UE 2016/1191 (relativi alla nascita, all’esistenza in vita, al decesso, al matrimonio, compresi la capacità di contrarre matrimonio e lo stato civile, all’unione registrata, compresi la capacità di sottoscrivere un’unione registrata e lo stato di unione registrata, al domicilio e/o alla residenza e all’assenza di precedenti penali) non serve la traduzione se redatti direttamente in francese o se accompagnati da modelli plurilingui.

Di regola, in Italia la traduzione usata come traduzione ufficiale è quella giurata (anche detta asseverata). Tuttavia, la traduzione presentabile in Francia potrebbe anche essere certificata o legalizzata. Quindi, prima di procedere è bene chiedere all’ente francese il tipo di traduzione accettato.

Puoi rivolgerti a noi per qualsiasi domanda e per farti aiutare nella procedura che può sembrare ostica ma non lo è affatto. Saremo contenti di aiutarti.

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